AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1996.110
Data decisione, Autorità:
05.02.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00110
11.96.00125
Lugano
5 febbraio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.96.00239 (azione di rivendicazione e accertamento
della proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione del 10 aprile 1996 da
__________ (patrocinata dagli avvocati __________)
contro
formanti la comunione ereditaria fu __________
(patrocinati dagli avvocati __________);
e ora sui decreti 19 giugno 1996 con cui all’attrice è stato ordinato di
prestare una cauzione processuale e del 18 luglio 1996 con cui il
Pretore ha accolto la domanda presentata il 10 maggio/26 giugno 1996 dai
convenuti tendente alla prestazione di una garanzia in relazione al
provvedimento cautelare emanato inaudita parte il 12 aprile 1996;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione presentata il 28 giugno 1996 da __________ contro il
decreto emanato il 19 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di __________;
-
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 30 luglio 1996
da __________ contro il decreto emanato il 18 luglio 1996 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2;
-
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
conte __________, proprietario dei fondi n. 383 e 1038 RFD di __________ come
pure delle quote di comproprietà (3/4 sulla particella n. 812 e sulla
particella n. 922 e ½) è deceduto a Milano il 26 dicembre 1995. __________,
durante gli ultimi venti anni, è stata la sua convivente.
B. Il 10 aprile 1996 __________ ha convenuto davanti al Pretore del
Distretto di Lugano__________, __________, __________ e __________, figli del
defunto e membri della comunione ereditaria, rivendicando la proprietà delle
particelle n. 383 e 1038 RFD di __________ e delle citate quote di comproprietà
nonché tutti gli oggetti contenuti nella villa. A giustificazione della sua
pretesa essa ha dichiarato di aver acquistato gli immobili il 23 aprile 1986
per fr. 2 500 000.– e di averli poi rivenduti al conte a titolo fiduciario il 6
settembre 1989 per fr. 3 000 000.–, di modo che il secondo
contratto non sarebbe giuridicamente vincolante poiché simulato. In via
provvisionale essa ha inoltre chiesto al __________ di ordinare l’annotazione a
registro fondiario del blocco di ogni trasferimento di proprietà relativamente
ai fondi n. 383 e 1308 RFD di __________.
C. Statuendo
inaudita parte il 12 aprile seguente, il Pretore ha ordinato all’Ufficiale del
registro fondiario di __________ di annotare una restrizione della facoltà di
disporre a carico dei fondi n. 383 e 1308 RFD di __________ intestati alla
Comunione ereditaria fu __________, composta di __________, __________ __________
e __________.
D. All’udienza
del 10 maggio 1996, indetta per la discussione, i convenuti si sono opposti
alle domande dell’attrice e hanno postulato la revoca del decreto superprovvisionale.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda cautelare, essi hanno
chiesto, sulla base dell’art. 380 CPC, di ordinare all’attrice di prestare una
garanzia di fr. 500 000.–. Contestualmente essi hanno presentato un’istanza
tendente al versamento di una cauzione processuale di fr. 300 000.– sulla base
dell’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC, essendo l’attrice domiciliata in Brasile.
E. Con
decreto del 19 giugno 1996 il Pretore ha ordinato all’attrice di prestare una
cauzione processuale di fr. 150 000.– e di versare questo importo – entro venti
giorni dall’intimazione del decreto, pena lo stralcio della causa – su un conto
vincolato presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino.
F. Contro
il predetto decreto __________ è insorta con appello del 28 giugno 1996, in cui
postula, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento della
decisione impugnata. Con decreto del 2 luglio 1996 il Pretore ha concesso al gravame
effetto sospensivo. Nelle osservazioni del 18 luglio 1996 __________, __________
e __________, concludono per il rigetto dell’appello e la conferma del decreto
impugnato.
G. Il
18 luglio 1996 il Pretore ha accolto pure la domanda di prestazione di garanzia
e ha ordinato all’attrice di depositare presso la Pretura o su di un conto
vincolato presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, Lugano, l’importo di
fr. 300 000.– . La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste
a carico dell’attrice.
H. __________
è insorta contro quest’ultimo decreto con appello del 30 luglio 1996 in cui
chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che la decisione impugnata
sia annullata. Con decreto del 20 agosto 1996 la presidente di questa Camera ha
accordato all’appello effetto sospensivo. Nelle osservazioni del 29 agosto 1996
__________, __________, __________ e __________ hanno proposto la reiezione del
gravame e la conferma del decreto impugnato. Contestualmente essi hanno chiesto
l’intersecazione di una frase contenuta nell’appello.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello
28 giugno 1996
-
Giusta
l’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC il convenuto può in ogni stadio della lite
chiedere che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il
pagamento delle ripetibili se questi è domiciliato all’estero e non beneficia
di disposizioni di un trattato internazionale.
