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Numero d'incarto:
11.1996.126
Data decisione, Autorità:
09.12.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00126
Lugano
9 dicembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione 21 novembre 1994 da
__________, __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
e ora sul decreto
cautelare 12 luglio 1996 con il quale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord ha respinto un’istanza di modifica dell’assetto cautelare presentata il 23
novembre 1995 dal convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta l’appellazione
presentata il 5 agosto 1996 da __________ contro i decreti cautelari emanati il
12 luglio 1996 e il 23 luglio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
-
Se deve essere accolta
l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata da __________ con
l’appello;
-
Se deve essere accolta
l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata da __________ con le
osservazioni del 2 settembre 1996;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1944) e
__________ nata __________ (1949) si sono uniti in matrimonio il __________
1980 a __________ __________. Dalla loro unione è nato __________ (1980). Il
marito è __________ e la moglie, che durante l’unione coniugale si era occupata
dell’economia domestica, lavora come __________ presso il __________ alla
__________. I coniugi si sono separati di fatto nella primavera del 1993. Dopo
un iniziale accordo sulle condizioni finanziarie della separazione, essi non
hanno più potuto trovare un’intesa e si sono rivolti al Pretore per la definizione
dell’assetto cautelare. La causa di divorzio è stata promossa con petizione 23
novembre 1994 dalla moglie (inc. __________). L’assetto cautelare è stato
definito da questa Camera con sentenza 20 luglio 1995 (inc. n. __________, cui
si rinvia per la cronistoria), mediante la quale __________ è stato obbligato a
versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 1’650.– per la moglie e di
fr. 990.– per __________, compresi gli assegni familiari.
B. Il 23 novembre
1995 __________ ha postulato, in modifica della citata sentenza, la riduzione del
contributo alimentare per la moglie a fr. 100.– mensili, retroattivamente dal
1° febbraio 1995, mantenendo intatto quello dovuto al figlio. Alla discussione
del 15 dicembre 1995 l’istante ha confermato la richiesta di riduzione del
contributo alimentare per la moglie a fr. 100.–, subordinatamente a fr. 1000.–
mensili, domande alle quali si è opposta la convenuta provvisionale.
Statuendo il 15
dicembre 1995 in attesa dell’istruttoria cautelare, il Pretore ha ridotto il
contributo alimentare dovuto alla moglie a fr. 1000.–, conservando inalterato
quello per __________, e ha modificato di conseguenza la trattenuta di
stipendio decretata il 9 agosto 1995. Esperita l’istruttoria provvisionale, al
dibattimento finale del 23 marzo 1996 entrambe le parti si sono riconfermate
nelle precedenti allegazioni e domande.
C. Con decreto 12
luglio 1996 il Pretore ha respinto l’istanza di modifica e ha confermato il
contributo alimentare per la moglie in fr. 1650.– mensili e quello per il
figlio in fr. 990.– mensili compresi gli assegni familiari (act. X). In
data 23 luglio 1996 egli ha di conseguenza dato ordine al Dipartimento delle
finanze e dell’economia, Ufficio stipendi, di trattenere mensilmente dallo
stipendio del marito l’importo di fr. 1650.– per la moglie e di fr. 990.– per
il figlio e di versarlo alla moglie (act. XI). Non sono state prelevate
né tasse né spese, entrambi i coniugi essendo stati posti al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
D. Contro i citati
decreti __________ è insorto con un appello del 5 agosto 1996 in cui propone di
riformare il giudizio del Pretore nel senso di ridurre il contributo alimentare
mensile per la moglie a fr. 100.–, rispettivamente fr. 1000.–. Con l’appello
egli ha prodotto diversa nuova documentazione attestante la sua situazione
debitoria.
E. Nelle sue
osservazioni del 2 settembre 1996 __________ chiede il rigetto dell’appello e
la conferma del giudizio pretorile.
Entrambe le parti hanno
postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio anche in sede di appello.
