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Numero d'incarto:
11.1996.129
Data decisione, Autorità:
24.02.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00129
Lugano
24 febbraio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nel procedimento di interdizione n. . della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, introdotto il 16 gennaio 1996 dall’
avv.
__________, __________
contro
__________,
__________;
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso del 16 agosto
1996 presentato da __________ contro la decisione emessa il 17 luglio 1996
dalla Divisione degli interni;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 gennaio 1996
__________ ha presentato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, un’istanza di interdizione della sorella __________ (1920). A sostegno
della sua richiesta egli ha citato i gravi problemi psichici e fisici da cui è
affetta l’interessata, che è stata più volte ricoverata presso la clinica
psichiatrica __________ di __________ (__________, precedentemente __________)
fra il 1986 e il 1991. La necessità di una durevole assistenza e/o protezione
emerge, a detta dell’istante, anche dal fatto che la sorella è stata estromessa
nel 1986 da una comunione ereditaria con la cessione della sua quota ai
fratelli __________ e __________. Per questi motivi l’istante ne ha postulato
l’interdizione, subordinatamente la nomina di un curatore o di un assistente.
Con osservazioni del 7
febbraio 1996 __________ __________ ha contestato le argomentazioni del
fratello e ha postulato la reiezione dell’istanza.
B. Esperita
l’istruttoria, nell’ambito della quale è stato presentato un rapporto 6 maggio
1996 del Servizio psico-sociale di __________ sullo stato di salute di
__________ __________, la Divisione degli interni, su proposta della Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto l’istanza
con decisione del 17 luglio 1996.
C. Contro la predetta
decisione è insorto __________ __________ con un ricorso del 16 agosto 1996,
nel quale chiede l’annullamento della stessa e la pronuncia dell’interdizione
nei confronti della sorella, subordinatamente l’inabilitazione o l’istituzione
di una curatela.
Nelle rispettive
osservazioni del 18 e 23 settembre 1996 __________ __________ e la Divisione
degli interni hanno proposto la reiezione del gravame e la conferma della
decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 369 CC è
soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o
debolezza di mente non può provvedere ai propri interessi e richiede durevole
protezione o assistenza, oppure mette in pericolo l’altrui sicurezza.
L’interdizione per i suddetti motivi può avvenire solamente dietro relazione di
periti, i quali si pronunciano anche sull’opportunità di udire prima l’interdicendo
(art. 374 cpv. 3 CC).
-
Il ricorrente
rimprovera alla Divisione degli interni di avere preso in considerazione
solo lo stato di salute psichica attuale della sorella, senza tenere
debitamente conto dei suoi trascorsi. Egli precisa che l’istanza di
interdizione verteva essenzialmente sul passato della sorella. Quest’ultima
avrebbe dimostrato di essere incapace di tutelare i propri interessi quando, il
3 settembre 1986, ha consentito alla propria estromissione dalla comunione
ereditaria fu __________ __________ -__________ in favore dei fratelli
__________ -__________ __________ e __________ __________.
-
L’autorità
statuisce su una domanda di interdizione tenendo conto della situazione di
fatto esistente al momento dell’introduzione dell’istanza. Eventi passati
possono rivelarsi importanti nella misura in cui consentono di accertare il
bisogno durevole di protezione (cfr. Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 26 ad art. 369 CC). Il ricorrente ha motivato l’istanza di
interdizione con i ripetuti ricoveri della sorella presso la Clinica __________
di __________ nel periodo dal 1986 al 1991, adducendo che il bisogno di
protezione era dimostrato dall’estromissione dalla nota comunione ereditaria,
avvenuta nel 1986. Nel gravame egli afferma che le condizioni di salute della
sorella, sia psichiche che fisiche, sono tuttora precarie. Essa si sottoporrebbe
infatti a un trattamento regolare presso il servizio psicosociale a __________
e necessiterebbe di aiuto per svolgere le mansioni domestiche, a dimostrazione
della necessità di misure di protezione.
