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Numero d'incarto:
11.1996.27
Data decisione, Autorità:
04.09.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00027
Lugano
4 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ._______ (azione di nullità di fondazione e riconvenzione
sull’accertamento della sua esistenza) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 22 aprile 1993 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________) e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________, __________);
giudicando
ora sul decreto del 22 gennaio
1996 emesso dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 febbraio
1996 presentata da __________, __________ e __________ __________ contro il
decreto emesso il 22 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza cautelare presentata contestualmente all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________, __________ e
__________ __________ sono figli di __________ __________, cittadino italiano
deceduto il __________ 1983 a , suo ultimo domicilio. Con due
testamenti olografi, del 18 giugno 1971 e del 23 novembre 1978, __________
__________ aveva devoluto la sua sostanza depositata in Svizzera, costituita di
due __________ del Liechtenstein, dapprima all’Ente ospedaliero di __________
() e successivamente a una costituenda fondazione per opere
assistenziali nella stessa zona.
B. Le due disposizioni
testamentarie sono state pubblicate a __________ __________ 1986. Il 23
dicembre successivo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato
l’amministrazione giudiziaria dei beni della successione posti nel Distretto di
Lugano e ha designato l’avv. __________ come amministratrice. Tale sentenza è
stata confermata il 9 marzo 1987 da questa Camera, che ha respinto un appello
interposto da __________ e __________ (inc. __________/___________).
C. Con sentenza del 25
settembre 1991 la Corte di appello di Milano, 2a sezione civile, ha
confermato l’inefficacia del primo testamento, già dichiarata con sentenza del
3 marzo 1989 dal Tribunale di Milano, adito da __________, e ha decretato anche
l’inefficacia del testamento 23 novembre 1978, devolvendo i beni della
successione posti in Svizzera ai figli del defunto, __________, __________ e
__________ __________. Un ricorso inoltrato dall’
avv. __________ contro la
citata sentenza è stato respinto dalla Corte suprema di Cassazione di Roma il
26 maggio 1993. Il 16 agosto 1995 la I Camera civile del Tribunale di appello,
ha delibato, su istanza dei fratelli __________, il dispositivo n. 1 della
sentenza del 25 settembre 1991 emessa dalla Corte di appello di Milano con il
quale è stata riconosciuta la loro qualità di unici eredi legittimi.
Sulla scorta della
sentenza della Corte suprema di cassazione, il 7 febbraio 1994 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, ha dichiarato chiusa l’amministrazione dei beni
relitti in Svizzera da __________, ha conferito all’amministratrice scarico del
mandato, approvando i rendiconti e la relazione finale fino al 31 agosto 1993,
e ha ordinato alla stessa di consegnare agli eredi ____________________ il patrimonio
già amministrato.
D. Nel frattempo, il 28
aprile 1993, __________, __________ e __________ __________ hanno promosso
dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un’azione tendente
all’accertamento della nullità della __________ __________ e __________
__________. Con risposta del 1° luglio 1993 la __________ si è opposta alla
petizione e con azione riconvenzionale ha postulato, in via principale, l’accer-tamento
della sua qualità di erede istituita del defunto __________ __________, in via
subordinata l’accertamento della sua qualità di legataria e in via ancor più
subordinata la condanna degli eredi __________ a versarle la somma di fr.
45’000’000.–.
Il 19 luglio 1993 la
Fondazione __________ e __________ ha chiesto l’amministrazione giudiziaria del
compendio ereditario che si trova in Svizzera. Ordinata dal Pretore il 7
febbraio 1994, l’amministrazione della successione è stata annullata da questa
Camera, adita dai fratelli , il 19 ottobre 1995 (inc. ..).
Nel frattempo, con decreto dell’8 giugno 1994 il Pretore ha limitato
l’amministrazione giudiziale della successione alla porzione disponibile e ha
liberato a favore degli attori l’importo di fr. 27’127’000.–; contestualmente,
preso atto che gli stessi avanzavano ancora pretese verso l’avv. __________, ha
ordinato a __________, nuovo amministratore della successione, di operare un
accantonamento di fr. 2’900’000.– per le spese dell’amministrazione, così come
richiesto dall’avv. __________ il 1° giugno 1994. Tale decreto non è stato
impugnato.
E. Il 24 novembre 1995
l’amministratore ha presentato il suo rapporto finale. Con decreto del 22
gennaio 1996 il Pretore, dopo aver approvato tale rapporto e dato scarico
all’amministratore, ha rinviato la consegna dei beni ai figli __________ al momento
in cui sarebbero terminate in Italia le procedure pendenti tra gli stessi eredi
e l’avv. __________.
