AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1996.29
Data decisione, Autorità:
17.09.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00029
Lugano
17 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause n. _____ e _____ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promosse con petizioni del 19 luglio e 24
novembre 1988 da
, __________ ()
(patrocinati
dall’avv__________, __________)
contro
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 12 febbraio 1996 presentata da
__________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 gennaio 1996
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Fino al 1980 __________
sono stati comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n.
__________ RFD __________, su cui sorge la loro casa di vacanza. __________,
intenzionato a costruire sul contiguo e soprastante fondo n. , ha
presentato nell’agosto 1984 una domanda per erigere un complesso residenziale
denominato “ __________ ”. L’opposizione a tale domanda presentata da
diversi vicini, fra cui __________, è stata ritirata in seguito a trattative
intercorse tra la __________, che rappresentava gli opponenti, e il promotore.
__________ si è impegnato in particolare, con lettera 27 febbraio 1985, a
costruire dietro la particella n. __________ (di proprietà ) un muro
dell’altezza minima di 1,5 m. Il 3 maggio 1985 egli ha comperato la particella
n. __________ RFD __________ e il 15 ottobre successivo l’ha costituita in
proprietà per piani, vendendo a terzi le singole unità. La progettazione e la
direzione dei lavori del cantiere “ ” sono state curate dall’arch.
__________.
B. Nel marzo 1987 è
stata pubblicata una variante della domanda di costruzione che prevedeva, fra
l’altro, una diversa ubicazione degli stabili. Tale variante non è stata
oggetto di opposizione e la fiduciaria __________, all’epoca rappresentante dei
coniugi __________, ha comunicato a __________ il 27 marzo 1987 di aver preso
atto della modifica edilizia, ribadendo che il promotore avrebbe dovuto tenere
conto dell’impegno assunto per la costruzione del muro dietro la loro casa.
Nell’ambito della costruzione del complesso edilizio di cui alla variante,
dietro la particella n. __________ è stato edificato un muro di sostegno la cui
altezza varia tra 2,40 e 4,96 m e che funge da terrapieno per le case soprastanti.
C. Sin dall’inizio della
costruzione __________ avevano ripetutamente segnalato – per il tramite della
__________ – gli inconvenienti derivanti dal cantiere, in specie la caduta di
sassi e pulviscolo. L’8 aprile 1988 i coniugi __________ hanno notificato al
promotore le loro pretese per il risarcimento dei danni loro occorsi,
riservandosi di chiedere l’abbattimento del muro di sostegno, lesivo
dell’accordo fra le parti e delle norme edilizie comunali.
D. Il 19 luglio 1988
__________ hanno introdotto una petizione davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere da __________ la rifusione dei
danni subiti a dipendenza della costruzione della “__________ ” (complessivi
fr. 17’016,75), la demolizione del muro costruito a monte della loro proprietà
fino all’altezza di 1,5 m, subordinatamente il risarcimento del danno
consistente nel minor valore della loro proprietà immobiliare, e il versamento
di un equo indennizzo per le molestie subite durante la costruzione (inc. n.
__________). Essi hanno addotto che il muro è stato edificato in violazione sia
dell’impegno assunto da __________ nei loro confronti sia delle norme sulle
distanze contenute nel piano regolatore di __________ e hanno fondato le loro
pretese di risarcimento sull’art. 679 CC, sostenendo che le immissioni
provenienti dal cantiere erano eccessive. __________ nella risposta del 7 novembre
1988 ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per quel che concerneva
la demolizione del muro e nel merito si è opposto alle domande di petizione.
Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le rispettive tesi.
E. Gli attori hanno
successivamente introdotto, il 30 novembre 1988, una petizione contro la
Comunione dei comproprietari della “__________ ”, chiedendo in via principale
la demolizione del muro fino all’altezza di 1,5 m e in via subordinata il
risarcimento del minor valore causato alla loro proprietà (inc. n. __________),
fondandosi sostanzialmente sulle argomentazioni già sviluppate contro il
promotore immobiliare. La Comunione dei comproprietari ha risposto il 6 marzo
1989, chiedendo la reiezione della petizione. Nei successivi atti scritti le
parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio.
