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Numero d'incarto:
11.1996.107
Data decisione, Autorità:
18.12.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00107
Lugano
18 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (iscrizione provvisoria di ipoteca
legale) della Pretura della giurisdizione
di __________ -__________, promossa con istanza del 21 luglio 1994 da
Comunione
dei comproprietari
del
condominio __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________,
studio
legale __________, __________)
contro
__________, __________ (__)
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
il ricorso per cassazione (recte: l’appel-lo) presentato dalla Comunione
dei comproprietari del condominio __________ il 18 settembre 1995 contro la
sentenza emessa il 7 settembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di
__________ -__________;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza 7
settembre 1995 il Pretore della giurisdizione di __________, in parziale
accoglimento di un'istanza 21 luglio 1994 presentata dalla Comunione dei
comproprietari “Condominio __________ ”, ha fatto ordine all’ufficiale del registro
fondiario di iscrivere in via provvisoria un’ipoteca legale di fr. 783,35 oltre
interessi al 5% a carico della proprietà per piani n. __________, appartenente
al convenuto __________;
che il Pretore ha posto
la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese per 6/7 a carico dell’istante e
per 1/7 a carico del convenuto, al quale ha riconosciuto un’indennità per
ripetibili di fr. 700.–;
che la Comunione dei
comproprietari “Condominio __________ ” è insorta il 18 settembre 1995 con un
ricorso per cassazione, in cui postula l’accoglimento integrale dell’istanza 21
luglio 1994;
che __________ ha a sua
volta chiesto, con osservazioni del 16 ottobre 1995, l’annullamento della
sentenza pretorile e il rinvio degli atti al primo giudice per l’emanazione di
un nuovo giudizio;
che con sentenza 24
giugno 1996 la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello ha
dichiarato irricevibile il ricorso e ha trasmesso l’incarto per competenza alla
prima Camera civile;
che con l'ordinanza 28
ottobre 1996 la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra le parti;
che l’appellante ha
comunicato il 9 dicembre 1996 di avere trovato un accordo con la controparte e
che la causa può essere quindi stralciata dai ruoli;
che il ritiro
dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine
alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli
oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua
indennità per ripetibili;
che nella fattispecie
le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, come risulta
dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore dell’appellato il 9 dicembre
1996;
che appare giusto
tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via
stragiudiziale il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo
di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello
è stralciato dai ruoli per desistenza.
-
Non si riscuotono
spese né tasse di giustizia. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________;
–
Ufficio dei Registri, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di ____________________
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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