F. Insorti contro il
predetto decreto con un appello del 2 febbraio 1996, __________, __________ e
__________ __________ propongono che il giudizio impugnato sia riformato nel
senso che siano loro consegnati immediatamente tutti i beni relitti in Svizzera
dal defunto __________, ossia una Zessionserklärung riguardante la
__________, l’importo di fr. 2’900’000.– accantonato l’8 giugno 1994
dall’amministratore __________ presso la Banca __________ (su ordine del Pretore)
e la somma di fr. 101’270.– indebitamente trattenuta dall’avv. __________
__________ su un conto a sé intestato presso la __________ Banca __________ di
__________. In via cautelare gli appellanti hanno chiesto di ordinare alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, di mettere immediatamente a loro
disposizione i beni relitti dal defunto padre, subordinatamente di conferire
loro il diritto di gestirli. La Fondazione __________ e __________ __________
non ha presentato osservazioni.
G. All’udienza del 5
marzo 1996, indetta da questa Camera per la discussione cautelare, gli istanti
hanno precisato le loro richieste di giudizio. La convenuta, regolarmente
citata, non è comparsa.
H. Il 3 settembre 1996
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, preso atto che la Corte di
appello di Milano aveva dichiarato caduca la materia del contendere tra gli
eredi __________ e l’avv. __________ __________, ha ordinato la consegna dei
beni appartenenti alla successione __________ __________ ai figli __________,
__________ e __________, ha mantenuto l’accantonamento ordinato l’8 giugno 1994
limitatamente a fr. 80’000.– e ha assegnato all’avv. __________ un termine di
30 giorni per chiedere il riconoscimento delle proprie pretese nei confronti
della successione.
Considerando
in diritto: 1. Nel decreto impugnato il
Pretore, constatato che erano pendenti in Italia procedure giudiziarie che
opponevano gli eredi all’avv. __________, ha rinviato la consegna dei beni
della successione fino al momento in cui tali procedure si sarebbero concluse.
Gli appellanti sostengono che simile decisione è arbitraria poiché il rinvio della
consegna dei beni, ordinato d’ufficio dal Pretore, costituisce di fatto un
blocco del patrimonio, misura che a seguito della sentenza di questa Camera del
19 ottobre 1995 più non gli competeva. Essi fanno valere inoltre che il primo
giudice avrebbe bloccato a torto i beni a garanzia di eventuali pretese
dell’avv. __________ in esito alle procedure pendenti in Italia e sottolineano
che in ogni caso la legale (precedente amministratrice della successione) non
può rivalersi sullo Stato del Cantone Ticino per il mandato di amministrazione.
-
Con la decisione
impugnata il Pretore ha approvato il rapporto finale e ha dato scarico
all’amministratore della successione __________ __________. Se non che,
rinviando la consegna del compendio ereditario agli attori fino alla conclusione
delle procedure pendenti in Italia tra gli stessi eredi e l’avv. __________, di
fatto il primo giudice si è disinteressato dei beni. In realtà egli non poteva
limitarsi a rinviare il giudizio sulla destinazione del patrimonio (decidendo,
in pratica, di non decidere), ma avrebbe dovuto statuire sulla sorte dei beni
gestiti fino a quel momento dall’amministratore, ovvero ordinandone la consegna
agli eredi ovvero decretandone il blocco – in tutto o in parte – a garanzia
delle pretese della precedente amministratrice.
-
Nella fattispecie
risulta dal fascicolo processuale che il 1° giugno 1994 la precedente
amministratrice giudiziaria ha chiesto al Pretore di mantenere bloccato fino
alla conclusione del procedimento davanti alla Corte di appello di Milano
l’importo di
fr. 2’900’000.– in
garanzia delle spese, delle ripetibili e di ogni altro onere che le sarebbe
derivato da tale procedimento. La richiesta, ancorché presentata e trattata informalmente,
nel merito era senz’altro suscettibile di giustificare l’adozione di provvedimenti
a salvaguardia della relativa pretesa. Occorre tuttavia vagliare, previamente,
la competenza del giudice svizzero, che gli appellanti contestano.
Ora, il giudice svizzero
era senza dubbio competente a ordinare il blocco di beni posti in Svizzera di
una successione di un cittadino straniero deceduto all’estero. L’art. 89 LDIP,
che istituisce la competenza svizzera a occuparsi dei beni posti in Svizzera
assoggettati per il resto (procedimento successorio e controversie ereditarie)
alla competenza estera, abilita appunto il giudice a emanare provvedimenti
d’urgenza (“provvedimenti conservativi”, secondo la nota marginale). Ci si
potrebbe chiedere tutt’al più quali provvedimenti debbano essere ritenuti
“conservativi” nel senso dell’ art. 89 LDIP e quali siano destinati invece a salvaguardare
la devoluzione dell’eredità. Il giudice, nella scelta dei provvedimenti che
tutelano la devoluzione dell’eredità, non è limitato invero a quanto prevedono
gli art. 552 (apposizione dei sigilli), 553 (inventario), 554 seg. (nomina di
un amministratore) e 556 segg. CC (pubblicazione di disposizioni di ultima
volontà), ma può prendere anche altre disposizioni, giacché l’art. 551 cpv. 2
CC ha mero carattere esemplificativo (Piotet:
in Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 624 a metà; Précis de droit successoral,
2a edizione, pag. 132; Tuor/Picenoni
in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 5 ad art. 551 CC; Rep. 1986
pag. 68 consid. 3, pag. 274 consid. 1, 1987 pag. 205 consid. 2). Questa Camera
ha già avuto modo di stabilire, comunque sia, che il blocco richiesto da un
erede su conti bancari del defunto ha semplice carattere conservativo (I CCA,
sentenza del 4 settembre 1995 in re H. contro H., consid. 1).
