AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.163
Data decisione, Autorità:
23.07.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00163
Lugano
23 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (rivendicazione di proprietà immobiliare)
della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 16 febbraio 1994
da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 9
ottobre 1996 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 settembre
1996 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sin dagli anni
trenta la famiglia __________ ha soggiornato durante l’estate in un casello
(con annesso un minuscolo stallino) sul __________ __________, in territorio di
__________. Con rogito del 5 dicembre 1947 __________ __________ ha venduto ad
__________ __________ il fondo n. __________VM RFP di __________ e un
fabbricato (casello senza numero di mappa) descritto nel contratto come
“costruito sul patriziato e circondato ai quattro lati da proprietà patriziale”.
L’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario provvisorio è
avvenuta il 9 dicembre 1947.
Con atto pubblico dell’11
gennaio 1957, iscritto a registro fondiario il 9 febbraio 1957, __________
__________ ha acquistato in blocco da __________ __________ vari fondi ad
__________, tra i quali figura anche una stalla in località __________
__________, con il numero di mappa __________ VM.
B. Alla morte di
__________ __________ gli immobili acquistati il 9 dicembre 1947 sono stati
attribuiti con atto di divisione del 22 dicembre 1963 ai nipoti __________,
__________ e __________ __________, succeduti al padre __________, premorto, e
in seguito, mediante contratto di divisione del 6 giugno 1983, al solo
__________ __________. I relativi trapassi di proprietà sono stati iscritti a
registro fondiario rispettivamente il 2 marzo 1964 e il 10 giugno 1983. Nel
corso degli anni la famiglia __________ ha apportato varie migliorie allo
stabile, come la posa di un pavimento in pietra, l’intonacatura, la
sistemazione del tetto, la sostituzione di una finestra e l’impalcatura sopra
il seminterrato.
Il 12 marzo 1976
__________, __________ e __________ __________, dopo aver esaminato la vecchia
mappa censuaria del __________ __________ risalente al 1860-1865 e aggiornata
dal tecnico catastale nella fase di allestimento del registro fondiario
definitivo, hanno presentato ricorso chiedendo che fosse dato un numero di
mappa al casello ereditato dal nonno. __________ __________ nata __________ ha
introdotto a sua volta ricorso il 13 marzo 1976, chiedendo un adeguamento del
piano originale del raggruppamento terreni relativo alle particelle n.
__________ e __________VM, proprietà da precisare. I ricorsi sono stati evasi
con l’accordo che le parti avrebbero chiarito la situazione delle particelle n.
__________e __________VM direttamente sul posto.
Con un ricorso del 30
ottobre 1992 __________ __________ ha contestato il nuovo riparto dei fondi
nell’ambito del raggruppamento terreni di __________ e ha rivendicato la
proprietà del fondo n. __________ VM (nuovo n. __________). La Commissione di
ricorso di prima istanza ha respinto il gravame il 23 agosto 1993, per
incompetenza materiale.
C. Con petizione del 16
febbraio 1994 __________ __________ ha convenuto __________ __________ nata
__________ davanti alla Pretura del Distretto di Vallemaggia rivendicando la proprietà
del casello sul fondo n. __________ VM (nuovo n. __________) RT di __________,
senza alcun obbligo di indennità. In via subordinata egli ha postulato la
rifusione di fr. 25’000.– oltre interessi dal 1957 per i materiali e il lavoro
forniti. In via cautelare egli ha chiesto, infine, che fosse ordinato alla
convenuta di astenersi da interventi allo stabile. L’attore ha sostenuto che la
sua famiglia ha posseduto in buona fede il casello, credendo di esserne
legittima proprietaria sin dal 1947, senza che nessuno mai abbia mai sollevato
dubbi in proposito. Nel corso degli anni la famiglia avrebbe eseguito
importanti e costosi interventi, che avrebbero notevolmente aumentato il valore
della costruzione, trasformandola da stalla in cascina e quadruplicandone il
valore di stima. I costi delle migliorie, quantificabili in fr. 25’000.–,
sarebbero di gran lunga superiori al valore ufficiale del rustico, stimato in
fr. 100.–. La convenuta, da parte sua, sarebbe in malafede, avendo rinunciato
per decenni a chiarire la situazione con la famiglia dell’attore.
