AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1996.115
Data decisione, Autorità:
22.10.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00115
Lugano
22 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente
per statuire nella causa n. ______ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di __________, promossa
con istanza del ___________ 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
deve essere accolta l’appellazione dell’8 luglio 1996 presentata da __________
contro il decreto emesso il 26 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di
__________;
-
Se
deve essere accolta l’appellazione adesiva del 24 luglio 1996 presentata da
__________ contro il medesimo decreto;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’ assistenza giudiziaria
presentata da __________ contestualmente all’appello;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’ assistenza giudiziaria
presentata il 26 luglio 1996 da __________ __________;
-
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1964) e
__________ (1971), cittadina __________, si sono sposati a __________ il
__________ 1992. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono separati
alla fine di aprile 1996: il marito è rimasto nell’abitazione coniugale di
__________, la moglie si è trasferita in un monolocale a __________. __________
lavora come __________ presso la ditta __________ a __________, mentre
__________ è impiegata a metà tempo come operaia presso la ditta __________ a
__________.
B. __________ si è
rivolto una prima volta al Pretore del Distretto di Bellinzona il 5 dicembre
1995, chiedendo il tentativo di conciliazione. All’udienza dell’8 febbraio 1996
i coniugi si sono riconciliati (inc. n. 148/95).
C. Il 13 maggio 1996
__________ ha chiesto al Pretore un nuovo tentativo di conciliazione. Il 20
maggio 1996 __________ ha presentato un’istanza di misure cautelari per
ottenere un contributo alimentare di fr. 1’400.– mensili e una provvigione ad
litem di fr. 1’500.–. In via superprovvisionale essa ha chiesto un contributo
alimentare di fr. 900.– mensili a partire dal maggio 1996, il pagamento di fr.
642.– a titolo di contributi arretrati del premio di cassa malati, fr. 500.–
come rimborso per la cauzione della locazione e una provvigione ad litem
di fr. 1’500.–.
D. In sede di
contraddittorio, il 28 maggio 1996, l’istante ha confermato le proprie richieste
alle quali si è opposto il marito, che ha negato qualsiasi contributo a favore
della moglie. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 19 giugno
1996 ogni coniuge ha ribadito le proprie domande, l’istante sollecitando un
contributo alimentare mensile di almeno fr. 900.– mensili.
E. Statuendo il 26
giugno 1996, il Pretore ha stabilito in fr. 841.– mensili il contributo
alimentare a favore della moglie e ha obbligato __________ a versare a
quest’ultima fr. 642.– per i premi arretrati della cassa malati. Le altre
domande sono state respinte, così come le richieste di assistenza giudiziaria
presentate dai coniugi. Le parti sono state esonerate dal versamento di tasse
di giustizia e spese, le ripetibili sono state compensate.
F. __________ è insorto
contro il decreto del Pretore con un appello dell’8 luglio 1996 nel quale
postula, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio
impugnato nel senso di negare qualsiasi prestazione pecuniaria alla moglie;
egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria in
entrambi i gradi di giurisdizione. Subordinatamente egli chiede che il
contributo alimentare per la moglie sia fissato a fr. 300.– mensili.
Con decreto del 12 luglio
1996 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di
effetto sospensivo.
G. Nelle osservazioni
del 24 luglio 1996 __________ propone di respingere il gravame e con appello
adesivo insta perché il marito sia tenuto a versarle, nel caso di accoglimento dell’ap-pello
principale sui contributi arretrati della cassa malati, fr. 500.– come rimborso
per la costituzione della garanzia di locazione, oltre a un imprecisato importo
per le ripetibili di prima sede. Il 26 luglio successivo __________ ha chiesto
di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
H. Sull’appello adesivo
__________ ha introdotto osservazioni del 19 agosto 1996 tendenti al rigetto
del gravame e alla conferma, su tal punto, del decreto pretorile.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è regolato dal diritto federale e si fonda sul
riparto dell’eccedenza - di regola a metà - una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 cons. 7 e
8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 cons. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
-
Nella fattispecie il
Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2’708.– mensili e
quello della moglie in fr. 2’056.–. Quanto ai redditi, egli ha accertato il
guadagno netto del marito in fr. 3’745.– mensili e quello della moglie in fr.
1’411.–, onde un’eccedenza di fr. 392.– da suddividere a metà (fr. 196.–
mensili). Ciò premesso, il Pretore ha desunto che il convenuto doveva versare
alla moglie un contributo di fr. 841.– mensili, oltre ai premi arretrati della
cassa malati di fr. 642.–.
-
L’appellante
sostiene che il Pretore avrebbe omesso di considerare nel calcolo del suo
fabbisogno minimo il rimborso del debito bancario di complessivi fr. 25’518.40
contratto dai coniugi presso il __________ di __________ il 16 febbraio 1995,
la cui rata mensile arrotondata ammonta a fr. 797.–. A torto. È vero che tale
debito è stato stipulato dai coniugi durante la vita in comune (contratto di
prestito del 16 febbraio 1996 allegato al certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria), ma la censura è solo parzialmente
provvista di buon diritto. Il mantenimento della famiglia è infatti prioritario
rispetto ai debiti coniugali, nel senso che il pagamento di tali debiti può
essere incluso nel fabbisogno (mensile) solo in quanto i membri della famiglia
si vedano assicurati il rispettivo fabbisogno minimo (Bühler/ Spühler, Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 162 ad art.