- Rimane da esaminare
la pertinenza del provvedimento chiesto dall’avv. __________. Per l’art. 376
cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, un provvedimento
cautelare quando vi è fondato timore che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie
potrebbe derivare un danno considerevole. L’emanazione di un provvedimento
cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un
notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza
di buon esito insita all’azione di merito (Rep. 1988 351 consid. 1 con richiami).
La verosimiglianza dei tre requisiti non basta in ogni modo a giustificare qualsiasi
provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che – sia come
sia – la misura si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un
ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral
ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg.; Gloor,
Versorgliche Massnahmen in Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht,
Zurigo 1982, pag. 12 segg.). L’esistenza di tali elementi deve essere esaminata
d’ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti).
Nel caso concreto erano
senz’altro date le premesse per un provvedimento d’urgenza: l’imminente
consegna dei beni agli attori (ovvero il mancato blocco dell’accantonamento)
avrebbe potuto comportare un danno considerevole alla richiedente, chiamata a
sopportare personalmente debiti della successione. Anche l’eventuale azione di
merito non appariva di primo acchito sprovvista di buon esito, le spese
sostenute dall’amministratrice in relazione ai procedimenti aperti in Italia
potendo essere considerate, a un esame sommario, oneri di amministrazione. Del
resto per ammetterne l’esistenza basta che la possibilità di esito favorevole
sia resa credibile, senza che a tale premessa vengano poste esigenze troppo
severe (Rep. 1989 pag. 128 con rinvii). Infine anche l’importo di cui era
chiesto il blocco appariva, a un esame di mera verosimiglianza, proporzionato:
esso era stato quantificato dall’amministratrice con l’istanza del 1° giugno
1994, né l’accantonamento di fr. 2’900’000.– ordinato dal Pretore era stato
seriamente contestato dagli attori. Ne discende che fino a concorrenza di tale
somma la richiesta di blocco risultava giustificata.
Per il resto del compendio
ereditario (almeno 15 milioni di franchi svizzeri: discussione del 5 marzo
1996) la misura non si sarebbe invece legittimata già per il fatto che nessuno
l’aveva chiesta; anzi, la stessa avv. __________ aveva limitato la sua pretesa
in fr. 2’900’000.–. Ne segue che in concreto il Pretore avrebbe dovuto decretare
il blocco su fr. 2’900’000.– e liberare il resto a favore degli eredi. La
decisione di rinviare la consegna dei beni (ovvero di non decidere) era, come
che sia, insostenibile. Ciò significa che i beni gestiti fino ad allora dall’amministra-tore,
e in particolare quelli di cui alla Zessionserklärung riguardante la
__________ di __________, dovevano essere messi a disposizione degli eredi,
mentre per l’importo accantonato di fr. 2’900’000.– doveva essere ordinato il
blocco cautelativo.
-
Gli appellanti
chiedono infine di ordinare alla precedente amministratrice la consegna di fr.
101’270.– oltre interessi, trattenuto dalla stessa su un conto a lei intestato presso
la __________ __________ Banca __________ a __________. La richiesta è
improponibile, ove appena si consideri che con una decisione giudiziaria non
possono essere impartiti ordini o constatati obblighi di persone non convenute
in giudizio, non succedute nel processo, non chiamate in causa e nemmeno
oggetto di domanda di edizione. L’appello non merita quindi ulteriore disamina.
-
L’emanazione della
presente sentenza rende senza oggetto la richiesta provvisionale presentata
dagli appellanti per ottenere che siano messi loro a disposizione i beni o che
sia loro data la possibilità di poterli gestire convenientemente.
-
Gli oneri
processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’appellata, che non ha presentato osservazioni, non può essere considerata soccombente
e neppure risulta avere provocato essa medesima la decisione impugnata. Né gli
oneri processuali possono essere posti a carico dello Cantone Ticino, il quale
non è parte al procedimento. Nelle circostanze descritte soccorrono “giusti
motivi” per rinunciare – eccezionalmente – alla riscossione di oneri
processuali e all’assegna-zione di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo
n. 2 del decreto impugnato
è così riformato:
È
ordinata la consegna a __________, __________ e __________ __________ dei beni
appartenenti alla successione fu __________ __________.
Sull’accantonamento di fr.
2’900’000.– ordinato l’8 giugno 1994 è decretato il blocco cautelare.
La richiesta intesa
all’ottenimento dell’importo di fr. 101’270.– detenuti dall’avv. __________ è
irricevibile.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
-
La domanda provvisionale
presentata dagli appellanti è dichiarata priva d’oggetto.
-
Non si prelevano oneri
processuali né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________;
– avv. dott. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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