La richiesta di
provvedimenti cautelari è stata accolta dal Pretore, senza contraddittorio, il
17 febbraio 1994. Il 24 febbraio 1994 __________ __________ ha postulato la
revoca del provvedimento, chiedendo che analoga misura fosse adottata nei confronti
dell’attore. La domanda è stata accolta dal Pretore senza contraddittorio il 25
febbraio 1994. Le rimanenti richieste cautelari della convenuta (divieto
d’accesso al rustico, obbligo al convenuto di depositare le chiavi) sono state
liquidate alla discussione dell’8 marzo 1994.
D. Nella risposta del 31
marzo 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, facendo valere che ogni
pretesa dell’attore è prescritta. In subordine essa ha eccepito la carenza di
legittimazione passiva e in via di ulteriore subordine ha contestato la pretesa
nel merito. Essa ha sostenuto che nei dieci anni precedenti l’inoltro della
causa non sarebbero state eseguite migliorie al casello, che sarebbe escluso
ogni suo obbligo di risarcimento per lavori svolti quando il casello era ancora
proprietà di __________ __________ (carenza di legittimazione passiva) e che
non sarebbero dati i presupposti né della buona fede dell’attore né del valore
della costruzione manifestamente superiore a quello del suolo (reiezione nel
merito).
Ultimata l’istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale e nei memoriali conclusivi del 29
gennaio 1996 (convenuta) e del 31 gennaio 1996 (attore) si sono confermate nelle
loro posizioni e domande.
E. Con sentenza del 23
settembre 1996 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ha attribuito
all’attore la proprietà del casello di 24 m²
con l’annesso stallino (subalterni A e B del fondo n. __________RT), così come il
terreno circostante le mura dei due edifici per una larghezza di 0.5 m² e
l’accesso agli stessi, con obbligo di corrispondere alla convenuta un’indennità
di fr. 160.–. La tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese sono state poste a
carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attore fr. 1’200.– per ripetibili.
F. Insorta contro la
sentenza del Pretore con un appello del 9 ottobre 1996, __________ __________
chiede che la petizione sia respinta per intervenuta prescrizione di ogni
pretesa, in subordine per infondatezza dell’azione nel merito. Nelle sue osservazioni
dell’8 novembre 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’attore aveva
presentato il 30 ottobre 1992 un ricorso al Consiglio di Stato contro il
progetto di nuovo riparto dei fondi nel comune di __________, rivendicando la
proprietà della particella n. __________VM (ora n. __________). L’esito di tale
procedura non influisce sulla causa civile. Giusta l’art. 33 della Legge sul
raggruppamento e la permuta dei terreni se un ricorso involge una questione di
diritto civile, il Consiglio di Stato assegna alla parte interessata un termine
perentorio per proporre la lite davanti al foro giudiziario competente (cpv. 1)
e l’interessato deve produrre all’autorità di ricorso la prova di aver proposto
la causa nel termine assegnatogli (cpv. 2). Nella fattispecie non risulta che
all’attore sia stato assegnato un termine per avviare la causa civile, né tanto
meno che un siffatto termine sia decaduto infruttuoso. Al contrario, nella
decisione del 23 agosto 1993 la Commissione di ricorso di prima istanza, che ha
respinto il ricorso per incompetenza materiale, ha espressamente riservato future
cause civili. Nulla ostava pertanto alla ricevibilità dell’azione.
-
Il Pretore ha
attribuito all’attore la proprietà del casello di 24 m² con lo stallino (subalterni
A e B del fondo n. __________RT), oltre al terreno circostante le mura dei due
edifici per una larghezza di 0.5 m² e l’accesso agli stessi, con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 160.– a titolo di equa indennità giusta l’art.
