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Numero d'incarto:
11.1995.45
Data decisione, Autorità:
19.08.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00045
Lugano,
19 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Zali (quest’ultimo in sostituzione della
presidente
Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa PC / (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza dell’11 gennaio 1995 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
__________, __________
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________),
in cui è stata autorizzata a intervenire
accessoriamente il 9 febbraio 1995 la
__________, sede di __________;
e ora sul decreto dell’8 febbraio 1995 con cui il Segretario assessore ha accertato in luogo
e vece del Pretore l’incapacità a stare in giudizio del rappresentante della
banca;
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
20 febbraio 1995 presentato dalla __________ contro il decreto emesso l’8
febbraio 1995, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del-la
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che il __________ marzo 1992 è deceduto a __________
() __________ , cittadino italiano nato a Genova il
__________ febbraio 1923, già domiciliato a , celibe, figlio unico di
__________ __________ (18-19) e di __________ __________
(19), tuttora residente a __________;
che __________ e, dichiarandosi figlia naturale del
defunto, ha chiesto l’11 gennaio 1995 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, il blocco cautelare presso la __________ a Lugano di tutti gli averi nella
disponibilità di __________ ved. __________, del dott. __________ __________ e
di __________ __________ __________, in quanto di tali beni fosse “titolare,
avente diritto economico o comunque disponente” il defunto __________;
che con la medesima istanza __________ __________ ha
chiesto inoltre di conoscere per il tramite della __________ “l’esatta
denominazione e composizione di tutti i beni” oggetto del blocco;
che, statuendo il 12 gennaio 1995 senza
contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
parzialmente accolto l’istanza e ha decretato il blocco dei citati averi
bancari;
che il 20 gennaio 1995 __________, il dott. __________
e __________ __________ __________ hanno postulato la revoca del provvedimento
emanato nei loro confronti, instando altresì perché __________ fosse tenuta a
prestare una cauzione di complessivi fr. 750 000.– in garanzia di spese e
ripetibili;
che __________ ha sollecitato per converso, il 23
gennaio 1995, l’accoglimento integrale della sua istanza;
che il 23 gennaio 1995 la __________, sede di Lugano,
ha presentato un’istanza al Pretore per essere autorizzata a intervenire
accessoriamente in favore dei convenuti nel procedimento cautelare;
che al contraddittorio del 6 febbraio 1995, indetto
per discutere la domanda di intervento, __________ ha messo in dubbio
l’esistenza di un presupposto processuale, facendo valere che il funzionario
della __________ comparso all’udienza, avvocato __________ __________, non
aveva la capacità di rappresentare l’istituto da solo;
che il Segretario assessore ha sospeso il
contraddittorio fino alla decisione sull’incidente processuale;
che con decreto dell’8 febbraio 1995 il Segretario
assessore ha accertato l’incapacità dell’avv. __________ __________ a rappresentare
la banca da solo (avendo diritto di firma collettiva a due), ha ordinato il
seguito del contraddittorio per l’indomani (9 febbraio 1995) e ha posto le
spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, a carico della
__________, tenuta a rifondere ad __________ __________ fr. 400.– per
ripetibili;
che contro tale decreto la __________ ha introdotto un
appello del 20 febbraio 1995 in cui chiede di riformare la decisione impugnata,
nel senso di riconoscere all’avv. __________ __________ la capacità di
rappresentarla autonomamente all’udienza;
che nelle sue osservazioni del 20 marzo 1995
__________ __________ propone di respingere l’appello, mentre __________, il
dott. __________ e __________ sono rimaste silenti;
che nel frattempo, il 9 febbraio 1995, l’avv.
