AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1996.199
Data decisione, Autorità:
09.04.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00199
Lugano,
9 aprile 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 14 novembre 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 dicembre
1996 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
10 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 23 dicembre 1996 presentato da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1944) e __________ __________ (1952) si sono sposati a __________ il
__________ 1982. Dall’unione sono nati __________ (__________1983) e __________
(__________1985). Il primo matrimonio di __________ __________, dal quale egli
aveva avuto la figlia __________ (1966), era stato sciolto il 23 gennaio 1981
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, che aveva omologato la
convenzione sugli effetti accessori in base alla quale il marito si impegnava a
versare all’ex moglie __________ __________ un contributo di
fr. 1’559.– mensili
indicizzati (attualmente fr. 2021.–). __________ e __________ __________ vivono
separati di fatto dall’ottobre 1989. Il marito è rimasto nell’abitazione
coniugale di __________, mentre la moglie si è trasferita dapprima presso i
suoi genitori a __________, poi a __________ e in seguito ha preso in locazione
una villetta a __________, dove abita con i figli. __________ __________ è
__________ della __________ __________ di __________; durante il matrimonio la
moglie non ha svolto attività lucrativa. Una prima procedura cautelare avviata
da __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
è decaduta perché non seguita dall’azione di merito. Il 22 agosto 1995 la
moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un nuovo
tentativo di conciliazione, fallito il 30 ottobre 1995.
B. Il 14 novembre 1995
__________ __________ ha instato per l’adozione di misure provvisionali,
chiedendo l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre),
un contributo alimentare di fr. 4’000.– per sé e uno di fr. 1’000.– per ogni
figlio (compresi gli assegni familiari), il pagamento di fr. 29’699.25 a titolo
di contributo per l’arredamento del nuovo alloggio e fr. 7’000.– come
provvigione di causa. Con decreto emanato senza contraddittorio il 15 novembre
1995, il Pretore ha affidato i figli alla madre, ha regolato il diritto di
visita del padre, ha obbligato quest’ultimo a versare un contributo alimentare
di fr. 2’500.– mensili alla moglie e di uno di fr. 1’000.– mensili per ogni
figlio (assegni familiari compresi).
C. Il 16 novembre 1995
__________ __________ ha postulato la revoca del decreto predetto. Alla
discussione del 6 dicembre 1995 la moglie ha confermato la propria istanza,
mentre l’istante le ha offerto un contributo alimentare di fr. 1’600.– mensili,
senza contestare il contributo per i figli stabilito dal Pretore, opponendosi
sia al sussidio per l’arredamento del nuovo appartamento sia alla provvigione
di causa. Statuendo nuovamente senza contraddittorio il 15 dicembre successivo,
il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 2’100.–
mensili. Ultimata l’istruttoria provvisionale, alla discussione finale del 3
ottobre 1996 __________ __________ ha aumentato la sua richiesta di contributo
a fr. 6’265.35 mensili. __________ __________ le ha riconosciuto un contributo
di fr. 1’500.– mensili per 6 mesi al massimo, ribadendo per il resto le
precedenti conclusioni.
D. Con decreto cautelare
del 10 dicembre 1996 il Pretore ha affidato i figli alla madre (riservato il
diritto di visita del padre), ha imposto al marito un contributo alimentare
mensile di fr. 3’031.– per la moglie e di fr. 1’000.– per ogni figlio (compresi
gli assegni familiari), ha ordinato al datore di lavoro del marito una
trattenuta di fr. 5’031.– mensili dallo stipendio, ho obbligato il convenuto a
corrispondere alla moglie una provvigione di fr. 2’500.–, respingendo la
richiesta di sussidio per il nuovo arredamento. La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 1’000.– sono state poste per un terzo a carico del marito
e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al convenuto fr.
1’500.– per ripetibili.
E. Contro il decreto
citato __________ __________ è insorta con un appello del 20 dicembre 1996 nel
quale chiede che la provvigione ad litem sia aumentata a fr. 7’000.–. Il
decreto del Pretore è stato impugnato anche da __________ __________, che con
appello del 23 dicembre 1996 chiede la riduzione del contributo alimentare per
la moglie a fr. 2’079.– mensili e la conseguente diminuzione della trattenuta di
stipendio. Ogni parte propone di respingere l’appel-lo avversario.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di
- Il Pretore ha
riconosciuto alla moglie il diritto a una provvigione ad litem di fr.
