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11.1996.190 ΓÇó Homologation of child maintenance agreement on appeal
11.1996.190Outro Tribunal23 de jun. de 1997Dismissed
In a second-instance family matter, the father appealed a maintenance judgment for his child. At the oral hearing on 17 June 1997, the parents concluded a settlement on arrears and future child support. The appellate court found that the agreed arrangement sufficiently protected the child's interests and reflected the current needs of the child and the concrete means of both parents. It therefore approved the settlement, declared the appeal moot, and struck the case from the docket. Court costs for first instance and appeal were shared equally, with set-off of party compensation.
Art. 285 cpv. 1 CC, art. 287 cpv. 3 CC; approval of a maintenance settlement for a minor and mootness of the appeal. A child-support agreement may be homologated if it adequately protects the child’s interests and is based on the child’s needs together with the parents’ actual present financial and personal capacities. Once a valid settlement is reached on appeal, the appellate proceedings lose their subject matter and the appeal is to be struck from the docket; costs may be allocated by equal sharing with compensation set off, depending on the circumstances.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.190
Data decisione, Autorità: 23.06.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00190
Lugano 23 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14 settembre 1994 da
__________ __________ (1992), __________ (rappresentato dalla madre __________ __________, __________, e patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ , __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
visto l’appello presentato il 29 novembre 1996 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 15 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, con la quale egli è stato tenuto a versare al figlio __________ __________ un contributo alimentare mensile di fr. 1’300.– dal 1° aprile 1994 al 13 dicembre 1995, di fr. 1’000.– dal 13 dicembre 1995 al 30 settembre 1996, di fr. 850.– dal 1° ottobre 1996 sino al compimento dei 7 anni, di fr. 950.– fino ai 16 anni e di fr. 1’100.– fino ai 18 anni di età, indicizzato;
convocate le parti per il dibattimento orale il 17 giugno 1997;
preso atto dell’accordo concluso lo stesso giorno tra i genitori sul contributo alimentare dovuto a __________ __________ e sulle sue modalità di versamento;
constatato che il contributo alimentare pattuito tiene adeguatamente conto degli interessi del figlio, dei suoi bisogni, delle possibilità concrete attuali di entrambi i genitori e delle loro disponibilità (art. 285 cpv. 1 CC), così che può essere approvato dalla Camera (art. 287 cpv. 3 CC);
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. È omologato il seguente accordo di mantenimento:
__________ verserà a __________ __________ l’importo di fr. 10’000.– a titolo di contributi alimentari arretrati per __________, da versare nella misura di fr. 5’000.– entro il 31 dicembre 1997 e di fr. 5’000.– entro il 30 giugno 1998.
b) L’assegno familiare è incassato dalla madre in aggiunta a tale contributo.
c) Il contributo alimentare sarà adeguato annualmente all’indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo dal 1° gennaio 1988 (indice base giugno 1997), riservato al padre la possibilità di chiedere al giudice una modifica qualora il tasso di cambio lira/franco svizzero (ora di Lit 1200 per fr. 1.–) dovesse evolvere negativamente per il debitore.
II. L’appello è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
III. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipati dall'appellante, sono posti per metà a carico di __________ __________ e per l’altra metà a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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