AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.149
Data decisione, Autorità:
14.10.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00149
Lugano
6 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di
mantenimento) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 4 settembre 1995 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________.
__________ , già
in __________ ora in __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 settembre 1996
di __________ __________ contro la sentenza emanata il 4 settembre 1996 del
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 3 ottobre 1995 di __________
__________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 dicembre
1989 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il
divorzio tra __________ __________ (1938) e __________ nata __________ (1944).
Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice la figlia
__________ (1970) è stata affidata al padre, che si è impegnato a stanziare
alla ex moglie una rendita di indigenza di fr. 1’900.– mensili indicizzati
(doc. A). __________ __________ si è risposato nel 1993 con la cittadina
__________ __________ __________ e __________ è nata nel __________ 1995
__________. Dopo le scuole dell’obbligo, __________ __________ ha frequentato
il liceo per un anno, ha soggiornato all’estero per studiare le lingue (6 mesi
in __________, 3 mesi in ) e ha lavorato presso la libreria “
” di . A 19 anni essa ha cominciato a frequentare il __________
__________ per le __________ __________ () di __________, sezione
arti decorative, dove si è diplomata nel giugno 1993, iscrivendosi poi
nell’autunno 1993 all’Accademia di __________ __________ di __________ (doc.
B). I suoi rapporti con il padre si sono guastati progressivamente dopo il
secondo matrimonio di quest’ultimo e dal 1° aprile 1994 essa vive a __________.
__________ __________ è stato __________ della __________ __________ di
__________ fino al 31 ottobre 1995, quando ha beneficiato del pensionamento
anticipato. Il 25 novembre 1995 egli si è trasferito con la nuova famiglia
nelle __________, a __________. __________ __________ ha contribuito al
mantenimento della figlia maggiorenne fino al luglio 1995.
B. Con istanza del 4
settembre 1995 __________ __________ ha convenuto il padre davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campa-gna, chiedendo un contributo alimentare di
fr. 2’400.– mensili, da indicizzare, dall’agosto 1995 fino alla conclusione del
ciclo di studio, ma almeno fino al mese di ottobre 1997. Essa ha inoltre
postulato, in via supercautelare, il versamento di tale importo durante la
causa e il deposito presso un istituto bancario di una garanzia di fr.
64’800.–. Alla discussione del 29 settembre 1996 __________ __________ si è
opposto all’istanza, di cui ha chiesto il rigetto. In quella stessa occasione
ha versato alla figlia l’importo di fr. 3’000.–.
C. Con decreto
cautelare del 23 novembre 1995 il Pretore ha fatto obbligo a __________
__________ di versare mensilmente alla figlia un contributo alimentare di fr.
2’252.40 da agosto a ottobre 1995, ridotto a fr. 2’070.– dal 1° novembre 1995 e
a fr. 1’750.– durante i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1995. L’11
dicembre 1995 __________ __________ è stata ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Con decreto del 13 dicembre 1995 il Pretore,
accertato il trasferimento del convenuto nelle __________ e su istanza della
controparte, ha ordinato alla __________ __________ di trattenere mensilmente
dalle prestazioni dovute a __________ __________ l’importo di fr. 2’070.– e di
versarlo direttamente all’istante.
D. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno partecipato al dibattimento finale l’11 luglio
1996, producendo i rispettivi riassunti scritti. L’istante ha sostanzialmente
confermato le sue domande di giudizio, chiedendo altresì che fosse ordinato
alla __________ __________ di trattenere mensilmente fr. 2’400.– da versarle direttamente.
__________ __________ ha concluso per la reiezione dell’istanza.
E. Statuendo il 4
settembre 1996, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha condannato
__________ __________ al pagamento di un contributo alimentare di fr. 1’950.–
mensili dall’agosto 1995 all’ottobre 1996, ridotto a fr. 1’300.– dal 1° novembre
1996 all’ottobre 1997. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state
poste per tre decimi a carico dell’istante (e in sua vece a carico dello Stato)
e per il resto a carico del convenuto, con obbligo per quest’ultimo di
rifondere alla controparte fr. 800.– di ripetibili ridotte.
F. Il 16 settembre
1996 __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un
appello in cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere
integralmente la sua istanza del 4 settembre 1995. Nelle osservazioni 3 ottobre
1996 __________ __________ conclude per la reiezione del gravame e con appello
adesivo postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.