Considerando
in diritto: 1. I documenti
presentati per la prima volta in appello sono per principio irricevibili. L’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda
sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto
riguarda le relazioni fra genitori e figli, che sono rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 96 e n. 1 ad art. 321). Nella
fattispecie i documenti prodotti non sono ammissibili, nella misura in cui sono
destinati a rimettere in causa, su nuove basi, il reddito o i fabbisogni dei
coniugi, Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i
redditi o i fabbisogni, spetta se mai alle parti postulare una modifica
dell’assetto cautelare davanti al primo giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e
giurisprudenza).
-
L’art. 145 cpv. 2
CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT
51/1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del citato principio
inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
-
Le misure provvisionali
adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC)
possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in
maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della
decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di
quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, loc. cit.). Un
decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario
acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso
non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle
Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in
alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente
sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo
sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di
modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura.
Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia. Ciò
posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a
suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto
provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto
versato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva
(Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar,
3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
-
In concreto il
Pretore ha constatato che nel 1995 i redditi di entrambi i coniugi erano
migliorati rispetto a quelli considerati nella sentenza del 20 luglio 1995. Il
reddito del marito è infatti salito a fr. 8163.– mensili – senza contare i
rimborsi di spese professionali – e quello della moglie, mediamente, ha
raggiunto fr. 2100.– mensili. La Camera aveva invece considerato un reddito
del marito di fr. 7800.– mensili e della moglie di fr. 1110.– (sentenza 20 luglio
1995, pag. 7). Per quel che concerne i rispettivi fabbisogni, il Pretore ha
stabilito quello del marito in fr. 5184.–, quello della moglie in fr. 3432.– e
quello del figlio in fr. 990.–. Seguendo il metodo di calcolo indicato dalla
giurisprudenza citata dianzi, egli è quindi giunto alla conclusione che non vi
è motivo per ridurre il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie, neppure
tenendo conto dell’asserito peggioramento della situazione debitoria del
marito.
-
L’appellante
contesta dapprima l’apprezzamento del Pretore circa il reddito conseguibile
dalla moglie. Egli ritiene che quest’ultima potrebbe guadagnare almeno fr.
2500.– mensili, come dimostrato dal fatto che in alcuni mesi essa ha percepito
assai più della media riconosciuta dal Pretore. La censura non può essere
condivisa. Come già indicato in modo dettagliato nella sentenza del 20 luglio
1995 (pag. 10), la moglie non ha mai lavorato durante la convivenza
matrimoniale e ha iniziato un lavoro dopo la separazione di fatto dei coniugi. Il
contratto stipulato con __________ (doc. QQ) illustra chiaramente che
l’appellata non è remunerata a mese, ma a ore, secondo le necessità del datore
di lavoro (cosiddetto contratto di lavoro “a chiamata”). La lavoratrice non ha
quindi alcuna possibilità di scegliere il suo grado di occupazione e di
conseguenza la sua retribuzione mensile dipende dalle decisioni del datore di
lavoro. L’analisi dei conteggi di stipendio presentati (inc. richiamato II) dimostra
che il reddito della moglie è variabile e oscilla, secondo i mesi, da fr.
345,55 a fr. 3848,25, per una media mensile di fr. 2’116.– sull’arco di un
anno. A giusta ragione, pertanto, il Pretore ha ammesso un reddito mensile
medio di fr. 2100.–, che corrisponde, in pratica, a quanto effettivamente percepito
nel 1995 dall’interessata, arrotondato ai pochi franchi inferiori per tenere
conto della precarietà del lavoro. L’appellante non si è del resto nemmeno
degnato di rendere verosimile dove e per quale attività la moglie, vicina ai 50
anni e quindi seriamente limitata nella ricerca di un impiego nella notoria
situazione del mercato del lavoro in Ticino, potrebbe percepire un reddito di
fr. 2500.– mensili netti. L’appello deve pertanto essere respinto su tale
punto.