F. Il 12 giugno 1989 si
è tenuta l’udienza preliminare nella causa avviata contro __________. In
quell’occasione l’impresa generale , denunciata in lite dal
convenuto, si è impegnata a risarcire il danno causato agli attori. Questi, dal
canto loro, hanno chiesto che il convenuto fosse tenuto a risarcire solidamente
con la Comunione dei comproprietari della “ __________o” il danno
cagionato dall’illecita costruzione del muro. L’udienza preliminare nella causa
promossa contro la Comunione dei comproprietari ha avuto luogo lo stesso
giorno. Il Pretore ha deciso di congiungere le due cause per l’istruttoria e
per la decisione.
G. Esperita
l’istruttoria, ogni parte ha presentato un memoriale conclusivo. Nel loro allegato
del 23 marzo 1993 gli attori hanno postulato in via principale l’obbligo per la
Comunione dei comproprietari della “__________ o” di demolire il muro fino
all’altezza massima di 1,5 m, subordinatamente l’obbligo per la Comunione dei
comproprietari e __________ in solido di versar loro l’importo di fr.
180’000.–. Essi hanno inoltre chiesto a __________ __________ il versamento di
fr. 50’000.– a titolo di indennizzo per le molestie subite durante il cantiere.
Dal canto loro i convenuti, nell’allegato del 26 gennaio 1993, hanno proposto
l’integrale reiezione delle petizioni. Il dibattimento finale si è tenuto il 29
marzo 1993.
H. Statuendo il 28
maggio 1993, il Pretore, dopo essersi dichiarato incompetente a statuire sulla
richiesta di demolizione del manufatto, ha respinto entrambe le petizioni e ha
posto a carico degli attori la tassa di giustizia di fr. 8’000.–, con l’obbligo
di versare un’indennità per ripetibili di fr. 5000.– a __________ e di fr.
15’000.– alla Comunione dei comproprietari della “__________ __________ ”. Con
sentenza del 28 giugno 1995 questa Camera ha parzialmente annullato la
decisione del Pretore e gli ha rinviato l’incarto perché accertasse, in via
pregiudiziale, se era data una violazione delle norme di piano regolatore sulle
distanze. Il mancato indennizzo per le molestie subite è stato invece confermato
(inc. ..__________).
I. Il Pretore,
statuendo nuovamente il 19 gennaio 1996, ha ribadito la propria incompetenza a
giudicare il merito della vertenza e ha respinto le petizioni. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 8’000.– sono state poste a carico degli attori in
solido, tenuti a rifondere a __________ __________ l’importo di fr. 5’000.– e
agli altri convenuti l’importo di fr. 15’000.– per ripetibili.
L. __________ sono
insorti il 12 febbraio 1996 con un appello in cui chiedono che sia fatto ordine
alla Comunione dei comproprietari della “__________ ” di demolire il muro fino
all’altezza massima di 1,5 m entro il termine di trenta giorni; in via subordinata
postulano la condanna della comunione al pagamento di fr. 180’000.– a titolo di
indennizzo per la costruzione dell’opera e in via ancor più subordinata il
rinvio degli atti ad altro Pretore per un nuovo giudizio.
Considerando
in diritto: 1. La Camera si è già
pronunciata sulla questione della competenza del giudice civile anche in caso
di violazioni di distanze di piano regolatore (inc.
..__________). Essa ha annullato, su questo punto, la
sentenza 28 maggio 1993 e ha rinviato gli atti al Pretore affinché esaminasse
se erano dati in concreto i presupposti degli art. 679 e 685 CC, accertando –
in via pregiudiziale – se fossero state violate norme del piano regolatore (consid.