Considerando
in diritto: 1. Le parti hanno prodotto
entrambe documenti nuovi in appello. I documenti presentati per la prima volta
in appello non sono tuttavia ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di
addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non
impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra
genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio
illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art.
420 CPC e ad art. 321 CPC). La portata di tale precetto è comunque mitigata
quando l’azione di mantenimento è promossa dal figlio maggiorenne. In simili
casi si impone minor rigore, visto il carattere eccezionale che assume
l’obbligo di mantenimento (DTF 118 II 100 consid. bb; SJZ 1992 316 n. 46; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern
nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in:
ZBJV 132, pag. 446 in fondo). In concreto i documenti prodotti non possono
pertanto essere considerati per definire il fabbisogno dell’istan-te, ormai
maggiorenne, né per rimettere in causa, su nuove basi, il reddito o il
fabbisogno del padre rispetto a quanto accertato dal Pretore.
I. Sull’appello
principale
-
Il primo giudice
ha calcolato in fr. 1’950.– mensili il fabbisogno medio della figlia (fr.
2’115.50 mensili durante i semestri scolastici e fr. 1’755.50 durante i mesi
estivi), accertando che il convenuto ha percepito fino al mese di ottobre 1996
uno stipendio netto di fr. 12’000.–, ridotto in seguito a fr. 6’268.–. Nelle
circostanze descritte egli ha imposto al convenuto di partecipare al
mantenimento della figlia con un contributo alimentare di fr. 1’950.– mensili
fino all’ottobre 1996 e di fr. 1’300.– dal 1° novembre 1996, poiché la somma a
sua disposizione dopo aver dedotto dalla rendita del secondo pilastro il
contributo per la figlia e quello per l’ex moglie gli garantisce ancora un
appropriato tenore di vita nelle __________.
-
L’art. 285 cpv. 1
CC stabilisce che il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai
bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener
conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio stesso. Il fabbisogno di
un figlio maggiorenne agli studi va determinato – come per tutti i maggiorenni
– sulla base del minimo di esistenza del diritto esecutivo (I CCA, sentenza del
21 marzo 1995 in re G. c. G.). La corresponsione di un contributo al
maggiorenne è comunque subordinata alla situazione sociale e alla capacità
finanziaria dei genitori (Hegnauer,
op. cit., nota 49 e 50 ad art. 285 CC). La capacità contributiva dipende in
primo luogo dal reddito e, sussidiariamente, dalla sostanza (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, art.
53 segg. ad art. 285 CC). Al genitore deve in ogni modo rimanere, una volta
dedotto l’eventuale contributo al figlio maggiorenne, il fabbisogno minimo con
un margine del 20% (DTF 118 II 97; ZBJV 128, pag. 27; Forni, op. cit., pag. 441). La rendita può infine essere
adeguata al rincaro nella misura in cui lo sarà anche il reddito del debitore
(DTF 115 II 312 consid. 1).
-
L’appellante
contesta l’ammontare del contributo a suo favore, adducendo che il reddito
computato al padre sarebbe in manifesto contrasto con quanto emerge dal
rendiconto finale sulla sua situazione pensionistica (doc. 2). Il Pretore,
sulla base delle dichiarazioni del convenuto, avrebbe infatti fissato dal mese
di novembre 1996 la sua rendita in fr. 6’268.– mensili, mentre secondo detto
documento la rendita dovrebbe ammontare ad almeno fr. 7’935.–.
Il reddito percepito
dal convenuto fino al mese di ottobre 1995 (fr. 12’000.–) e di lì fino
all’ottobre 1996 (fr. 10’555.–) è pacifico; resta da stabilire quale sia il
reddito dopo il novembre 1996. Il convenuto non si è presentato
all’interrogatorio formale, limitandosi a far inviare dal proprio legale una
lettera alla Pretura (il 7 giugno 1996) in cui illustra la sua situazione
finanziaria. Ora, l’affermazione contenuta in tale lettera, secondo cui egli
avrebbe rinunciato alla rendita-ponte di fr. 20’000.– annui in seguito ad
accordi con la sua ex datrice di lavoro e disporrebbe solo di un reddito annuo
di fr. 75’216.– non ha valore probatorio, trattandosi di una mera dichiarazione
di parte. Vista la divergenza tra tale affermazione e il calcolo della pensione
prodotto agli atti (doc. 2), dalla quale emerge un reddito del convenuto di fr.