2’500.–, argomentando che con la riscossione del contributo alimentare
arretrato essa sarà parzialmente in grado di far fronte alle spese giudiziarie
e legali. L’appellante sostiene che il contributo a suo favore copre unicamente
il fabbisogno minimo, ma non i costi della procedura, e che il marito dispone
di sostanza con cui potrebbe fare fronte all’anticipo richiesto.
a) Il
coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito e la propria
sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale)
e alle spese vive causate dal processo di separazione o di divorzio (trasferte,
traduzioni ecc.) ha diritto di chiedere un adeguato sussidio all’altro coniuge,
sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I costi di una procedura di
separazione o divorzio sono infatti a carico dell’unione coniugale;
l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., n. 309 ad art.
145; Hausheer/ Reusser/Geiser,
op. cit., art. 159 n. 38, art. 163 n. 15).
b) In
concreto l’appellante fa valere a ragione che il possibile incasso di
contributi arretrati ancora non le garantisce la disponibilità per sopperire ai
costi del processo, a maggior ragione se si considera che – come si vedrà in
appresso – la moglie non si vede neppure garantito il proprio fabbisogno.
D’altra parte però l’interessata non rende verosimile che il marito sia in
grado di fornirle un adeguato sussidio, non bastando al riguardo il generico
accenno ad asserita sostanza del marito. Del resto, come si vedrà ancora, al
marito risulta garantito solo il fabbisogno minimo, mentre l’unica sostanza di
una certa entità accertata dal Pretore è quella costituita da titoli
statunitensi, il cui reddito va già conteggiato come entrata da destinare al
mantenimento della famiglia. Si aggiunga che il Pretore ha appurato l’esistenza
di sostanza (al 1° gennaio 1995) di complessivi fr. 4’597.70 (decreto
impugnato, pag. 5 seg.; doc. QQQ), di cui oltre la metà (fr. 2’500.–) è già
stata riconosciuta alla moglie come provvigione di causa. In siffatte circostanze
non è dato a divedere come il marito possa fornire un’ulteriore provvigione
alla moglie. L’appello in esame deve quindi essere respinto.
II. Sull’appello
di __________ __________
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298 consid.
5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton
Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù
del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
-
Il Pretore ha
determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 6’227.– mensili, quello
della moglie in fr. 3’031.– e quello dei figli in fr. 2’000.–. Per quanto
concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr.
10’642.20 mensili (fr. 10’517.20 versato dalla __________ __________ e fr.
125.– provenienti dal reddito di titoli). Ciò posto, egli ha posto l’ammanco di
fr. 615.80 a carico del marito, soggiungendo che questi poteva fare fronte al
contributo mettendo a frutto parte dei titoli.
-
L’appellante critica
il fabbisogno minimo di fr. 6’227.– mensili che gli è stato calcolato dal
Pretore e chiede che sia aumentato a fr. 7’514.40 per tenere conto dei costi
derivanti dall’uso dell’autovettura (fr. 456.–), delle spese di riscaldamento
elettrico (fr. 481.–) e delle spese di lavanderia e stireria (fr. 500.–).
a) Per
quanto concerne le spese di trasferta, ammesse dal Pretore nella misura di fr.
150.– mensili, la pretesa non può essere accolta. Intanto l’appellante non ha
reso verosimile di dover necessariamente usare un veicolo privato per recarsi
da __________ a __________. Egli asserisce che l’automobile gli occorre anche
per svolgere compiti di rappresentanza e pubbliche relazioni con trasferte sia
in Svizzera sia all’estero, ma l’argomentazione – non resa verosimile né documentata
– è addotta per la prima volta in appello ed è dunque irricevibile (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC). D’altra parte, nella situazione finanziaria in cui versa
la famiglia rimane spazio solo per le spese strettamente indispensabili.
L’indennità riconosciuta dal Pretore, non contestata dalla moglie, è tutto
quanto può essere ragionevolmente ammesso per oneri di trasferta. Spese di
trasporto, del resto, non sono state riconosciute nemmeno alla moglie, benché
detentrice di un’autovettura (doc. 2), non avendo essa giustificato un uso
professionale.
b) Le
spese di riscaldamento, quantificate dall’appellante in fr. 481.– mensili (doc.
EE, FF), potrebbero essere inserite nel fabbisogno minimo (Rep. 1994, 145;
Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, stato al 1°
gennaio 1994, cifra 2.2). Se non che, il Pretore ha già riconosciuto al marito
spese di abitazione per fr. 2’200.– (interessi ipotecari, tasse e spese). Dal
fascicolo processuale risulta però che il 1° gennaio 1995 l’onere ipotecario
annuo gravante l’abitazio-ne coniugale ammontava a fr. 16’708.80, ossia fr.