4). Il Pretore ha nuovamente statuito, ma ha ribadito la sua incompetenza e non
è entrato nel merito della vertenza, ignorando così deliberatamente la sentenza
di rinvio. Egli si giustifica asserendo, in sostanza, che l’argomentazione
della Camera non è conforme al testo legislativo e alla volontà del
legislatore. Una simile insubordinazione giurisdizionale è inammissibile.
Nella sentenza del 28
giugno 1995 la Camera ha illustrato per quali motivi la violazione di norme
contenute in ordinamenti di diritto pubblico poteva essere fatta valere –
pregiudizialmente – davanti a un tribunale civile nell’ambito di un’azione
intesa alla protezione della proprietà o del possesso. L’interpretazione del
Pretore, fondata sugli stessi materiali legislativi, non offre nuovi argomenti
che consentano di rimettere in discussione la giurisprudenza di questa Camera,
invalsa da tempo (Rep. 1981 pag. 157 consid. 2) e confermata ancora
recentemente (RDAT 1996 II, pag. 128 n. 37; pag. 131 n. 38; I CCA sentenza del
18 luglio 1996 in re R. e lirisconsorti c. V.; Rep. 1994 pag. 324).
Nel caso concreto il primo
giudice avrebbe dovuto entrare perciò nel merito della lite. L’orientamento di
questa Camera potrà essere ridiscusso dalle parti sul piano federale e la
Camera non avrà remore a seguire eventuali indicazioni vincolanti del Tribunale
federale, ma tale ufficio non incombe né compete al giudice di prima sede. Ciò
premesso, la sentenza impugnata andrebbe nuovamente annullata e gli atti
ritornati per la seconda volta al Pretore affinché rispetti finalmente il suo
mandato giurisdizionale. Tenuto conto del fatto, nondimeno, che un ulteriore
rinvio degli atti offenderebbe la celerità del processo e che le parti concordano,
in ogni modo, nel delegare all’autorità di ricorso l’esame del merito del
gravame, è opportuno che questa Camera statuisca essa medesima nella causa.
-
Gli appellanti
chiedono – come detto – che sia demolito il muro eretto sulla particella n.
__________ RFD di __________, sostenendo che esso è stato costruito in violazione
delle distanze legali e delle altezze previste dal piano regolatore. Per l’art.
685 cpv. 2 CC alle costruzioni incompatibili con il diritto di vicinato si
applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui (art.
674 CC). Quest’ultima norma stabilisce che le costruzioni e le altre opere
sporgenti da un fondo sopra un altro rimangono parte costitutiva del fondo da
cui sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza
(cpv. 1). Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù
(cpv. 2). Qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino
danneggiato non abbia fatto opposizione a tempo debito, malgrado che fosse
riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante
equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la
proprietà del terreno (cpv. 3). L’art. 674 CC trova applicazione anche ai casi
di violazione delle norme cantonali sul diritto di vicinato (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 20 ad
art. 674 CC; Steinauer, Les droits
réels, vol. II, n. 1645).
-
Nel caso in esame è
indubbio che la costruzione sul fondo degli appellati viola le norme sulle
distanze contenute nel piano regolatore di __________ (perizia ing. __________
del 19 aprile 1991, pag. 7 e 8; complemento del 13 luglio 1992, pag. 2 a 6). I
convenuti non hanno per altro mai seriamente sostenuto che il manufatto rispettasse
la distanze legali, ma hanno fatto valere l’esistenza di un accordo e hanno
invocato la loro buona fede, come pure l’intempestiva opposizione dal parte
degli attori. Lo stesso Pretore, del resto, ha osservato – di transenna – che
il progetto edilizio approvato dal Comune “sembra” violare le vigenti norme
edilizie cantonali e comunali (sentenza, pag. 15). Tanto basta per concludere,
a maggior ragione in via pregiudiziale, che vi è stata una violazione delle
norme sulle distanze.