-
Il
Pretore, accertato che l’attrice è domiciliata in Brasile, ha accolto la
domanda di prestazione di cauzione processuale, poiché tale Stato non beneficia
di alcun esonero in virtù di una convenzione internazionale né di un trattato
bilaterale. L’appellante sostiene invece di aver mantenuto il proprio centro
d’interessi – e quindi il domicilio – a Milano, con residenza secondaria a __________.
L’idea di costituire un nuovo domicilio in Brasile era semmai legata al
matrimonio con il conte __________: non essendovi stato alcun matrimonio, non
vi sarebbe stato nemmeno un trasferimento di domicilio.
a) Giusta l’art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP una persona fisica ha il domicilio
nello Stato dove dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il
tenore di questa norma corrisponde a quello dell’art. 23 CC. Sebbene l’art. 20
cpv. 2 LDIP disponga l’inapplicabilità delle disposizioni del codice civile
alle fattispecie internazionali, ai fini dell’interpretazione dell’art. 20 cpv.
1 LDIP si può nondimeno far capo alla giurisprudenza relativa all’art. 23 CC (Patocchi/Geisinger, Code DIP annoté, Losanna
1995, nota 1 ad art. 20; DTF 119 II 65, 169). Secondo una consolidata giurisprudenza
del Tribunale federale, l’intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo non
viene determinata sulla base della volontà soggettiva di una persona, bensì valutando
le circostanze oggettive, riconoscibili ai terzi, che permettono di dedurre
l’intenzione della persona di agire in tal senso (DTF 97 II 3-4). Di conseguenza
si considera “domicilio” il luogo dove una persona mostra, mediante il proprio
comportamento esteriore, di aver stabilito il centro delle sue relazioni e dei
suoi interessi; di regola risulta decisivo l’uso regolare di locali a scopo di
abitazione (Riemer, Personenrecht
des ZGB, Berna 1995, nota 184, pag. 87).
b) In concreto l’appellante sostiene che il suo domicilio si trova a
Milano, con residenza secondaria a __________, e non in Brasile come ritenuto
dal Pretore. La tesi non può tuttavia essere accolta, non trovando alcuna
conferma. Intanto agli atti vi è una dichiarazione dell’Ufficio controllo
abitanti di __________, dalla quale risulta che l’appellante si è trasferita in
Brasile il 31 dicembre 1995 (doc. 8), circostanza per altro ammessa dalla
stessa attrice in occasione dell’udienza del 10 maggio 1996 (cfr. verbale pag.
6, in alto). Essa ha indicato inoltre come fosse intenzione del conte trasferirsi
a sua volta in Brasile dopo il matrimonio con lei, ma che tale intenzione non
si è concretata per la morte di questi (verbale 10 maggio 1996, pag. 6).
Infine, essa è effettivamente partita alla volta del Brasile, dove possiede un
appartamento (doc. D pag. 3). In simili circostanze non v’è alcun elemento che
lasci intravedere l’intenzione dell’appellante di mantenere il centro della
propria vita e dei propri interessi a Milano. Al contrario, risulta semmai
comprensibile che, deceduta la persona che la legava all’Europa, essa abbia
realizzato il progetto di tornare nel suo paese di origine, dove appunto
possiede un appartamento.
c) L’appellante non può nemmeno pretendere di essere liberata
dall’obbligo di prestare una cauzione processuale poiché al beneficio di
disposizioni di un trattato internazionale. Infatti il Brasile, Stato di
domicilio dell’appellante, non ha aderito né alla Convenzione dell’Aja del 1°
marzo 1954 relativa alla procedura civile né alla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre
1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia.
-
L’appellante
ritiene di dover essere esonerata dall’obbligo di prestare cauzione processuale
poiché fa parte della comunione ereditaria. A torto. A prescindere dalla
circostanza che la tesi secondo cui il defunto l’aveva istituita erede
principale non trova alcun riscontro probatorio, l’attrice, negli allegati di
causa, non ha fondato le sue pretese sulle norme del diritto successorio, bensì
su quelle attinenti ai diritti reali. Ne deriva che la giurisprudenza citata
dall’appellante non è applicabile, non essendo la fattispecie di natura successoria.