7’934.– mensili dopo il 1° novembre 1996, non vi è motivo per ammettere una
riduzione del reddito determinante. Del resto al momento del pensionamento, nel
novembre 1995, il convenuto disponeva di una sostanza non indifferente
(documenti richiamati), composta di un’abitazione a __________, con un valore
di stima di fr. 145’272.–, di un’assicurazione “terzo pilastro” per fr.
10’958.–, di un conto di risparmio presso il __________ __________ per fr.
468.–, di titoli valutati fr. 66’789.– e di un conto corrente postale con un
saldo di fr. 18’491.26. La censura dell’appellante è quindi provvista di buon
diritto, nel senso che il reddito determinante del convenuto deve essere
stabilito in fr. 7’935.– mensili dal 1° novembre 1996.
-
L’istante
sostiene che il suo fabbisogno minimo non è di fr. 2’115.50, come calcolato dal
primo giudice, bensì di fr. 2’397.40 mensili. L’argomentazione è parzialmente
fondata. Come si è detto, dopo la maggiore età dei figli le raccomandazioni
edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo – ritenute da questa Camera
un buon punto di riferimento per determinare i contributi a favore di minorenni
– non sono più applicabili. Il fabbisogno dell’appellante va determinato quindi
in base ai minimi di esistenza previsti dal diritto esecutivo, ossia fr.
1’025.– quale minimo di base per persone sole (comprensivo delle spese di
elettricità e di telefono: Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). A tale somma vanno aggiunti i costi dell’alloggio,
le assicurazioni obbligatorie e le spese di formazione. Se si considera che
l’appellante paga fr. 735.– mensili per l’alloggio a , fr. 142.– per
il premio della cassa malati, ha fr. 500.– di spese professionali (trasporto
fr. 300.– per la tratta __________ - e rientro quattro giorni la
settimana senza supplemento EC, oltre fr. 200.– stimati per l’acquisto di
materiale scolastico), si ottiene un totale di fr. 2’400.– arrotondati.
Ritenuto che durante i mesi da luglio a ottobre l’istante non frequenta
l’accademia ed è quindi giustificata la deduzione dal fabbisogno della posta
relativa alle spese di trasferta, il suo fabbisogno medio mensile ammonta a fr.
2’300.–.
-
Al dibattimento
finale dell’11 luglio 1996 l’istante ha chiesto che, in consonanza con quanto
decretato dal Pretore in sede cautelare, la somma corrispondente al contributo
di mantenimento fosse trattenuta presso la __________ __________ e le fosse riversata
direttamente (art. 291 CC). L’emanazione di una diffida ai debitori è retta
dalle norme sulla procedura contenziosa di camera di consiglio (I CCA, sentenza
del 26 novembre 1996 nella causa __________. c. __________.), di modo che il convenuto
avrebbe potuto esprimersi – se appena lo avesse voluto – seduta stante, al
dibattimento finale. Che egli abbia semplicemente rinviato al suo riassunto
scritto non significa che egli sia stato impedito di esprimersi. Resta il fatto
che il primo giudice non si è pronunciato sulla domanda di trattenuta,
riproposta ora con l’appello. Tale omissione del Pretore integra un titolo di
revisione secondo l’art. 340 lett. a CPC, che – giustamente – l’istante fa
valere con appello (art. 341 cpv. 1 CPC). Il convenuto e appellante adesivo, da
parte sua, si è potuto esprimere sul motivo di revisione e sui presupposti
della diffida con le osservazioni all’appello (pag. 7), ciò che consente alla
Camera di statuire in luogo e vece del Pretore (art. 344 CPC). Ora, la diffida
ai debitori è una misura assai incisiva (Hegnauer,
op. cit., n. 9 ad art. 291 CC), che deve essere giustificata dagli
inconvenienti causati al figlio dall’ inadempienza del debitore. Nel caso concreto
il convenuto non contesta di aver versato in qualche occasione il contributo
alimentare con “un leggero ritardo”, imputando tale situazione alle difficoltà
finanziarie in cui si trova, che tuttavia non pretende superate (osservazioni
all’appello, pag. 7 in fine). In condizioni del genere è verosimile il verificarsi
di nuovi ritardi nell'adempimento dell’obbligo alimentare, ciò che – in accoglimento
dell'appello – giustifica l’adozione dell’art. 291 CC.
