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Numero d'incarto:
11.1996.161
Data decisione, Autorità:
24.12.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00161
Lugano,
24 dicembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (____)
della Pretura del Distretto di Riviera (azione di divorzio) promossa con
petizione del 22 dicembre 1995 da
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________,
__________);
giudicando ora sul
decreto dell’11 settembre 1996 con cui il Pretore ha respinto una richiesta
di provvigione ad litem, rispettivamente ha negato alla convenuta il
beneficio dell’assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 23 settembre 1996
presentato da __________ __________ contro
il decreto emesso l’11 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Riviera;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1953) e __________ __________ (1958) si sono sposati a
__________ il __________ 1981. Dal
matrimonio è nata una figlia, __________, il __________ 1983. Il marito lavora
per uno studio tecnico (la società anonima __________ __________, con sede a __________); la moglie, __________ in proprio, ha subìto l’11 aprile 1992 un
ictus cerebrale dal quale si è rimessa solo al 50%. Il 29 agosto 1995
__________ __________ ha chiesto al Pretore
del Distretto di Riviera il tentativo di conciliazione, che è decaduto
infruttuoso il 19 settembre successivo.
B. Il 30 ottobre 1995
__________ __________ ha postulato in
via provvisionale l’affidamento della figlia, un contributo mensile di fr.
1600.– indicizzati per sé, uno di fr. 900.– indicizzati per la figlia e una
provvigione ad litem di fr. 2500.–. Alla discussione del 21 novembre
1995 le parti hanno concordato un assetto provvisionale valido fino al 28
febbraio 1996 in virtù del quale la figlia era affidata alla madre, cui era
attribuita anche l’abitazione coniugale, mentre il marito si impegnava a
versare un contributo di fr. 300.– mensili per la moglie e uno di fr. 900.–
mensili per la figlia, assumendo inoltre gli oneri assicurativi e ipotecari
dell’abitazione coniugale. Il Pretore ha omologato l’accordo. Ripresa la
discussione il 2 aprile 1996, la moglie ha confermato le proprie domande
provvisionali, cui si è opposto il marito, che ha offerto solo un contributo di
fr. 900.– mensili per la figlia. Entrambe le parti hanno notificato mezzi di
prova. Durante l’istruttoria, il
19 aprile 1996, il Pretore
ha decretato l’affidamento della figlia alla madre, ponendo a carico del padre
un contributo per __________ di fr.
900.– mensili, senza riconoscere contributi alimentari alla moglie e rinviando
il giudizio sulla provvigione di causa alla fine l’istruttoria provvisionale.
C. Nel frattempo, il 22
dicembre 1995, __________ __________ ha
promosso azione di divorzio, offrendo un contributo alimentare per la figlia di
fr. 600.– mensili (fr. 800.– dal 16° anno di età), assegni familiari compresi,
e chiedendo una somma non quantificata in liquidazione del regime matrimoniale.
__________ __________ si è opposta
all’azione e in via riconvenzionale ha postulato essa medesima il divorzio,
l’affidamento della figlia, un contributo mensile di fr. 1700.– indicizzati per
sé, uno di fr. 1000.– mensili per la figlia (fr. 1250.– dopo il 16° anno di
età), una somma imprecisata a titolo di prestazione di libero passaggio
previdenziale, un ulteriore importo da definire in liquidazione del regime
matrimoniale, oltre una provvigione ad litem di fr. 8000.– o, in
subordine, il conferimento dell’assistenza giudiziaria. Il marito ha comunicato
il 7 maggio 1996 di non opporsi a quest’ultimo beneficio. Per il resto ha
avversato la riconvenzione, compresa la richiesta di provvigione ad litem.
Nei successivi allegati preliminari ambedue le parti hanno ribadito sostanzialmente
le loro domande.
D. Intanto, il 23 maggio
1996, __________ __________ ha sollecitato
il versamento della provvigione ad litem di fr. 2500.– chiesta in sede
provvisionale, reiterando la propria domanda il 6 agosto, il
28
agosto e il 6 settembre 1996. Statuendo l’11 settembre 1996, il Pretore ha
respinto sia la richiesta di provvigione ad litem formulata in sede
provvisionale sia la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria contenuta nella risposta e riconvenzione di merito. Per converso,
egli ha revocato un blocco del registro fondiario decretato provvisionalmente
l’11 aprile 1996 sulla particella n. __________ RFD di __________, intestata a
__________ __________, in modo da
permettere all’interessata di sopperire ai costi del processo. La tassa di
giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.– sono state poste a carico
dell’interessata.