-
Da
ultimo l’appellante ritiene che l’obbligo di prestare una cauzione processuale
sia contrario all’art. 60 Cost., che consacra l’uguaglianza di tutti i
cittadini svizzeri all’interno dei cantoni. A torto.
a) Intanto l’appellante travisa il senso dell’art. 60 Cost. e dimentica
che tale disposto non trova applicazione nelle fattispecie internazionali,
limitandosi a obbligare i cantoni a trattare in modo eguale i cittadini del
proprio cantone e quelli degli altri cantoni (Grisel
in: Kommentar zur Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, 1989,
nota 13 e 15 ad art. 60). Inoltre tale norma non risulta violata nella presente
fattispecie, dal momento che anche i cittadini svizzeri di attinenza ticinese
vengono obbligati a prestare cauzione processuale qualora risultino domiciliati
in uno Stato che non beneficia di un trattato internazionale.
b) Giovi infine rilevare che la disparità di trattamento fra i
cittadini svizzeri domiciliati in uno Stato al beneficio di una convenzione che
esclude il versamento di una cauzione processuale e quelli domiciliati in altri
Stati, trova la sua giustificazione nella reciprocità garantita dai suddetti
trattati. Ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC entrano infatti in linea
di conto solamente trattati internazionali o convenzioni bilaterali che prevedono
espressamente il reciproco esonero dall’obbligo di prestare garanzia per le
spese processuali (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 153;
cfr. art. 14 Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 volta a facilitare
l’accesso internazionale alla giustizia e art. 17 della Convenzione dell’Aja
del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile).
Ciò posto,
l’appello deve essere respinto e il decreto impugnato confermato.
II. Sull’appello
30 luglio 1996
- Il
Pretore ha ordinato il versamento della garanzia sulla base dell’art. 380 CPC
dopo l’emanazione del provvedimento cautelare inaudita parte – di cui i
convenuti hanno chiesto la revoca – e prima della decisione sulla conferma
dello stesso. L’appellante contesta tale decisione asseverando che il Pretore
non può, né d’ufficio né su istanza di parte, statuire sulla garanzia tre mesi
dopo l’emanazione del provvedimento cautelare inaudita parte, prima della
conferma dello stesso, di modo che l’obbligo di prestare garanzia è stato
adottato in urto con l’art. 380 CPC. L’argomentazione è destituita di buon
fondamento.
6.a) Per l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, anche prima
dell’introduzione della causa, su istanza di parte, provvedimenti cautelari
idonei, quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle
vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. In particolare possono
essere ordinati provvedimenti tendenti alla conservazione in genere
dell’oggetto della lite e dello stato di fatto esistente (art. 376 cpv. 2 lett.
c CPC), quali ad esempio l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre
a registro fondiario (Hohl, La réalisation
du droit et les procédures rapides, Friburgo 1994, nota 519 seg., pag. 168
seg.). Quasi tutti i Cantoni prevedono la possibilità di far dipendere
l’adozione di provvedimenti conservativi dalla prestazione di garanzie da parte
dell’attore; trattandosi di misure prese in un procedimento sommario, essi sono
infatti suscettibili di non corrispondere all’effettiva realtà giuridica e
risultare pertanto di pregiudizio alla parte convenuta (Hohl, op. cit., nota 554, pag. 178 seg.; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld
von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 84; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 29 ad
art. 376). Spetta ai Cantoni il compito di stabilire se il giudice decide sulla
prestazione di una garanzia d’ufficio o su istanza di parte. A ogni modo la
dottrina è concorde nel ritenere che la massima d’ufficio si impone qualora
venga adottato un provvedimento cautelare senza contraddittorio, non avendo la
parte convenuta alcuna possibilità di partecipazione a questo stadio del
procedimento (Pelet, Mesures provisionnelles:
droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, nota 134 e riferimenti ivi citati,
pag. 118 seg.). Nel Cantone Ticino il giudice può, d’ufficio o su istanza di
parte, subordinare l’ordine o la conferma di provvedimenti cautelari ad adeguate
garanzie, da prestare entro un termine perentorio (art. 380 cpv. 1 CPC). In
virtù della massima ufficiale egli ha dunque la possibilità di ordinare la
garanzia quando lo ritiene più opportuno: all’emanazione del provvedimento
cautelare senza contraddittorio, successivamente se il perdurare della misura
cautelare può risultare pregiudizievole per la controparte (Pelet, op. cit., nota 136 pag. 120)
oppure con la conferma della stessa.