145 CC). Nel novero dei debiti computabili nel fabbisogno dell’uno o dell’altro
coniuge rientrano, ad esempio, quelli contratti di comune accordo durante la
comunione domestica e quelli necessari per l’attività professionale (Steinauer, La fixation de la contribution
d’entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in: RFJ 1992
pag. 7). Se non che, in concreto la rata per il rimborso del debito non può
essere inserita per intero nel fabbisogno della famiglia senza eccedere il
totale delle entrate, senza incidere cioè sul fabbisogno minimo della famiglia.
Per il resto la moglie ha ammesso che parte della mobilia coniugale e la
propria autovettura sono state acquistate nel 1994 con l’accensione di un altro
prestito (interrogatorio della convenuta, risposte 4.3 e 4.4), sostituito poi
da quello citato dianzi, di modo che il rimborso del debito di fr. 18’000.– si
riferisce verosimilmente anche a tali acquisti. Ciò posto, si giustifica di
inserire nel fabbisogno dell’appellante la rata di ammortamento del debito
nella misura in quanto essa non intacca il minimo vitale (Perrin, op. cit., pag. 437), ovvero –
come si vedrà ancora in seguito – nella misura di fr. 392.– mensili. La
circostanza che nel frattempo la Banca abbia chiesto all’appellata di far fronte
alla differenza costituisce un fatto nuovo, come tale irricevibile in appello (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC).
-
Sempre con
riferimento al suo fabbisogno minimo, l’appellante chiede che gli sia
riconosciuto l’importo di fr. 300.– mensili per le spese di trasporto. Egli
argomenta che a causa degli orari di lavoro irregolari e in mancanza di mezzi
pubblici tra __________ e __________, l’uso dell’autovettura privata è
indispensabile. La pretesa non può essere accolta. Intanto i costi asseriti non
sono stati resi verosimili. In secondo luogo le spese per l’automobile sono
ammesse in aggiunta al fabbisogno minimo solo ove siano di rilievo.
L’appellante lavora otto ore giornaliere come ____________________ in genere
presso le __________ (doc. 6), a poca distanza da __________. Spese di
trasferta del resto non sono state riconosciute neppure alla moglie, pur
detentrice di un’autovettura (appello pag. 4), di modo che il principio della
parità di trattamento risulta essere rispettato. Ne segue che, per concludere,
il fabbisogno minimo del marito dev’essere fissato a fr. 3’100.– mensili.
-
L’appellante
contesta di versare alla moglie gli arretrati del premio della cassa malati. A
prescindere dalla circostanza però che non è dato di sapere come il primo giudice
sia giunto all’importo di fr. 642.– (il premio cassa malati della moglie
ammonta a fr. 231.– mensili), il marito contesta unicamente l’obbligo di
versare tale somma anche per il mese di giugno 1996, allorquando il Pretore
l’ha obbligato a versare un contributo alimentare dal 1° giugno 1996. In discussione
non è tuttavia la garanzia del premio di cassa malati dal giugno 1996 in poi,
bensì il pagamento dei premi già caduti. Tenuto conto che l’arretrato relativo
ai mesi di marzo, aprile e maggio ammonta a fr. 693.– (fr. 231.– x 3), ma che
l’appellata ha unicamente rivendicato l’importo di fr. 642.–, la pretesa deve
essere riconosciuta soltanto in questa misura. L’appello è, su questo punto,
sprovvisto di fondamento.
-
Afferma l’appellante
che alla moglie deve essere computato un reddito ipotetico poiché con un po’ di
buona volontà essa potrebbe aumentare la propria attività lavorativa,
attualmente solo a tempo parziale. Se non che, egli disconosce la giurisprudenza
del Tribunale federale. Secondo quest’ultima, cessata la comunione domestica,
ogni coniuge ha il diritto di conservare – in linea di principio e per quanto
le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita
precedente (DTF 114 II 26). Dopo la separazione (legale o di fatto) la moglie
non può quindi rinunciare unilateralmente – se non per ragioni oggettivamente
fondate – al guadagno ch’essa conseguiva durante la vita in comune. D’altro
lato essa non è nemmeno tenuta a estendere la sua attività lucrativa se la
mutata situazione economica (due economie domestiche separate) non esige un
sacrificio del genere. In concreto l’appellante non asserisce che, dopo la separazione
di fatto, le modeste condizioni economiche della famiglia esigano dalla moglie
un maggior impegno per rapporto all’epoca della vita in comune. Tenuto conto
del fatto che, per il momento, il fabbisogno dei coniugi è coperto, non è
ancora il caso di imporre alla convenuta una maggiore attività lucrativa. Anche
su questo punto l’appello è destinato all’insuccesso.