II. Sull’appello adesivo
- Con l’appello
adesivo il convenuto chiede la soppressione del contributo di mantenimento,
contestando da un lato il diritto della figlia a essere mantenuta agli studi e
censurando dall’altro l’incompatibilità dell’ammontare fissato dal primo
giudice con la sua reale situazione finanziaria.
Il Pretore ha ritenuto
che l’istante ha diritto a un contributo di mantenimento per la durata degli
studi artistici intrapresi all’Ac-cademia di __________ __________ di
, poiché l’attuale art. 277 cpv. 2 CC (in vigore dal 1° gennaio 1996)
conferisce il diritto al mantenimento dopo la maggiore età durante una
formazione appropriata. Nel caso concreto, dopo aver premesso che il diploma
conseguito al Centro scolastico per le
__________ __________ () permette un inserimento professionale, il
Pretore ha ritenuto che la formazione intrapresa __________ di __________ è
appropriata, tenuto conto anche dell’impegno dimostrato dalla studente, dal
fatto che il ciclo di studi sarà terminato nei tempi normali (quattro anni) e
della disponibilità economica del padre. L’appellante adesivo contesta tale
conclusione, ribadendo che la figlia ha terminato la propria formazione professionale
nel giugno 1993, quando ha conseguito il diploma in arti decorative presso la __________ __________
__________ (__________) del __________ (doc. 1).
- I genitori devono
provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e di
formazione (art. 276 cpv. 1 CC). L’obbligo di mantenimento dura fino alla
maggiore età; se, diventato maggiorenne, il figlio non ha ancora una formazione
appropriata, i genitori per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro
dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento
fino al momento in cui questa formazione possa normalmente concludersi (art.
277 cpv. 2 CC, testo in vigore dal 1° gennaio 1996). Due sono quindi i
requisiti dell’art. 277 cpv. 2 CC: la formazione non appropriata del figlio
alla maggiore età e la disponibilità finanziaria dei genitori a sussidiare la
formazione mancante. Per "formazione appropriata" si intende la completazione
di un ciclo scolastico – che non coincide necessariamente con la conclusione di
una scuola professionale (DTF 107 II 406, 410) – consono alle capacità e alle
inclinazioni del giovane, il quale deve poter accedere a una professione
debitamente remunerata (Hegnauer,
op. cit., nota 29 seg. ad art. 277 CC; Forni,
op. cit., pag. 435).
L’obbligo di
mantenimento sussiste quand’anche il figlio abbia scelto il proprio indirizzo
formativo dopo la maggiore età e non è precluso da eventuali brevi periodi di
riflessione o da insuccessi scolastici, sempre che lo studente dimostri
impegno, diligenza e volontà di apprendimento (Forni, op. cit., pag. 439 seg.). L’art. 277 cpv. 2 CC non
garantisce invece una seconda formazione professionale (Forni, op. cit., pag. 435 segg.). Tra le altre circostanze
che influiscono sullo stanziamento di un contributo, oltre alla situazione
finanziaria dei genitori, va considerata la natura personale dei rapporti con
il figlio, il quale deve non solo dar prova di zelo e applicazione negli studi,
ma deve evitare anche che il legame con i genitori si incrini. Il figlio, in
particolare, non deve sottrarsi ingiustificatamente a ogni relazione con i
genitori; non gli è impedito, in ogni caso, di lasciare la dimora famigliare
ove sorgano tensioni dovute a visioni diverse della realtà (Forni, op. cit, pag. 443 segg. con
rinvii alla giurisprudenza).
- Occorre appurare,
ciò premesso, se il titolo di studio conseguito dall’istante debba essere
equiparato a un attestato professionale oppure costituisca un mero diploma
scolastico intermedio. La direzione del centro scolastico per le industrie
artistiche ha precisato che l’istante ha frequentato la sezione arti decorative
e che il diploma conseguito non è professionale ma corrisponde a un titolo di
studio medio-superiore, equivalente a un liceo artistico (dichiarazione 25 settembre 1995, doc. M). Il regolamento sul
centro scolastico per le __________
__________ del 9 giugno 1987 (RL 5.2.2.9) distingue chiaramente i titoli di
studio conseguiti nella __________ di arti e
mestieri (art. 2 cpv. 1 lett. a–f) da quello conseguito nella Sezione di arti decorative. Nelle Sezioni di arti e
mestieri gli esami si tengono alla fine di un tirocinio di base (e quindi di
un’esperienza professionale diretta), sono regolati dalla legge federale sulla
formazione professionale e si concludono con l’ottenimento di una licenza (art.