b) Nella fattispecie i convenuti hanno presentato la richiesta tendente
al versamento di una garanzia in occasione dell’udienza del 10 maggio 1996,
indetta per la discussione sulle misure cautelari emanate senza
contraddittorio. Essi hanno proposto in via principale la reiezione del gravame
e in via subordinata, qualora il provvedimento cautelare fosse stato
confermato, la prestazione di una garanzia bancaria (verbale pag. 2). La
questione relativa alla prestazione di una garanzia dipendeva quindi dalla conferma
della misura cautelare. I convenuti hanno poi modificato la loro domanda con lo
scritto del 26 giugno 1996, nel quale hanno invitato il giudice a pronunciarsi sulla
garanzia prima che sulla conferma del provvedimento cautelare. La questione di
sapere se i convenuti potevano modificare la loro richiesta può rimanere
irrisolta giacché il giudice può ordinare la prestazione della garanzia
d’ufficio. In concreto la sua decisione appare inoltre giustificata dal fatto
che in occasione dell’udienza del 10 maggio 1996 è emersa la necessità di una
lunga istruttoria, per cui la durata del provvedimento cautelare potrebbe
risultare di notevole incidenza per i convenuti.
-
L’appellante
ritiene che la prestazione di una garanzia non entra in considerazione, non
avendo i convenuti reso verosimile l’esistenza di un concreto rischio di
pregiudizio. Essi si sono limitati ad accennare a trattative relative alla
vendita della proprietà senza peraltro menzionare gli eventuali acquirenti
(doc. 7). Tali considerazioni sono prive di rilevanza giuridica, ritenuto che
il provvedimento adottato dal Pretore è già di per sé atto a causare
pregiudizio ai convenuti.
-
L’appellante
ritiene inoltre che la restrizione della facoltà di disporre non reca pregiudizio
a coloro che detengono la capacità di disporre della proprietà, poiché non
impedisce di alienare il bene.
a) Ora, l’attrice, con la petizione, aveva chiesto al giudice di ordinare,
in via cautelare, l’annotazione a registro fondiario del blocco di ogni
possibile trasferimento di proprietà relativamente ai fondi n. 383 e 1308 RFD
di __________ (cfr. petizione 10 aprile 1996, pag. 5). Il Pretore, non
essendovi alcun fondamento giuridico a sostegno di tale domanda, ha invece
ordinato l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi
dell’art. 960 cpv. 1 n. 1 CC. In realtà sarebbe stato più opportuno ordinare
l’annotazione di un’iscrizione provvisoria ai sensi dell’art. 961 cpv. 1 n. 1
CC. L’annotazione di cui all’art. 960 cpv. 1 n. 1 CC si riferisce infatti solo
a pretese di carattere obbligatorio tendenti al trasferimento della proprietà e
alla costituzione di diritti reali limitati su fondi (Rep. 1985 318 e riferimenti
vivi citati; Rep. 1993 159). In caso di un’azione tendente all’accertamento e/o
rivendicazione della proprietà (art. 641 CC), come di un’azione di modifica di
iscrizione indebita (art. 975 CC), entra in considerazione, quale misura
cautelare, l’annotazione dichiarativa dell’art. 961 cpv. 1 n. 1 CC, la quale ha
la funzione essenziale di prevenire l’acquisto da parte di un terzo che si
fidasse dello stato inesatto dell’iscrizione di cui l’attore si propone di
ottenere la rettifica (Rep. 1985 318; Deschenaux
in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/3, I, Basilea 1988, pag. 392).
b) Tutte le annotazioni a registro fondiario – siano esse basate
sugli art. 959, 960 o 961 – hanno il medesimo effetto, ovvero quello di
limitare la facoltà di disporre del proprietario iscritto a registro. Il
diritto o rispettivamente il rapporto giuridico annotato ha infatti la priorità
nei confronti dei diritti posteriormente acquisiti sull’immobile; è pertanto
assai improbabile che qualcuno proceda all’acquisto di un fondo consapevole del
rischio che esso potrebbe venirgli successivamente sottratto da colui che
beneficia dell’annotazione (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, Berna 1990, nota 795, 801 - 803, pag. 216 segg.). La
tesi dell’appellante, secondo cui il fatto di poter disporre giuridicamente del
fondo nonostante l’annotazione impedisce l’insorgere del danno non può pertanto
essere condivisa. Del resto, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che
qualora venga ordinata dal giudice, in via provvisionale, l’annotazione a
registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre, è da ammettere
l’istanza del proprietario tendente a essere garantito per l’annotazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 2 ad
art. 380 CPC).
- L’appellante
contesta pure l’ammontare della garanzia determinato dal Pretore, fr. 300
000.–, come pure la modalità di versamento della stessa previsto in contanti.