-
L’azione negatoria
(art. 641 cpv. 2 CC), con la quale il proprietario di un fondo può esigere la
rimozione di una sporgenza, è di principio imprescrittibile (Meier-Hayoz, op. cit., n. 74 e segg. ad
art. 641). Il vicino può dunque chiedere in ogni momento la demolizione di una
sporgenza illecita se si è tempestivamente opposto alla costruzione o, nel caso
di opposizione tardiva, se il costruttore dell’opera era in malafede. I
convenuti pretendono che il manufatto in questione sia stato costruito in buona
fede con il consenso dei vicini.
a) Dal
fascicolo processuale risulta che a seguito dell’opposi-zione del vicino al
progetto edificatorio, il 27 febbraio 1985 il promotore si era impegnato a costruire
un muro dietro la particella n. __________ appartenente agli appellanti. Il 13
marzo 1987 è stata pubblicata una variante della domanda di costruzione che
prevedeva, tra l’altro, una diversa ubicazione planimetrica degli stabili (doc.
1). In sostanza la variante si differenzia dal progetto originario perché il
piano terreno delle case sovrastanti la proprietà degli attori si trova a una
quota di 3 m più alta del progetto iniziale, passando da 423 a 426 m s.m.
(perizia ing. __________, pag. 4). Tuttavia i piani della variante relativi al
muro di sostegno retrostante la proprietà degli appellanti non erano facilmente
leggibili; il perito ha rilevato che essi erano stati allestiti con poca diligenza,
utilizzando scale diverse e senza dati sufficienti (quote e misure) per una
lettura chiara e immediata. In particolare essi non precisavano le misure
relative all’altezza del muro, tranne un’indicazione, posta a circa 12 m dal
manufatto, all’interno della casa, riguardante la quota del pavimento di un
appartamento, espressa in 426 m (perizia, pag. 5). Secondo il perito
giudiziario i piani non erano errati, ma per comprenderli occorreva un’attenta
lettura e una certa conoscenza nella materia, anche per un tecnico
(delucidazione orale del 26 settembre 1991, pag. 24). Ora, se da un canto i
piani presentati all’autorità e ai vicini potevano essere considerati completi
e al costruttore non potevano essere imposti altri obblighi, d’altro canto
l’altezza del muro non era facilmente riconoscibile dai piani stessi, tant’è
che era desumibile solamente comparando diversi piani (la quota del fondo degli
appellanti non è mai menzionata). Solo il 26 gennaio 1988, con l’invio della
sezione 2 (1:200) del condominio (doc. 8), è stata indicata l’altezza del
manufatto. La mancata opposizione alla variante non può pertanto essere equiparata
a un’accettazione dell’opera e non comporta la decadenza del diritto di
chiedere la demolizione del muro, nella misura in cui esso eccede l’altezza
originariamente prevista.
b) Se non
che, il manufatto in questione è stato eretto tra il mese di dicembre 1987 e il
febbraio 1988 (doc. 7; deposizione __________, pag. 17). La ditta esecutrice ha
riferito che nel mese di dicembre 1987 il muro era in fase di costruzione e che
la conclusione dei lavori era prevista per la prima settimana febbraio del 1988
(doc. C9). Il 26 gennaio 1988 la direzione dei lavori – come si è visto – ha
inviato alla __________, rappresentante degli appellanti, la sezione della costruzione
a monte del fondo di questi ultimi, dalla quale risultava l’altezza del muro in
questione (doc. 8). Gli attori hanno del resto ammesso che i lavori sono
terminati nel mese di febbraio 1988 (replica inc. __________, pag. 4), che nel
mese di marzo successivo vi è stato un sopralluogo e che il 23 marzo 1988 sono
state chieste spiegazioni al Municipio di __________ (replica inc. __________,
pag. 9). In circostanze siffatte si può senz’altro ritenere che l’opposizione
dell’8 aprile 1988 (doc. E) è tardiva, essendo stata manifestata alla fine dei
lavori, quando cioè il ripristino dello stato iniziale avrebbe comportato un
danno eccessivo per i costruttori (Steinauer,
op. cit., n. 1651). Certo, il teste __________ ha riferito che quando ha visto
costruire il muro litigioso ha avvisato l’attore, il quale è venuto subito a
__________ e ha reclamato senza indugio recandosi dal promotore (verbali, pag.
12 in fondo). A prescindere dalla circostanza però che non è dato di sapere il
tenore di tale opposizione, neppure l’attore nei propri allegati ha preteso di
avere reclamato durante la costruzione del manufatto, ragione per cui
l’opposizione non può essere definita tempestiva.