11 e 12 del regolamento __________), mentre nella Sezione
di arti decorative gli allievi sostengono una prova d’esame articolata,
prevista nel regolamento, e ottengono un diploma (art. 13 e 14 del regolamento
__________). Accertato che nelle norme relative alla Sezioni arti decorative non si fa riferimento a un periodo di
tirocinio, se ne deve concludere – contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore
– che il diploma di arti decorative conseguito
nel giugno 1993 (doc. 1) è assimilabile a una maturità
artistica, senza uno sbocco professionale immediato.
Il convenuto non ha
contestato alla discussione del 29 settembre 1995 di aver continuato a versare
un contributo alimentare anche nei due anni successivi alla conclusione degli
studi al __________, avvenuta nel giugno 1993 (doc. 1), per consentire alla
figlia di trovare un’occupazione. Il ritardo con cui l’istante ha ripreso gli
studi (19 anni) e con cui terminerà l’accademia (27 anni) non può d’altra parte
esserle imputato sfavorevolmente: il periodo di riflessione che l’appellante si
è concessa – sfruttandolo peraltro con corsi di studio – è concomitante al
divorzio dei genitori, a problemi di salute (depressione e anoressia: interrogatorio
formale del 23 gennaio 1996) e a una situazione familiare difficile
(tossicodipendenza della sorella); essa ha poi dimostrato diligenza, dedizione
e continuità per gli studi intrapresi. Né in corso di istruttoria sono emersi
elementi che le attribuiscano una colpa esclusiva per il deterioramento dei
rapporti con il convenuto, riconducibile a difficoltà di convivenza con la
giovane moglie del padre (deposizione __________, verbale 9 ottobre 1995). L’istante
adempie pertanto i requisiti per beneficiare oltre la maggiore età di un contributo
a mente dell’art. 277 cpv. 2 CC. In tali circostanze, trattandosi di una prima
formazione, può rimanere aperto il quesito di sapere se il padre potesse unilateralmente
interrompere i pagamenti durante la formazione __________ di __________.
- L’appellante
adesivo fa valere che il fabbisogno mensile della sua famiglia nelle __________
non è di fr. 2’252.50, come calcolato dal Pretore, bensì di fr. 9’389.–.
L’incarto non contiene alcuna indicazione sul fabbisogno del convenuto, che ha
atteso l’ap-pello adesivo per esporre i propri calcoli e presentare i relativi
documenti. Tali argomentazioni ledono il divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC e non sono ammissibili (sopra, consid. 1). Il fabbisogno del convenuto deve
pertanto essere valutato sulla base degli atti a disposizione del Pretore. Se
non che, l'istruttoria è del tutto silente al riguardo e non fornisce dati
nemmeno sul costo della vita nelle __________, dove il convenuto risiede dal
novembre 1995. Prendendo come base i dati relativi alla Svizzera, più
favorevoli al convenuto, il fabbisogno dei coniugi __________ ammonterebbe a
fr. 1’370.– e quello in denaro della figlia __________ (1995) a fr. 700.–
(raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione
1996, in: Rivista di diritto tutelare 1996 pag. 33). A tali importi devono
essere sommati un onere di alloggio stimato prudentemente a fr. 400.– (i
coniugi vivono in una casa di loro proprietà), i premi della cassa malati
valutati fr. 500.– e gli oneri fiscali presumibili, stimati in fr. 300.–
mensili. Il fabbisogno è quindi di fr. 3’270.–. A tale importo va poi aggiunto
il supplemento del 20% (sopra, consid. 3), ossia fr. 654.–, per un totale di
fr. 3’924.–. Deve poi essere considerata la rendita di indigenza di fr. 2’256.–
dovuta alla ex moglie (doc. A), ciò che porta il fabbisogno totale della
famiglia a fr. 6’180.–.