Vi sarebbe piuttosto da
chiedersi, nella situazione di reddito della famiglia, se si giustifichi ancora
la locazione di una casa di tre locali e mezzo (pigione fr. 1090.– mensili) per
una persona sola, mentre la moglie vive in un monolocale che costa fr. 700.–
mensili. Il quesito può rimanere indeciso a questo stadio della procedura, la
moglie non avendo contestato tale posta del fabbisogno del marito.
- Il quadro economico
della famiglia si presenta, in ultima analisi, come segue:
reddito del marito: fr. 3’745.– (non contestato)
reddito
della moglie: fr. 1’411.– (consid. 5)
fabbisogno
minimo del marito: fr. 3’100.– (consid. 3c)
fabbisogno
minimo della moglie: fr. 2’056.– (non contestato)
eccedenza:
nessuna
spettanza
del marito: fr. 3’100.– mensili
spettanza
della moglie: fr. 2056.– ./. fr. 1’411.– = fr. 645.– mensili.
L’appello deve pertanto
essere accolto in questa misura.
- L’appellante
contesta la decisione del Pretore di non ammetterlo al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Al riguardo l’appello è fondato. Dal calcolo
appena esposto risulta in effetti che egli è costretto a vivere con il minimo
esistenziale (consid. 6), donde una verosimile situazione di indigenza.
L’istanza al Pretore inoltre aveva parvenza di buon esito, ciò che giustifica
di riformare il decreto pretorile e di ammettere l’appellante al beneficio dell’as-sistenza
giudiziaria in prima sede.
II. Sull’appello adesivo
-
Tenuto conto che
l’obbligo del marito di versare alla moglie gli arretrati della cassa malati
trova conferma in appello, la pretese dell’appellante adesiva tendenti a farsi
riconoscere l’importo di fr. 500.– come garanzia per la locazione del suo
appartamento diviene senza interesse (appello adesivo, pag. 14 seg.).
-
L’appellante adesiva
si duole del fatto che il Pretore ha parificato il grado di soccombenza e ha
suddiviso a metà gli oneri processuali, compensando le ripetibili. Egli ritiene
che il marito sia maggiormente soccombente e postula perciò una diversa ripartizione
delle spese processuali, con l’obbligo per l’istante di rifonderle un imprecisato
importo a titolo di ripetibili. Ora, come il Tribunale federale ha già avuto
modo di decidere, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di
una sentenza sulle prestazioni di un coniuge divorziato, si può prescindere per
equità da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza
inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5). Tale principio può essere
applicato per analogia anche in concreto, la compensazione delle ripetibili
decisa dal Pretore apparendo adeguata alle peculiarità del caso. Il dispositivo
può quindi essere confermato.
III. Sulle spese e le
ripetibili
-
Gli oneri processuali
seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito del gravame
non giustifica una modifica del pronunciato di prima sede, la riduzione del
contributo alimentare non incidendo che in minima parte sul grado di soccombenza.
Per quanto riguarda la procedura di appello, in esito al ricorso principale le
parti risultano soccombenti nelle stesse proporzioni: l’appellante ottiene la
riduzione del contributo alimentare, ma non la soppressione, e l’assistenza
giudiziaria in prima sede; si giustifica quindi di suddividere gli oneri processuali
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. In esito al ricorso
adesivo l’appellante soccombe per intero e risponde dei relativi oneri
processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità
per ripetibili.
-
Vista la probabilità
di esito favorevole insita nell’appello principale e la situazione economica
del marito, la richiesta di assistenza giudiziaria in questa sede merita di
essere accolta.
Il 26 luglio 1996
l’appellante adesiva ha introdotto a sua volta una richiesta di assistenza
giudiziaria per la procedura di ricorso. A prescindere dalla circostanza che
l’appello adesivo si rivela sprovvisto di esito favorevole, la domanda potrebbe
essere accolta solo per gli atti compiuti dopo il suo inoltro (l’assistenza
giudiziaria non è concessa a titolo retroattivo: I CCA, sentenza del 30 gennaio
1990 nella causa G. contro. S.; sentenza del 9 dicembre 1993 nella causa R.
contro R.). Dopo il 26 luglio 1996 però il legale dell’appellante adesiva non
ha più compiuto atti di procedura; può aver svolto qualche atto di patrocinio,
ma ciò soltanto non giustifica il conferimento dell’assistenza giudiziaria.
Quanto agli oneri processuali, l’appellante adesiva ha versato l’importo di fr.
200.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte; in tale misura
l’assistenza giudiziaria è quindi senza oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con richiamo).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale à
parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che
__________ è obbligato a versare a __________, a titolo di contributo
alimentare, l’importo di fr. 645.– mensili a decorrere dal 1° giugno 1996.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, __________.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
II. __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________, __________.
III. Gli oneri
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti per metà a carico di __________, per egli – al beneficio dell’assistenza
giudiziaria – a carico dello Stato, e per metà a carico di __________. Le
ripetibili sono compensate.
IV. L’appello adesivo è
respinto.
V. Nella misura in cui
non è diventata priva d’oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria del 26
luglio 1996 presentata da __________ __________ è respinta.
VI. Gli oneri
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.
250.– a titolo di ripetibili.
VII. Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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