673 CC. Egli ha riconosciuto la buona fede del costruttore e ha ritenuto che il
valore delle opere eseguite sul fondo altrui, stimate in fr. 6’000.– dal perito
giudiziario, superano di oltre 30 volte il valore del suolo, il cui valore è
stato stabilito in fr. 160.–. Egli ha riconosciuto infine alla convenuta
un’indennità limitata a fr. 160.–, poiché la stessa convenuta, ancorché in
buona fede, era rimasta passiva, favorendo l’errore in cui si trovava l’attore.
-
Secondo l’art. 673
CC nei casi in cui il valore della costruzione superi manifestamente quello del
suolo, la parte in buona fede può domandare che la proprietà della costruzione
e del fondo sia attribuita al proprietario del materiale mediante equa indennità.
La buona fede deve essere interpretata in senso ampio e va ammessa ogni qual
volta possa essere escluso un comportamento scorretto o moralmente riprovevole
(Rep. 1993 131; DTF 99 II 146 seg., 95 II 227, 92 II 227; Steinauer, Les droits réels, vol. 2, 2ª
edizione, pag. 76 n. 1639d; Rey, Grundlagen
des Sachenrechts und das Eigentum, vol. I, Berna 1991, n. 491; Haab, Commentario zurighese, art.
671/673 CC n. 12; Meier-Hayoz,
Commentario bernese, art. 672 CC n. 6). Trattandosi di fondi non agricoli, per
stabilire se il valore della costruzione superi manifestamente quello del suolo
occorre considerare il valore venale del sedime (Liver, op. cit., pag. 177 in fondo; Steinauer, op. cit., pag. 77 n. 1639i; DTF 81 II 275; 78 II
18 consid. 2). La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, per esempio, che
un valore della costruzione di fr. 14’500.– supera manifestamente un valore del
suolo di fr. 600.– (DTF 81 II 275). La norma è applicabile anche quando siano
effettuate riparazioni o ristrutturazioni a un edificio esistente (Liver, SPR, tomo V/1, pag. 176 in
fondo). In tal caso si giustifica di prendere come valore di riferimento quello
del fondo con le costruzioni esistenti prima delle modifiche.
-
L’appellante
contesta l’accertamento del Pretore secondo cui il valore della costruzione
dell’attore supererebbe manifestamente (oltre 30 volte) quello del suolo. Sostiene
che tale presupposto non sarebbe in realtà adempiuto, perché il costo degli
interventi effettuati dall’attore si limiterebbe a fr. 5’300.–, a fronte di un
valore del suolo (e dell’edificio, senza le migliorie) di fr. 19’700.–(fr.
25’000.– asseritamente riconosciuti dalla controparte, meno fr. 5’300.– per le
costruzioni).
a) Il
Pretore ha stabilito in fr. 6’000.– il valore delle opere effettuate
dall’attore e dalla sua famiglia nel casello, sulla base di una perizia
giudiziaria. Il perito ha accertato che tra il 1930 e il 1975 sono stati
compiuti vari interventi (posa di un pavimento in pietra, sostituzione di una
finestra con gelosia, costruzione di un impalcato sopra il seminterrato,
sostituzione di una capriata del tetto, intonacatura) per complessivi fr.
6’000.– (valuta 1995: pag. 5–8 della perizia 29 aprile 1995). Come giustamente
rileva l’appellante, da tale importo occorre dedurre fr. 700.– per la posa del
pavimento in pietra (perizia pag. 7), risalente secondo il perito a prima del
1950 (perizia, loc. cit.), quando la convenuta non aveva ancora acquistato il
fondo (1957). Dato che l’appellante ha acquistato la proprietà del fondo a
titolo particolare, in linea di massima essa non è tenuta a rispondere delle migliorie
(Rey, op. cit., pag. 113 n. 490; Meier-Hayoz, op. cit., art. 671 CC n.
20; critico al riguardo Piotet, in:
SJZ 71 (1975) pag. 18 seg.). Come che sia, la questione non è decisiva nella
fattispecie, come risulterà in appresso.
Quanto al
valore del suolo, il Pretore ha ritenuto che il casello (con annesso stallino)
e il suolo occupato dagli edifici hanno un valore complessivo di fr. 160.–.