-
Gli appellanti
sostengono che, in ogni modo, il costruttore non era in buona fede. Dal
fascicolo processuale emerge che dopo l’opposizione degli attori alla domanda
di costruzione presentata nel mese di agosto 1984, le parti hanno sottoscritto
un accordo in base al quale il promotore immobiliare si impegnava a costruire
dietro la particella di proprietà degli appellanti un muro dell’altezza minima
di 1,5 m (doc. A). Per contro, sull’altezza massima del muro e sulla sua
posizione la convenzione è silente. In casi del genere il giudice deve pertanto
interpretare quale sarebbe stata la presumibile volontà di persone ragionevoli
e corrette nelle circostanze specifiche (Gauch/Schluep,
Schwei-zerisches Obligationenrecht, Allgemeinen Teil, vol. II, 6ª edizione,
pag. 228 seg. n. 1201 seg. con riferimenti). Le parti divergono invero sullo
scopo e l’altezza della costruzione. Per gli appellanti il noto muro doveva impedire
l’intromissione di persone, il perpetrarsi di furti e la caduta di sassi. Il
teste __________, rappresentante dell’attore, ha spiegato che quest’ultimo
avrebbe voluto costruire sul muro già esistente una parete alta 1,8 m per
creare un certo schermo a protezione della sua sfera privata ed evitare che dal
fondo vicino si potesse guardare direttamente sul suo; dopo una discussione con
l’architetto __________, le parti si sono accordate su un’altezza variante tra
1,5 e 1,8 m (verbali, pag. 11). Il teste __________, anch’egli rappresentante
dell’attore, ha avuto l’impressione che il muro sarebbe stato alto al massimo 2
m e ha confermato che il suo cliente era interessato a limitare quanto
possibile le immissioni nella sua sfera privata (verbali, pag. 9). L’architetto
__________, progettista e direttore dei lavori, ha affermato che l’attore
voleva avere un muro sufficientemente alto per impedire l’accesso al suo fondo
e non aveva accennato all’altezza massima pattuita (verbali, pag. 6 e 14).
-
Ora, tenuto conto
che la convenzione sottoscritta dalle parti non prevedeva un’altezza massima
del muro, non si può dire che i convenuti fossero in malafede. Intanto, come si
è visto, nel mese di marzo 1987 è stata pubblicata la variante del progetto edilizio
che prevedeva l’arretramento delle case e la costruzione di un muro di altezza
superiore a quella eventualmente voluta dagli attori. Certo, la procedura di
pubblicazione non è stata un esempio di chiarezza, poiché i piani della
variante non erano di facile lettura. L’incarto però era completo, come
dichiarato dal perito, e al costruttore non potevano essere imposti altri
obblighi. Inoltre __________, rappresentante dei vicini, ha esaminato i piani
in questione senza formulare opposizione alla variante. Egli non si è invero
reso conto del fatto che il muro sarebbe stato più alto, ma ciò non può andare
a scapito dei convenuti che hanno iniziato la costruzione senza che nessuno vi
si fosse opposto. Infine è possibile che gli appellanti volessero solamente un
muro di cinta, ma per ammissione del loro rappresentante dai piani di costruzione
presentati nel mese di agosto 1984 risultava chiaro che sarebbe stato costruito
un muro di sostegno e non un semplice muro di cinta (deposizione __________,
verbali pag. 9). Si aggiunga che la buona fede deve essere interpretata in
senso ampio e va ammessa ogni qual volta possa essere escluso un comportamento
scorretto o moralmente riprovevole (Rep. 1993 pag. 131; DTF 99 II 146 segg.; Meier-Hayoz, op. cit., n. 6 ad art.