Il reddito mensile del
convenuto è ammontato a fr. 12’000.– fino al 31 ottobre 1995, a fr. 10’555.– dal 1° novembre 1995 fino al 31 ottobre 1996
ed è infine di fr. 7’935.– dal 1° novembre 1996. La metà di eccedenza
disponibile per il marito sarebbe quindi di fr. 2’187.50 dal 1° novembre 1995
al 31 ottobre 1996 e di fr. 877.50 dal 1° novembre 1996. Gli obblighi di
mantenimento verso un figlio, anche maggiorenne, rientrano nel fabbisogno del
genitore obbligato al mantenimento (Bräm,
Zürcher Kommentar, n. 57 ad art. 163, n. 13 ad art. 173 CC). Se a ciò si
aggiunge che un coniuge ha il dovere di assistere l’altro nell’adempimento dei
suoi oneri di mantenimento vero un ex coniuge o verso i figli (art. 159 cpv. 3
CC; DTF 79 II 140/141; SJ 114 [1992] pag. 133, consid. 3 e/aa; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht,
n. 41 ad art. 159 CC), se ne conclude che l’eccedenza familiare deve servire in
primo luogo al versamento del contributo alimentare verso la figlia maggiorenne.
Tale obbligo decade del resto alla fine dell’ottobre 1997 e il sacrificio richiesto
al genitore obbligato e al suo coniuge non è quindi di durata eccessiva. Tenuto
conto per il padre di un fabbisogno familiare di fr. 6’180.– e per la figlia di
uno di fr. 2’300.– si giustifica di attribuire all’istante un contributo di fr.
2’300.– mensili fino al 31 ottobre 1996. Dal 1° novembre 1996, per contro,
l’importo che può essere erogato alla figlia è di fr. 1’755.– (reddito di fr.
7’935.– meno il fabbisogno di fr. 6’180.–). Non si giustifica invece
l’indicizzazione del contributo, sia per la durata limitata dell’onere di
mantenimento sia perché si ignora se e in quale misura la rendita del convenuto
(secondo pilastro) beneficia di adeguamenti al rincaro.
In conclusione,
l’appello principale deve essere accolto entro i predetti limiti e quello
adesivo respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 e cpv. 2 CPC).
L’appellante principale perde sull’ammontare del contributo in modo rilevante,
ottiene causa vinta sulla trattenuta di stipendio ma perde sull’indicizzazione;
l’appellante adesivo perde su tutta la linea. La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata in questa sede dall’istante può essere accolta in
considerazione dell’indigenza della richiedente e del parziale buon esito del
gravame. Dal momento che il convenuto risiede all’estero, l’incasso delle
ripetibili attribuite all’istante appare già sin d’ora di difficile incasso,
ciò che giustifica l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Le
spese processuali e le ripetibili di prima sede possono rimanere invariate,
visto che l’esito dei gravami non incide in maniera apprezzabile sul loro
ammontare né sul loro riparto. In questa sede la parziale soccombenza
dell’appellante sull’ammontare del contributo giustifica di porre a suo carico
la metà degli oneri processuali, compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata
come segue:
- L’istanza 4 settembre 1995 è parzialmente
accolta, nel senso che __________ __________ è condannato a versare a
__________ __________ un contributo alimentare di fr. 2’300.– mensili
dall’agosto 1995 al 31 ottobre 1996 e di fr. 1’755.– mensili dal 1° novembre
1996 al 31 ottobre 1997.
1.1 L’istanza 11 luglio 1996 è accolta e alla __________
__________, via __________ __________, __________, è fatto ordine di trattenere
mensilmente sulle prestazioni versate al __________. __________ ,
__________ (), l’importo mensile di fr. 1’755.– e di versarli
direttamente a __________ __________, via __________, __________, con
l’avvertenza che il versamento di tale somma direttamente a __________
__________ non avrà effetto liberatorio per la __________ __________.
Per
il rimanente la sentenza impugnata è confermata.
II. __________
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
III. Gli oneri
dell’appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono posti per metà a
carico dell’appellante (e per essa a carico dello Stato) e per il resto a
carico della controparte, compensate le ripetibili.
IV. L’appello adesivo
è respinto.
V. Gli oneri
dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono posti a carico
dell’appellante adesivo, che rifonderà a __________ __________ fr. 700.– per
ripetibili di appello.
VI. Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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