Egli è partito dal valore di stima ufficiale relativo alla particella VM
__________, di fr. 25.– (doc. 2) e dopo aver affermato che secondo le “usanze
dell’epoca” il valore venale era 2/3 di quello di stima, ha stabilito a fr.
40.– complessivi il valore determinante della stalla. A tale importo egli ha
poi aggiunto il valore di stima ufficiale del terreno, di fr. 120.– (doc. 3;
fr. 5.– il m²).
b) Per
stabilire se il valore di costruzione superi manifestamente quello del suolo
non si deve raffrontare il costo delle costruzioni secondo il valore attuale
(perizia, pag. 8) con il valore di stima della superficie occupata e delle
costruzioni esistenti secondo il valore del 1957. Da questo profilo la sentenza
del Pretore non può essere condivisa. Il confronto deve avvenire con il valore
venale odierno del suolo, oltre a quello del casello senza gli interventi. Di
tale valore manca però ogni riferimento agli atti, la perizia vertendo sul solo
valore degli interventi edilizi. Né è possibile fondarsi sull’ importo di fr.
20’000.– corrispondente al valore assicurato dalla convenuta (doc. 9, pag. 2);
tale somma non tiene conto infatti del valore del terreno, ma soltanto dello
stabile con le migliorie, ed è sicuramente superiore al valore delle mere
costruzioni. Tanto meno ci si può riferire all’importo di fr. 19’700.–, come
sostiene il ricorrente (appello, pag. 9), ossia al valore di fr. 25’000.– asseritamente
riconosciuti dall’attore come valore del fondo, dedotti fr. 5’300.– per lavori svolti
dopo il 1957. L’importo di fr. 25’000.– esposto dall’attore (petizione, pag. 5
seg.),corrisponde in effetti al valore che egli attribuisce agli interventi,
non a quello del fondo senza gli stessi. Anche tale somma sarebbe comunque
superiore a quella delle sole migliorie apportate al casello.
L’attore,
che rivendicava l’attribuzione del fondo sulla base dell’art. 673 CC, doveva
provare che il valore del suolo era notevolmente inferiore a quello degli interventi
da lui eseguiti. Egli non ha neppure tentato di recare la prova del valore
venale del suolo, limitandosi a sostenere genericamente che senza le migliorie
il rustico sarebbe ora un diroccato, privo di valore (petizione, pag. 5 e 8
segg., conclusioni dell’ attore, pag. 8–11, osservazioni all’appello, pag. 2 e
8–10). Ciò non basta. A torto, pertanto, il Pretore ha attribuito all’attore la
proprietà del casello e del terreno annesso. Non essendo dimostrato che il
valore della costruzione supera manifestamente quello del suolo, l’appello deve
essere accolto e la rivendicazione respinta già per questo motivo, senza che occorra
esaminare le altre censure sollevate nel gravame.
- Nella petizione 16
febbraio 1994 l’appellato ha chiesto, in via subordinata, il versamento di fr.
25’000.– a titolo di risarcimento per i materiali e i lavori. Su tale domanda,
ribadita nelle conclusioni, il Pretore non ha statuito, avendo accolto la
richiesta principale. Dato che la petizione deve essere respinta per quel che
concerne l’attribuzione della proprietà immobiliare, rimane da decidere la
domanda subordinata. La documentazione agli atti è completa, poiché la perizia
giudiziaria specifica le opere eseguite e l’epoca degli interventi. Le parti
hanno potuto esprimersi sulle risultanze dell’istruttoria e nelle rispettive
conclusioni hanno preso posizione su tutte le domande formulate dall’attore. La
Camera può quindi statuire sulla domanda subordinata senza rinviare gli atti al
Pretore (sentenza I CCA 17 giugno 1994, H. e litisconsorti contro G. e H., consid.
6b).
a) Esclusa
la rimozione dei materiali, che non potrebbe avvenire senza danno
sproporzionato vista l’entità e il tipo degli interventi eseguiti (impalcato,
tetto), entra in considerazione l’equo risarcimento del materiale previsto dall'art.