-
Il marito
contesta poi la determinazione del proprio fabbisogno, stabilito in fr. 5184.–
dal Pretore.
a) Egli
censura dapprima il mancato inserimento delle spese dentarie, che sono invece
state ammesse per la moglie nella misura di fr. 33.–. Nell’istanza 23 novembre
1995, il marito ha addotto, fra gli elementi che giustificavano la modifica
dell’assetto cautelare, il peggioramento della sua situazione debitoria, in
particolare il fatto che l’UEF di __________ ha portato a fr. 1334.– mensili il
pignoramento del suo stipendio. Nel corso della discussione davanti al Pretore
egli si è limitato a tale elemento, comprovato dalla sentenza 19 maggio 1995
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (inc. n.
____________________, doc. 1inc. n. __________), da lui prodotta con la citata
istanza di modifica della cautelare. Nella procedura cautelare davanti al Pretore,
unica procedura giudiziaria pertinente ai fini del presente giudizio, la
necessità dell’intervento dentario e il costo effettivo dello stesso non sono
state discusse. Addurre ora in appello che si trattava di sostituire un ponte
rotto non è sufficiente, visto il chiaro tenore dell’art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC, che impedisce anche di ammettere agli atti il sollecito di pagamento del
14 aprile 1995, prodotto solo in questa sede. La moglie, per contro, ha fatto
fronte al suo onere di allegazione e ha prodotto agli atti la fattura del
proprio dentista (doc. NN), ciò che ha consentito al Pretore di inserire la
spesa di fr. 33.– mensili nel fabbisogno dell’interessata. L’appello si rivela
quindi irricevibile su questo punto.
b) Il
marito si duole inoltre del fatto che il Pretore ha inserito nel fabbisogno
della moglie l’importo di fr. 406.- per il leasing e ha invece omesso di
inserire tale posta nel suo fabbisogno. A prescindere dal fatto che l’appello
non indica quale importo dovrebbe essere inserito per tale voce nel fabbisogno
dell’appellante, ciò che ne rende dubbia la ricevibilità, la sentenza del 20
luglio 1995 cui si riferisce il marito nel riassunto prodotto all’udienza del
23 marzo 1996 aveva ammesso le ingenti spese d’uso del veicolo solo in
considerazione del lavoro di ricerca intrapreso nell’anno sabbatico,
limitatamente al 31 agosto 1994 (pag. 8 della sentenza). Ora, dalla sentenza
emanata il 19 maggio 1995 dalla CEF, prodotta agli atti della causa civile solo
con l’istanza del 23 novembre 1995, è emerso che il marito non ha necessità di
usare un veicolo privato per scopi professionali e che nel suo fabbisogno non è
stato inserito il costo del leasing di un veicolo (pag. 5-7). Il conteggio di
stipendio del 1995 menziona per altro che l’appellante riceve il rimborso delle
spese di trasferta necessarie per il lavoro (doc. rich. I). Tale importo non è
stato considerato, a giusto titolo, nel reddito determinante del marito, ma
impedisce che tali spese possano ancora essere fatte valere nel fabbisogno. Il
Pretore ha tenuto conto in modo generoso delle maggiori spese derivanti dagli
spostamenti quotidiani da __________ al luogo di lavoro, inserendo nel
fabbisogno dell’appellante fr. 400.– per le spese di trasferta e fr. 180.– per
i pasti presi fuori casa. A nulla vale la presentazione in sede di appello del
nuovo contratto di leasing sottoscritto il 29 novembre 1995. Come già ribadito
più volte, tale modo di procedere è inammissibile. La moglie, per contro, ha
esibito al Pretore tutti i documenti in suo possesso relativi alle proprie
spese professionali, rendendo verosimile la necessità di un veicolo privato per
recarsi da __________ __________ alla __________, visti gli orari irregolari
imposti dalla sua attività professionale. L’argomentazione dell’appellante
sulle proprie spese professionali si rivela pertanto infondata.