E. Contro il decreto
predetto __________ __________ è insorta
con un appello del 23 settembre 1996 volto a ottenere che la sua richiesta di
provvigione ad litem di fr. 8000.– sia accolta o, subordinatamente, che
le sia conferito il beneficio dell’assistenza giudiziaria e che il giudizio
impugnato sia riformato di conseguenza. __________
__________ non ha presentato osservazioni.
F. Il 23 dicembre 1996
le parti hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del
divorzio che prevede il riparto degli oneri processuali in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili (clausola n. 11). Al dibattimento finale di quello stesso
giorno le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio e l’omolo-gazione della
convenzione, la moglie precisando di mantenere il citato appello “in merito
all’assistenza giudiziaria”. Con sentenza del 5 febbraio 1997 il Pretore ha
pronunciato il divorzio e omologato la convenzione stipulata dai coniugi,
riservato l’esito dell’ appello pendente contro il diniego dell’assistenza
giudiziaria. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 2052.35 sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
respinto la domanda di provvigione ad litem rilevando che, con un reddito
netto di fr. 5000.– mensili e spese per complessivi fr. 4070.–, il marito non
era in grado di soccorrere finanziariamente la consorte. Quanto alla richiesta
di assistenza giudiziaria, egli ha ritenuto che nonostante l’accertata
incapacità lucrativa del 50% la moglie può guadagnare ben più di fr. 1000.–
mensili. Essa percepisce inoltre una rendita assicurativa di
fr. 258.– mensili proprio
per inabilità al lavoro e possiede la particella n. __________ RFD di
__________, su cui si trova un rustico il cui valore non è sicuramente
inferiore a fr. 150 000.–. Nulla osterebbe quindi a un modesto aggravio ipotecario
del fondo, il quale potrebbe anche essere frazionato allo scopo di alienare un
secondo rustico che sorge poco lontano. Ciò posto, il Pretore non ha ravvisato
gli estremi dell’indigenza a norma dell’art. 155 CPC. Ha decretato nondimeno lo
sblocco della particella n. __________RFD di __________, in modo che
l’interessata ne potesse disporre per sopperire ai costi della causa.
-
L’appellante fa
valere, dopo una diffusa quanto inutile cronistoria del processo (pag. 4 a 9
del memoriale), che l’eventualità di ipotecare ulteriormente il fondo o di
frazionarlo sono del tutto teoriche, anche perché “la ripartizione delle spese
familiari che vede il marito debitore degli oneri ipotecari impedisce ogni aggravio”
(pag. 10). Soggiunge che la sua possibilità e forza finanziaria “devono essere
valutate con riguardo alla sua concreta situazione di salute e di capacità
ridotta di guadagno” (pag. 12), non superiore a fr. 1000.– mensili, ciò che le
consente appena, con la rendita assicurativa di fr. 258.– mensili, la copertura
del minimo vitale. Nessun ulteriore aggravio del fondo è dunque prospettabile,
non essendo essa in grado di assumere il pagamento dei relativi interessi (pag.
13). E nemmeno il fondo può essere frazionato, giacché nessuno comprerebbe un
rustico a pochi metri da un altro rustico. Quanto a un’alienazione dell’in-tera
particella, essa non consentirebbe un gran ricavo, le ipoteche esistenti
ammontando già a fr. 100 000.– (pag. 14).
-
Nella fattispecie il
Pretore sembrerebbe avere statuito solo sulla richiesta di provvigione ad litem
avanzata dalla moglie in sede provvisionale (fr. 2500.–), senza decidere
l’analoga richiesta figurante nella risposta e riconvenzione di merito (fr.
8000.–). Sia come sia, il primo giudice ha ritenuto il marito incapace di
fornire qualunque sostegno finanziario alla moglie. Se ne può ragionevolmente
dedurre, quindi, ch’egli abbia inteso respingere ogni domanda di provvigione.