-
Dall’istruttoria
eseguita a cura dell’autorità di vigilanza sulle tutele è emerso che attualmente
la sorella del ricorrente si trova in condizioni psico-fisiche equilibrate. La
Delegazione tutoria di __________ ha comunicato il 7 febbraio 1996 che essa non
è mai stata oggetto di segnalazione. Il dott. __________, incaricato di
peritare l’interdicenda, ha riferito che essa era in cura dal 1967 presso il
Servizio psico-sociale di __________ per un disturbo psichiatrico cronico,
confermando che in passato era stata ricoverata 19 volte alla Clinica
__________. Il perito ha precisato che negli intervalli fra i ricoveri la
paziente godeva di un discreto compenso psichico e che l’ultimo ricovero
risaliva al 1991. Dopo di allora essa ha proseguito la terapia ambulatoriale
presso il Servizio psico-sociale, presentandosi regolarmente ai controlli ed
eseguendo la terapia prescrittale. In occasione degli incontri con il perito,
l’interessata è apparsa “lucida, vigile, ben orientata e collaborante; adeguata
nel contegno e corretta nell’eloquio” (rapporto peritale del 6 maggio 1996). Il
perito ha constatato, dopo aver proceduto a una visita domiciliare, che
l’interessata conduceva una via regolata e adeguata alle sue esigenze e
possibilità. Dal punto di vista pratico __________ __________ appare in grado
di soddisfare le proprie esigenze quotidiane: essa vive in un appartamento
ordinato e igienicamente corretto, si occupa personalmente dell’economica domestica,
con l’aiuto di una collaboratrice domestica due ore la settimana per i lavori
pesanti e ha delegato al fratello __________ l’incarico di provvedere alle
spese principali. In conclusione il perito ha ritenuto che dal profilo
psichiatrico non vi era alcuna indicazione per modificare la gestione di vita
della paziente, equilibrata e che ha effetti favorevoli sulla sua stabilità
psichica.
La decisione impugnata
riprende in larga misura nelle sue motivazioni quanto riferito dal perito sulla
situazione attuale dell’interdicenda. A torto quindi il ricorrente la taccia di
”superficiale, lacunosa e infondata”. Decisiva per il giudizio
sull’interdizione è, ovviamente, la situazione attuale in cui si trova
l’interessata, che per l’appunto è stata compiutamente esaminata dal perito,
sia dal punto di vista medico che da quello sociale.
- Contrariamente a
quanto sostiene il ricorrente, __________ __________ non richiede attualmente
durevole protezione e assistenza. L’esistenza di una malattia psichica cronica
non significa di per sé che la persona necessiti di durevole protezione ai
sensi dell’art. 369 CC (cfr. Schnyder/Murer,
op. cit., n. 94, 125 ad art. 369 CC). Dall’istruttoria è emerso che
l’interessata è in uno stato di stabilità psichica, conduce vita regolare,
segue le indicazioni dei medici curanti e ha provveduto ai propri interessi
delegando al fratello __________ la gestione delle sue spese, previo rendiconto
mensile. L’estromissione dalla comunione ereditaria, che il ricorrente ritiene
indicativa del bisogno di protezione della sorella, non è avvenuta gratuitamente,
dato che i fratelli si sono impegnati a garantire alla cedente, vita natural durante,
il pagamento dell’alloggio, delle spese accessorie, delle imposte, di tutti i
premi assicurativi, delle spese di cura, oltre che un importo annuo di fr.
12’000.– (convenzione 3 settembre 1986). L’interessata ha quindi provveduto a
garantire i propri bisogni economici e dal punto di vista personale è autonoma.
A torto quindi il ricorrente ravvisa un bisogno di assistenza e di protezione
nel fatto che l’interessata segue una terapia medica regolare e si avvale
dell’ausilio di una collaboratrice domestica una volta la settimana. Anzi,
proprio il fatto che la sorella ha organizzato la sua vita in modo regolare ed
equilibrato usufruendo delle possibilità di aiuto disponibili (medico,
collaboratrice domestica, mensa scolastica per i pasti serali) dimostra che
essa non necessita di misure tutelari di protezione (cfr. Schnyder/Murer, op. cit., n. 122 ad art.
369 CC). Nella fattispecie, pur dovendosi sottoporre a cure ambulatoriali
continue, la sorella del ricorrente cura adeguatamente ai propri interessi
economici e sopperisce ai bisogni personali e non vi è motivo per un intervento
dell’autorità.
Non sono quindi dati in
concreto gli elementi che giustificherebbero un’interdizione ai sensi dell’art.
369 CC. Né sono date le condizioni per istituire in favore dell’interessata le
altre misure di protezione invocate in via subordinata dal ricorrente
(inabilitazione, curatela).
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto a
carico del ricorrente. Considerata tuttavia la particolarità della fattispecie,
appare opportuno prescindere in concreto dall’assegnazione di ripetibili, tanto
più che l’interessata non ha avuto particolari spese, essendosi limitata a
scrivere personalmente alla Camera per opporsi al ricorso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Il ricorso è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa fr.
150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico di
__________ __________. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
-
__________ __________,
__________;
-
__________ __________,
__________.
Divisione degli interni,
Sezione enti locali, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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