c) Per
quel che concerne i debiti, il Pretore ha ammesso nel fabbisogno del marito
l’importo mensile di fr. 1334.– pignorato dall’UEF. In questa sede l’appellante
fa valere che l’importo pignorato mensilmente è ora di fr. 1834.–, producendo
con l’atto di appello il verbale di pignoramento dell’11 luglio 1996. A
prescindere dal fatto che anche questo documento, come tutti quelli prodotti
solo in questa sede, è inammissibile, l’UEF ha eseguito il calcolo dell’importo
pignorabile partendo da un contributo alimentare di soli fr. 2500.– mensili,
inferiore a quello a suo tempo stabilito da questa Camera. L’attendibilità del
calcolo appare pertanto dubbia già da un sommario esame. A ogni modo tale
documento non è mai stato prodotto al Pretore e non è mai stato discusso in
contraddittorio, ciò che ne esclude l’esame in appello, poiché ciò sottrarrebbe
alle parti un grado di giurisdizione. Nuovi fatti e mezzi di prova consentono
se mai di intentare un’altra azione di modifica dell’assetto cautelare (Hinderling/Steck, loc. cit.). Nella valutazione
di un’eventuale nuova istanza in tal senso, il Pretore dovrà esaminare se i
debiti che hanno condotto al pignoramento possono essere considerati nel
fabbisogno. Ciò può avvenire solo a precise condizioni, per esempio se si
tratta di spese decise in comune o che sono andate a beneficio di entrambi i
coniugi (Perrin in SJ 1993 437, Steinauer in RFJ 1992 7), senza
escludere le spese mediche e/o dentarie, nella misura in cui i coniugi abbiano
assicurato almeno il rispettivo fabbisogno minimo (sentenza della I CCA
..__________ C. c. C., consid. 3e; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., n. 162
ad art. 145 CC). Tutte queste circostanze devono evidentemente essere rese verosimili
dal coniuge che pretende l’inserimento delle rate mensili nel proprio fabbisogno.
d) Si
rivela invece fondata la censura relativa all’inserimento nel fabbisogno della
moglie del premio di cassa malati del figlio, per l’importo di fr. 90.–, come
riconosce esplicitamente la stessa appellata nelle sue osservazioni del 2
settembre 1996. Il fabbisogno della moglie ammonta quindi a fr. 3342.–. Le
parti non hanno contestato il fabbisogno in denaro del figlio, stabilito in fr.
990.–. In realtà ci si potrebbe domandare se nel caso in rassegna tale importo
non debba essere ulteriormente aumentato, per il fatto che da quando la madre
esercita un’attività lavorativa quasi a tempo pieno non può più essere chiamata
a prestare l’intero equivalente della cura ed educazione in natura. Inoltre il
giovane passerà dal prossimo anno nella fascia d’età superiore, ciò che
potrebbe giustificare una diversa valutazione del contributo alimentare in suo
favore. Dato che, tutto sommato, l’ammontare complessivo dei fabbisogni non
appare ancora inadeguato al punto di imporre un intervento correttivo d’ufficio
in sede di appello, la questione può rimanere aperta. Il Pretore considererà
nondimeno tale opportunità qualora sia adito dall’uno o dall’altro coniuge con
una nuova istanza volta alla modifica dell’assetto cautelare.
- In conclusione,
pertanto, il reddito mensile della famiglia ammonta a fr. 10263.– (fr. 8163.–
il marito e fr. 2100.– la moglie), il fabbisogno complessivo a fr. 9516.– (fr.
5184.– per il marito, fr. 3342.– per la moglie e fr. 990.– per il figlio), così
che l’eccedenza da ripartire ammonta a fr. 747.–.
L’appellante sostiene a
questo proposito che in concreto ci si deve dipartire dalla ripartizione a metà
dell’eccedenza, che gli deve essere attribuita nella sua integralità, così da
consentirgli di far fronte dignitosamente ai debiti contratti nel corso della
convivenza comune. L’argomentazione non regge, poiché l’onere gravante
sull’appellante per i debiti è già stato considerato dal Pretore, che ha
inserito nel suo fabbisogno l’importo di fr. 1334.– pignorato mensilmente dall’UEF.