672; Steinauer, op. cit., n.
1639d; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts
und das Eigentum, vol. I, Berna 1991, n. 491), ciò che non risulta e neppure è
stato preteso nella fattispecie. Ne discende che non si può negare ai convenuti
la buona fede, poiché essi hanno iniziato la costruzione confidando
nell’accordo del vicino.
-
Rimane il fatto che,
per potersi validamente opporre a un ordine di demolizione, il costruttore deve
poter beneficiare di un diritto reale o della proprietà del terreno su cui
l’opera sporgente si trova. A tal fine l’interessato deve disporre di una
sentenza costitutiva di un diritto reale, che può essere conseguita solo
mediante l’introduzione di un’azione autonoma o di un’azione riconvenzionale
(DTF inedite del 29 novembre 1995 in re R. e del 19 settembre 1996 in re R.; Meier-Hayoz, op. cit., n. 80 ad art.
674; Liver, Das Eigentum, in: Schweizerisches
Privatrecht, vol. V/I, pag. 243 e 181 segg.). Non è pertanto sufficiente che il
convenuto si limiti a postulare il rigetto della petizione, siffatta domanda
non implicando di per sé la richiesta di attribuzione di una servitù (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 12 ad art. 86). In assenza di una specifica azione riconvenzionale –
come in concreto – il giudice non può quindi fare capo all’art. 674 cpv. 3 CC,
poiché pronuncerebbe su un oggetto essenzialmente diverso da quanto richiesto
dalle parti, in violazione dell’art. 86 CPC. La facoltà del giudice di
determinarsi liberamente, senza vincolo alle richieste delle parti, fra le due
soluzioni contemplate dall'art. 674 cpv. 3 in fine CC (Meier-Hayoz, op. cit., n. 83 ad art. 674 CC) è subordinata
alla presentazione della relativa rivendicazione. Come ricordato dianzi, i
convenuti hanno omesso di presentare azione riconvenzionale per ottenere il
diritto reale di conservare il manufatto da loro edificato in violazione delle
distanze legali. Il primo giudice non poteva quindi respingere la domanda di
demolizione del muro. Su questo punto l’appello si rivela fondato.
-
Vi è da rilevare
inoltre che non vi è spazio alcuno, nel caso concreto, per un esame
dell’eventuale abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 CC, dal momento che
nell’ambito dell’applicazione dell’art. 674 cpv. 3 CC già si soppesano i
reciproci interessi delle parti (DTF inedita del 29 novembre 1995 nella causa
R.; Merz, Berner Kommentar, n.
375 all’art. 2 CC). Nelle circostanze descritte in precedenza non si può
ravvisare un manifesto abuso di diritto nel comportamento degli attori. La
domanda di demolizione del muro deve pertanto essere accolta. Contrariamente a
quanto sembrano ritenere gli appellati, infatti, il vicino ha il diritto di
chiedere la rimozione delle opere che violano le distanze legali,
indipendentemente dall’eventuale danno che esse provocano. In concreto la
constatazione che il muro non rispetta le distanze legali previste dal piano
regolatore di __________ è sufficiente a fondare la domanda di demolizione.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
degli appellati in solido. L’esito dell’appello impone di modificare anche il dispositivo
pretorile sulle spese e le ripetibili. Stante la completa soccombenza dei
convenuti, tutti gli oneri processuali di prima sede rimangono a loro carico,
con l’obbligo di rifondere agli attori un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
Le petizioni sono accolte e di conseguenza è
ordinata la demolizione del muro eretto sulla particella n. __________RFD di
__________ fino all’altezza di 1,5 m.
-
Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 8’000.–, sono poste a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno
agli attori, sempre con il vincolo di , solidarietà l’importo di fr. 20’000.–
per ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 4’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
4’050.–
da
anticipare da __________, sono posti a carico degli appellati in solido, che rifonderanno
agli appellanti, sempre con il vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 5’000.–
per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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