672 cpv. 1 CC. Nel caso concreto la buona fede della proprietaria non può
essere seriamente messa in discussione, dal momento che i lavori sono avvenuti
per opera di terzi e a sua insaputa. Il Pretore ha ammesso che il convenuto ha
agito in buona fede, riattando un immobile che riteneva essere di sua proprietà.
Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, la buona fede dell’art.
672 CC si determina con riferimento all’esecuzione dei lavori. Tutte le accuse
di malafede che nel gravame essa muove all’attore riguardano invece il comportamento
tenuto da costui in occasione delle varie procedure di ricorso e nell’ambito
della causa relativa alla proprietà del rustico, del tutto irrilevanti per la
determinazione dell’indennità. Al riguardo non vi è motivo per negare all’attore
il requisito della buona fede, già per la confusa situazione dei fondi nella
zona del __________ __________, che ha richiesto svariate procedure amministrative
e giudiziarie per accertare la reale situazione dei vari proprietari.
b) Il
perito ha accertato che il valore dei lavori di riattazione eseguiti dopo il
1947 ammonta a fr. 6’000.– (valuta 1995: consid. 4a). L’appellante nega di
dover versare un’indennità per i lavori eseguiti prima di diventare
proprietaria. La tesi è fondata (consid. 4a con riferimenti), di modo che una responsabilità
dell’appellante può sussistere solo per i lavori eseguiti nel 1960–1970 e nel
1975, per un importo totale di fr. 5’300.– (finestra fr. 1’050.–, impalcato fr.
750.–, opere da pittore fr. 300.–, tetto fr. 3’200.–: perizia, pag. 7).
c) L’appellante
contesta la legittimazione attiva dell’attore per far valere un risarcimento
del materiale impiegato nel rustico. Essa rileva che i lavori di riattazione
non sono stati eseguiti direttamente dall’attore e che il materiale impiegato
nel 1975 è stato pagato da __________ __________, mentre il lavoro è stato prestato
dal figlio di quest’ultimo e da suoi amici. __________ __________ ha confermato
di aver pagato il materiale e il trasporto, precisando che l’attore ha lasciato
a loro disposizione la cascina e li ha autorizzati a eseguire i lavori di riattazione
necessari (verbale 22 settembre 1994, pag. 2). Ci si potrebbe invero chiedere
se l’attore possa far valere un risarcimento per materiale e attività fornite
da terzi, ma il quesito può rimanere indeciso nel caso concreto, poiché – come
si vedrà oltre – le pretese sono comunque prescritte.
d) Il
risarcimento dovuto in base all’art. 672 CC è esigibile non appena i materiali
sono stati incorporati all’immobile e si prescrive secondo le norme previste
per l’indebito arricchimento (Steinauer,
op. cit., n. 1639g; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 7 ad art. 672; DTF 105 II 95 consid. 3), ossia entro un anno da
quando il costruttore ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, e in ogni
caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto (art. 67
cpv. 1 CO). Nel caso concreto i lavori per i quali l’attore chiede un
risarcimento risalgono al 1960–1970 e al 1975, come risulta dalla perizia e
dalla deposizione del teste __________. Il diritto al risarcimento è divenuto
esigibile al momento dell’incorpora-zione dei materiali e si è prescritto dieci
anni dopo, ossia nel 1980 per la finestra e la gelosia, costruite al più tardi
nel 1970 (perizia, pag. 7) e nel 1985 per il tetto, i lavori di pittura e
l’impalcato, eseguiti nel 1975. L’attore infatti ha chiesto alla convenuta un
risarcimento solo con la petizione del 16 febbraio 1994, quando ormai ogni sua
pretesa – ammesso che egli ne avesse – era prescritta. Ne segue, in ultima
analisi, che anche la domanda subordinata dell’attore deve essere respinta.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’attore, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili di appello. L’esito dell’appello impone una nuova ripartizione delle
tasse e spese di prima sede, che devono essere assunte dall’attore, soccombente
su tutta la linea.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
La petizione è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 700.– e
le spese sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta
l’importo di fr. 1’200.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
già
anticipati dall'appellante, sono a carico di __________ __________, che rifonderà
ad __________ __________ fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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