Non vi è pertanto motivo di derogare al principio della ripartizione a metà
dell’eccedenza.
Il Pretore ha quindi a
giusta ragione negato gli estremi di una modifica dell’assetto cautelare, la
mutata situazione delle parti non avendo avuto incidenze durature e rilevanti.
Dal momento però che il primo giudice è incorso in un errore di metodo nel
calcolare il fabbisogno della moglie, inserendovi il premio di cassa-malati del
figlio, si rende necessario provvedere alla rettifica del contributo alimentare
dovuto alla convenuta. L’appellante deve dunque versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 1615.– (fr. 3342.– fabbisogno personale + fr.
373,50 metà dell’eccedenza, dedotto il reddito di fr. 2100.–). L’appello, nella
misura in cui è ricevibile, può dunque essere accolto solo in tale misura,
invero esigua. Un decreto cautelare inteso a modificare un assetto
provvisionale vigente ha effetto, in linea di massima, per il futuro (Bühler/Spühler, in Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, nota 445 ad art. 145 CC con richiami). Il giudice può tuttavia far
decorrere la modifica dalla presentazione dell'istanza, segnatamente in materia
di contributi alimentari, ove considerazioni di giustizia ed equità sorreggano
tale soluzione (loc. cit.). Nella fattispecie, vista la modesta riduzione del
contributo alimentare dovuto alla moglie, non vi sono motivi che giustifichino
un effetto retroattivo alla data dell’istanza di modifica, di modo che il
contributo per la moglie è ridotto dal 1° agosto 1996.
La trattenuta di
stipendio, per sua natura, può essere adeguata solo per il futuro, riservato il
conguaglio di quanto eventualmente pagato in eccedenza finora. La modifica del
decreto 12 luglio 1996 comporta infatti la modifica della trattenuta di stipendio
del 23 luglio 1996.
- In definitiva
l’appello va parzialmente accolto, ma in misura minima. L’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria presentata dalle parti può essere accolta, sia per
il verificarsi della situazione di indigenza, sia per le probabilità di esito
favorevole, seppure parziale. Appare equo tuttavia che l’appellante sopporti i
nove decimi degli oneri processuali e rifonda alla controparte un’equa
indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC), alla quale non soccorre
lo Stato con la concessione dell’assistenza giudiziaria (art. 162 CPC; DTF 117 Ia
513). La patrocinatrice dell’appellata dedurrà dalla propria nota l’ammontare
delle ripetibili incassate dall’appellante.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
diretto contro il decreto cautelare del 12 luglio 1996, l’appello è
parzialmente accolto in quanto ricevibile e il decreto impugnato è così
riformato:
I. L’istanza è parzialmente accolta e __________ è
tenuto a versare anticipatamente ogni mese, dal 1° agosto 1996, alla moglie
____________________ un contributo alimentare mensile di fr. 1615.– per sé e di
fr. 990.– per il figlio __________ (assegni familiari compresi).
-
Nella misura in cui è
diretto contro il decreto cautelare del 23 luglio 1996, l’appello è
parzialmente accolto in quanto ricevibile e il decreto impugnato è così
riformato:
-
In modifica
del decreto 15 dicembre 1995 è fatto ordine al Dipartimento delle finanze e
dell’economia, __________ __________, __________, di trattenere dallo stipendio
di __________ l’importo mensile di fr. 1615.– per la moglie __________ e di fr.
990.– (assegni familiari compresi) per __________ __________, per un totale di
fr. 2605.– mensili e di versarlo alla signora __________.
-
__________ è ammesso al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ ____________________.
-
__________ è ammessa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________.
-
Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti per 9/10 a carico di __________ e per 1/10 a carico di __________, e per
essi a carico dello Stato. __________ __________ rifonderà a __________
l’importo di fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione a:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________;
–
Dipartimento delle Finanze, __________, __________
(in
estratto, limitatamente al dispositivo n. 2)
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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