Essa ritiene che l’importo della garanzia deve essere determinato anche in funzione
della potenzialità finanziaria della parte tenuta a versarla.
a) L’adeguatezza della garanzia dev’essere intesa non solo in relazione
al presumibile danno che il provvedimento richiesto potrebbe causare alla parte
convenuta nel caso in cui la pretesa di merito dell’istante dovesse risultare
infondata, ma anche in relazione alla potenzialità finanziaria della stessa
parte istante. Una simile considerazione si impone allo scopo di non vanificare
il provvedimento cautelare e di renderlo, in pratica, illusorio e inattuabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 3 ad
art. 380; Pelet, op. cit., nota 135 e 136, pag. 119 seg.; Gloor, op. cit., pag. 84; Meier, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes,
Zurigo 1983, pag. 301 seg.).
b) Nella fattispecie la determinazione della garanzia nella misura
di un decimo del valore venale della villa nel 1989 (doc. G), per altro non
contestato, appare corretta (cfr. anche I CCA sentenza del 2 agosto 1978 in re
CE B./CE B., pag. 5). Che l’appellante non sia finanziariamente in grado di
versare una simile garanzia non è dimostrato né emerge dagli atti. Dal
fascicolo processuale si evince, per contro, che nel mese di ottobre 1992 essa
ha ricevuto dal conte __________ l’importo di fr. 1’000’000.– (doc. 6).
L’attrice appare quindi in grado di far fronte alla domanda di garanzia. Non vi
è tuttavia motivo per limitare la garanzia a un pagamento in contanti, come
disposto dal Pretore. Va pertanto riconosciuta all’appellante la facoltà di
prestare una garanzia bancaria per l’importo di fr. 300’000.–. Su questo punto,
dunque, l’appello dev’essere accolto.
III. Sulla
domanda di intersecazione
- Da
ultimo occorre esaminare la domanda di intersecazione formulata dai convenuti
con le osservazioni all’appello in relazione alla frase seguente, contenuta
nell’appello 30 luglio 1996:
“l’avv. __________,
contro il quale è pendente una denuncia penale, si è di fatto introdotto (a
quanto egli afferma per conto dei figli __________) nel gennaio scorso
immediatamente dopo il decesso del Conte) nelle abitazioni di __________ e Milano
e nel deposito di __________ prelevando tutte le chiavi delle varie casseforti,
innumerevoli oggetti di valore, documentazione attinente a diversi conti
bancari destinati all’appellante e, addirittura, alcune buste contenenti denaro
contante.”
Giusta
l’art. 68 CPC le parti e i loro patrocinatori hanno il dovere, fra gli altri,
di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive. I toni usati
dall’appellante per definire il comportamento tenuto dal legale del conte,
oltre che suo, risultano senz’altro offensivi, poiché inducono a ritenere
ch’egli si sia comportato in maniera illecita senza che vi sia alcuna prova in
merito. Oltre a ciò tali affermazioni sono del tutto irrilevanti nel contesto
della presente vertenza. Devono quindi essere stralciate a norma dell’art. 68
cpv. 3 CPC.
- Gli
oneri processuali dell’appello del 28 giugno 1996 seguono la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle
controparti un’adeguata indennità per ripetibili. Per quel che concerne
l’appello del 30 luglio 1996, ritenuto che esso ha esito favorevole
limitatamente alla modalità di versamento della garanzia, si giustifica di
porre gli oneri processuali a carico dell’appellante nella misura di nove
decimi con l’obbligo di rifondere a controparte un’adeguata indennità per
ripetibili. Non si giustifica invece una modifica del decreto impugnato in
relazione alla ripartizione degli oneri processuali e alla fissazione delle
ripetibili.
Per questi motivi
vista per le spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello
28 giugno 1996 è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell’appellante con l’obbligo di rifondere alle controparti fr.
800.– a titolo di ripetibili di appello.
- L’appello 30 luglio 1996 è parzialmente accolto nel senso che il
considerando 1 decreto impugnato è così modificato:
“La
domanda dei convenuti è accolta e di conseguenza è fatto ordine all’attrice __________
di fornire una garanzia bancaria irrevocabile per l’importo di fr. 300 000.– a
titolo di garanzia a dipendenza del provvedimento supercautelare 12 aprile
1996.”
Per il
resto il decreto impugnato rimane invariato.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti per quattro quinti a carico dell’appellante e per un quinto a carico
degli appellati in solido, con l’obbligo per l’appellante di rifondere alle
controparti fr. 720.– a titolo di ripetibili ridotte d’appello.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Prima Camera
civile del Tribunale di appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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