__________ __________ si è fatto accompagnare in udienza dal dott. __________
__________ (anch’egli titolare di un diritto di firma collettiva a due) e che
per finire il Segretario assessore ha accolto la domanda di intervento
accessorio con decreto del giorno medesimo;
e
considerando
in
diritto:
che ogni persona avente l’esercizio dei diritti
civili, nonché le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono
pro-cedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC), la capacità di stare
in giudizio comprendendo anche quella di compiere perso-nalmente tutti gli atti
processuali (art. 39 cpv. 1 CPC);
che il giudice esamina d’ufficio in ogni stadio di
causa – dandosi motivo di dubbio – l’esistenza dei presupposti processuali, in
specie la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti
(art. 97 n. 4 CPC);
che su tali presupposti il giudice statuisce mediante
decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), mentre un eventuale appello contro tale decreto
è trattato solo “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC);
che il giudice abilitato a concedere effetto
sospensivo è quello che ha emanato il decreto, poiché conosce la lite più da
vicino e può valutare meglio se sia il caso di sospendere il processo in attesa
della sentenza di appello (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 96; Picard,
Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona s.d., pag. 138; Anastasi, Il sistema dei mezzi
d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 110);
che nel caso specifico l’appellante non ha nemmeno
chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo, di modo che ci si può domandare
se il ricorso verta tuttora su una questione pratica e attuale (non sia
divenuto, cioè, privo d’interesse giuridico);
che in realtà l’interrogativo può rimanere irrisolto,
l’appello rivelandosi – comunque sia – destinato all’insuccesso;
che, infatti, una persona giuridica agisce per mezzo
dei suoi organi, così nella conclusione dei negozi giuridici come per effetto
di altri atti o omissioni (art. 54 e 55 CC);
che organi di una società anonima sono i membri del
consiglio di amministrazione (organi formali) e coloro che di fatto
partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale
(organi di fatto), esercitando autonomamente – o lasciando credere di
esercitare autonomamente – funzioni societarie (Forstmoser/Maier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,
Berna 1996, pag. 175 n. 17 segg., pag. 187 n. 10, pag. 441 n. 3 segg. con
rinvii di giurisprudenza);
che il modo in cui una società si fa rappresentare
risulta dal registro di commercio (art. 641 n. 8 e 718 cpv. 1 CO), ma il solo
diritto di firma – individuale o collettivo – non basta a conferire la qualità
di organo (op. cit., pag. 443 n. 17 con richiami);
che il diritto di firma collettiva a due di cui
fruisce in concreto l’avv. __________ __________ (doc. 1 dell’interveniente, n.
di riferimento __________), consulente legale della __________ presso la sede
di Lugano, non basta pertanto a qualificare il legale stesso come organo
dell’istituto;
che nondimeno, a prescindere dalla qualifica di organo,
la giurisprudenza ha sempre ammesso la validità di atti processuali compiuti da
persone che rappresentano una società conformemente alle prerogative loro
attestate dal registro di commercio;
che nella fattispecie, quindi, nulla impedisce
all’avv. __________ __________ di rappresentare la __________ insieme con
un’altra persona avente diritto di firma collettiva a due (com’egli ha fatto,
del resto, all’udienza del 9 febbraio 1996);
che diversa è la questione di sapere se l’avvocato
__________ possa rappresentare l’istituto bancario anche da solo;
che a tale proposito la banca invoca il diritto di
conferire “una delega individuale specifica” a suoi funzionari in singole pratiche,
ma disconosce che nel Cantone Ticino mandati di patrocinio forense possono
essere affidati solo – fatto salvo l’art. 64bis CPC – agli avvocati
ammessi al libero esercizio della professione e alle persone che detengono una
rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC), presupposti che non ricorrono nel
caso in oggetto;
che rimane da esaminare se, a prescindere dal diritto
di firma meramente collettivo risultante dal registro di commercio, l’avvo-cato
__________ possa essere qualificato come organo di fatto della banca,
alla stessa stregua di chi partecipa in maniera determinante alla formazione
della volontà sociale, esercitando autono-mamente – o lasciando credere di
esercitare autonomamente – funzioni societarie;
che l’appellante qualifica appunto il suo consulente
giuridico in-terno, responsabile del servizio legale, come organo di fatto,
amministratore di “un ramo della banca importante per la realizzazione dello
scopo sociale” (appello, pag. 3);
che tuttavia la qualifica di organo di fatto
dipende non tanto dal-la responsabilità conferita al singolo dipendente
nell’esercizio di una determinata funzione, quanto dalla possibilità – per
quest’ ultimo – di partecipare in maniera rilevante alla gestione della
politica aziendale, foss’anche in un particolare campo di attività;
che nel caso specifico l’avvocato __________ svolge
indubbiamente un ufficio di responsabilità, a lui incombendo di studiare il
modo giuridicamente più opportuno per conseguire l’uno o l’altro obiettivo nel
quadro delle finalità sociali, ma non consta partecipare in maniera rilevante
alla scelta di tali obiettivi strategici, alla stregua per esempio di un direttore;
che non si ravvisano quindi gli estremi per
qualificare l’avvocato __________ come organo di fatto dell’istituto
bancario;
che in tali circostanze il decreto processuale del Segretario
assessore può, nell’esito, essere condiviso;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire
ripetibili agli appellati che non hanno presentato osservazioni;
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in cui non è divenuto
senza interesse giuridico, l’appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr. 800.– per
ripetibili di appello. Non si assegnano ripetibili agli altri appellati.
- Intimazione:
– __________ sede di Lugano;
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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