1’392.40 mensili (dichiarazione 20 febbraio 1996 della Banca __________
__________ allegata alla dichiarazione fiscale 1995/96, doc. QQQ) e in tale
misura era stato fatto valere dal marito nell’ambito della procedura cautelare
avviata davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città (doc. E). Ora,
aggiungendo i costi del riscaldamento elettrico l’onere complessivo ammonta a
fr. 1’873.40, ciò che equivale, grosso modo, ai costi per la locazione
riconosciuti alla moglie. Certo, dal 15 novembre 1995 il debito nei confronti
della banca è considerevolmente aumentato (doc. CC), ma il marito non spiega i
motivi che l’hanno indotto ad aumentare il carico ipotecario. Non vi è quindi
ragione, a un giudizio sommario di mera verosimiglianza, di scostarsi dalla
posta di fr. 2’200.– riconosciuta dal Pretore.
c) L’appellante
rivendica l’inserimento nel suo fabbisogno di un’indennità per spese di
lavanderia, di stireria e di pulizia. Ci si potrebbe chiedere se il costo di
tali prestazioni, non più fornite in natura dal coniuge che si occupava
dell’economia domestica, non possa essere riconosciuto in ossequio al principio
per cui, dopo la separazione della vita in comune, ogni coniuge ha il diritto
di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il tenore di vita
precedente (DTF 114 II 26). In concreto tuttavia l’appellante non ha reso
verosimile maggiori spese. La pretesa supplementare di fr. 500.– non può
pertanto essere inclusa nel fabbisogno. Che nell’ambito di un’altra procedura
cautelare il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città avesse riconosciuto
tale posta nulla toglie al fatto che nella procedura in esame la spesa non è
stata resa attendibile.
- L’appellante si
duole che il Pretore ha posto a suo carico l’intero ammanco, facendogli obbligo
di alienare parte dei suoi titoli per versare i contributi alimentari destinati
alla famiglia. Ora, secondo dottrina e giurisprudenza se le risorse della
famiglia non sono sufficienti per coprire i fabbisogni di due nuove economie
domestiche, entrambi i coniugi devono fare sacrifici in uguale misura,
riducendo il tenore di vita o intraprendendo un’attività lucrativa (DTF 114 II
31; Rep. 1994 148; Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 170 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/ Geiser, Kommentar zum neuen
Eherecht, n. 25 ad art. 176 CC). Se, ciò nonostante, le entrate rimangono
insufficienti a coprire i bisogni della famiglia, al coniuge che esercita
un’attività lucrativa (debitore del contributo) va assicurato quanto meno il
minimo esistenziale del diritto esecutivo, l’ammanco restando a carico
dell’altro coniuge (senza reddito o con reddito insufficiente a coprire il
proprio fabbisogno; DTF 123 III 1; 121 I 97; 121 III 301; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., art.
176 n. 27; Spühler/Frei-Maurer,
op. cit., art. 145 n. 157; I CCA, sentenza del 20 novembre 1997 in re S./S.).
Per converso è vero che il
coniuge debitore può essere tenuto, dandosene gli estremi, a fare fronte al
pagamento degli obblighi alimentari intaccando se necessario anche la propria
sostanza (Spühler/Frei-Maurer,
op. cit., n. 143 ad art. 145; Hausheer/ Reusser/
Geiser, op. cit. art. 163 n. 22 in fine). In concreto però tale
soluzione è inattuabile già per la circostanza che i titoli ritenuti alienabili
dal Pretore (doc. EEEE) sono gli stessi per i quali quest’ultimo ha computato
al marito un reddito di fr. 125.– mensili. Non si vede come sia possibile
imputare al marito un reddito dalla sostanza e nel contempo fargli obbligo di
alienarla. Nel caso specifico non sussistono quindi le premesse per scostarsi
dalla citata giurisprudenza sulla destinazione dell’amman-co, che rimane a
carico del coniuge creditore. Ne segue che il contributo per la moglie va
ridotto a fr. 2’415. – mensili. L’appello si rivela provvisto di buon diritto
entro tali limiti.
III. Sulle spese
- Spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli oneri dell’appello della
moglie, interamente soccombente, sono posti a suo carico, con obbligo di
rifondere alla controparte un adeguato importo per ripetibili. Quelli relativi
all’appello del marito, parzialmente fondato, sono suddivisi tra le parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il giudizio odierno non
incide apprezzabilmente sul riparto degli oneri processuali di prima sede, che
può rimanere invariato.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________
__________ è respinto.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
III. L’appello di __________
__________ è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
__________ __________ è tenuto a versare alla
moglie __________, dal 14 novembre 1995, un contributo alimentare per sé,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, di fr. 2’415.–.
-
È ordinato alla __________
__________, __________, di trattenere mensilmente dal salario percepito da
__________ __________, __________, l’importo di fr. 4’415.– e di versarlo
direttamente a __________ __________, __________.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
V. Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________ __________,
__________;
– __________ ,
__________ (limitatamente al dispositivo n. __________ /).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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