Appeal withdrawn; costs imposed on appellant

11.1996.178Outro Tribunal20 de out. de 1997Withdrawn

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Resumo

The appellant withdrew two appeals against protective orders after the parties reached an agreement. The Court of Appeal treated the withdrawal as desistance and removed both appeals from the docket. It held that the appellant must bear the procedural costs, but the parties had agreed to offset party compensation. Because the matter ended without a merits judgment, the court reduced the justice fee and set total costs at CHF 180.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates the litigation. As a rule, desistance entails allocation of procedural costs to the withdrawing party and compensation of the opposing party's costs, unless the parties agree otherwise. Where the proceedings end without a merits decision, the justice fee may be equitably reduced under Art. 21 LTG. The court may therefore strike the appeal from the docket and order reduced costs while recognizing a settlement on ripetibili (consid. 1-2).

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Numero d'incarto: 11.1996.178

Data decisione, Autorità: 20.10.1997, ICCA

Incarto n. 11.96.00178 11.96.00179

Lugano 20 ottobre 1997/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause .___ e ._____ (obbligo d'informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse rispettivamente con istanza del 4 giugno 1996 da


, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________ -, __________)

contro


__________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);

e con istanza del 27 agosto 1996 dalla convenuta nei confronti dell’attore;

ritenuto che il 18 novembre 1996 __________ __________ ha introdotto un appello contro un decreto cautelare del 6 novembre 1996 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto una richiesta d’informazione da lui presentata il 4 giugno 1996;

considerato che lo stesso giorno __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare del 7 novembre 1996 con il quale il medesimo Pretore ha accolto una richiesta d’informa-zione presentata da __________ __________ il 27 agosto 1996;

preso atto che il 16 ottobre 1997 l’appellante ha comunicato che le cause possono essere stralciate dai ruoli per intervenuto accordo;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta in linea di principio l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore dell’appellata il 16 ottobre 1997;

osservato che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. Gli appelli sono stralciati dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 130.–

b) spese fr. 50.–

fr. 180.–

sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________ -__________, __________;

– avv. dott. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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