In tal senso il decreto è stato interpretato, del resto, anche dall’appellante,
il quale nel gravame si conferma nella richiesta di fr. 8000.– (e non di soli
fr. 2500.–). Resta il fatto che, per ottenere una provvigione di causa,
l’appellante avrebbe dovuto rendere verosimile la disponibilità finanziaria del
marito a erogare la somma da lei pretesa. Invano si cercherebbe nel ricorso una
benché minima motivazione al riguardo. L’interessata non contesta né che il
marito guadagni fr. 5000.– netti mensili né che egli debba sovvenire al proprio
mantenimento dopo avere affrontato spese per oltre fr. 4000.– mensili. Nelle
circostanze descritte non si vede come il marito potrebbe sussidiare gli oneri
legali e processuali della moglie. Sprovvisto di motivazione, l’appello si
rivela su questo punto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio all’art.
309 cpv. 5 CPC).
-
Per quanto riguarda
l’assistenza giudiziaria, il ricorso non è destinato a miglior sorte. Intanto è
appena il caso di rammentare che per valutare lo stato di bisogno (art. 155
CPC) va presa in considerazione l’intera situazione finanziaria del
richiedente, non solo il reddito, e ciò al momento in cui è stata presentata l’istan-za
(DTF 120 Ia 181 consid. 3a con rinvii), rispettivamente al momento in cui il
giudice statuisce sull’istanza stessa (DTF 108 V 269 consid. 4).
a) Al
momento in cui ha presentato l’istanza, rispettivamente al momento in cui è
stato emesso il decreto impugnato, la moglie possedeva la nota particella n.
__________RFD di __________, valutata dal Pretore almeno fr. 150 000.–.
L’appellante non nega che il fondo in questione le appartenesse né pretende che
la stima del Pretore sia eccessiva. Afferma – come detto – che il bene immobile
non avrebbe potuto essere gravato di nuove ipoteche (oltre quelle già accese
per complessivi fr. 100 000.–) né frazionato. Essa non esclude però che potesse
essere venduto. Asserisce, certo, che nelle sue condizioni sarebbe stato
imprudente privarsi di tutta la sostanza e che in ogni modo, “dopo deduzione dell’imposta
sull’utile immobiliare, il provento netto della vendita ammonterebbe a poche
decine di migliaia di franchi” (appello, pag. 14). Se non che, l’istituto
dell’assistenza giudiziaria non garantisce alla parte richiedente la
possibilità di conservare valori immobiliari. La semplice mancanza di liquidità,
in altri termini, non basta a dimostrare uno stato di indigenza (RVJ 16/1982
pag. 86). Quanto a un’eventuale vendita, l’imposta sull’utile immobiliare non
sarebbe stata verosimilmente elevata, dovendosi tenere conto sia dei notevoli
investimenti (art. 134 LT) sia della durata della proprietà (acquistata nel
1991; art. 139 LT), e quand’ anche il ricavato non avesse superato “poche
decine di migliaia di franchi” l’appellante non rende in alcun modo verosimile
che tale somma non sarebbe bastata a coprire le spese legali e processuali.
Tutto ciò posto, il decreto del Pretore resiste senz’altro alla critica.
b) Si
volesse considerare anche la situazione dell’istante sulla base degli atti al
momento in cui è emanato il presente giudizio, l’esito dell’appello non muterebbe.
Si è visto poco sopra che con sentenza del 5 febbraio 1997 il Pretore ha pronunciato
il divorzio delle parti, omologando una convenzione sugli effetti accessori da
loro stipulata. Ora, in tale convenzione l’appellante ha rinunciato alla
proprietà della nota particella n. __________RFD di __________ (clausola n. 8),
ma si è vista riconoscere fr. 95 000.– in liquidazione del regime matrimoniale
(clausola n. 6). Nulla induce a supporre che tale indennità non basti a coprire
i costi della causa, tanto meno se si pensa che nella convenzione predetta
l’interessata ha accettato di assumere la metà degli oneri processuali e ha aderito
alla compensazione delle ripetibili. Giovi rammentare, una volta ancora, che i
costi di una procedura di divorzio sono a carico dell’unione coniugale;
l’assistenza dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 309 ad
art. 145 CC; Hausheer/Reusser/ Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo
1993, nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82). Nulla induce a
supporre, come detto, che in concreto l’unione coniugale non sia in grado di
sopportare gli oneri derivanti dal processo di stato.
- Le spese del
giudizio odierno, commisurate all’entità del litigio, seguono la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di assegnare ripetibili all’appellato, che
non ha introdotto osservazioni al ricorso.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si accordano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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