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Numero d'incarto:
11.1996.146
Data decisione, Autorità:
21.10.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00146
Lugano
21 ottobre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
petizione 21 luglio 1995 da
__________ nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto
4 settembre 1996 con cui il Pretore ha revocato al convenuto il beneficio
dell’assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
presentata il 16 settembre 1996 da __________ __________ contro il decreto
emanato il 4 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Leventina;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con petizione 27
gennaio 1995 __________ __________ nata __________ ha promosso azione di
divorzio contro il marito __________ __________, chiedendo nel contempo il disciplinamento
dell’assetto cautelare pendente causa;
che __________
__________ ha postulato l’8 febbraio 1996 l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, adducendo la propria situazione di indigenza;
che con ordinanza 23
febbraio 1996 il Pretore del Distretto di Leventina ha ammesso il convenuto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________i;
che con sentenza 14
maggio 1996, passata in forza di cosa giudicata, il Pretore ha sciolto per
divorzio il matrimonio delle parti e ha omologato la convenzione sulle
conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi il 24 aprile 1996;
che il 27 agosto 1996
il patrocinatore del convenuto ha inviato alla Pretura, per la tassazione, la
sua nota d’onorario;
che con decreto 4
settembre 1996 il Pretore ha revocato l’ordinanza 23 febbraio 1996,
limitatamente all’ammissione al gratuito patrocinio, poiché in seguito alla morte
della ex moglie e alla decadenza dell’obbligo alimentare il convenuto non era
più da considerare indigente;
che contro tale decreto
__________ __________ è insorto con un appello del 16 settembre 1996, con cui
chiede l’annullamento della revoca e la conferma dell’ammissione al gratuito
patrocinio;
che la parte appellata
ha esplicitamente rinunciato a presentare osservazioni;
Ritenuto
in diritto:
che l’ordinanza con cui
un Pretore concede a una parte il beneficio dell’assistenza giudiziaria è
sempre revocabile anche d’ufficio (art. 158 cpv. 1, seconda frase CPC);
che nondimeno - come ha
già avuto modo di rilevare il Tribunale federale (DTF 115 Ia 194 consid. 2a;
122 I 5, consid. 4b) - l’assistenza giudiziaria concessa a norma dell’art. 158
CPC ha carattere definitivo, onde l’impossibilità per lo Stato di esigere più tardi
una rifusione parziale o totale delle spese quand’anche la parte beneficiaria
sia in grado successivamente di pagare (cfr. invece l’art. 152 cpv. 3 OG);
che il diritto ticinese
non contempla altre norme in base alle quali l’assistenza potrebbe, per
esempio, essere conferita a titolo provvisorio e revocata retroattivamente non
appena il giudice sia in grado di esaminare compiutamente la richiesta (altri
Cantoni prevedono tale possibilità: Favre,
L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, tesi, Losanna 1988, pag. 76
con riferimenti);
che, ciò premesso, una
revoca dell’assistenza giudiziaria in virtù dell’art. 158 CPC non può avere
effetto retroattivo, poiché ciò rimetterebbe in discussione il carattere
definitivo del beneficio accordato (I CCA 8 agosto 1994 nella causa M. c. M.);
che il principio
dell’irretroattività della revoca è coerente, del resto, con il principio
dell’irretroattività della concessione, la giurisprudenza avendo già ribadito
più volte che il conferimento dell’assistenza giudiziaria ha effetto immediato,
ma non retroattivo (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 6 ad art. 155
CPC; da ultimo: I CCA sentenza del 25 marzo 1994 nella causa C.);
che nella fattispecie
il decreto di revoca del Pretore è intervenuto a causa ultimata e non aveva più
scopo né senso, data l’impossibilità di revocare retroattivamente l’assistenza
giudiziaria;
che in tali circostanze
esso non ha ragione di sussistere e il Pretore dovrà procedere alla determinazione
dell’onorario dei patrocinatori, conformemente all’art. 36 cpv. 3 LTG;
che viste le
particolarità del caso appare opportuno rinunciare sia al prelievo di tasse e
spese sia all’assegnazione di ripetibili, la parte appellata non essendosi per
altro opposta al gravame;
Per questi motivi,
pronuncia:
-
L’appello è accolto e il
decreto 4 settembre 1996 è annullato.
-
Non si riscuotono tasse
né spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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