Appeal withdrawn; no costs or compensation

11.1995.40Outro Tribunal10 de mar. de 1995Dismissed

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Resumo

The wife withdrew her appeal against a precautionary order issued in a pending divorce case. The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal treated the withdrawal as desistance and terminated the appeal proceedings. Because the appeal had not yet been served on the respondent, the court waived court costs and refused to award compensation, as the respondent had not incurred appreciable expense.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal as desistance and procedural consequences for costs. The withdrawal of a remedy is equivalent to desistance and brings the appellate proceedings to an end. As a rule, the withdrawing party is to be regarded as the losing party for costs; however, where the appeal has not yet been served on the opposing party, court costs may be waived and no compensation is due if the other party has not incurred relevant expenses.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1995.40

Data decisione, Autorità: 10.03.1995, ICCA

Incarto n. 11.95.00040

Lugano 10 marzo 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 gennaio 1995 da

__________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________, __________)

contro


__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________)

e ora sul decreto cautelare emesso dal Pretore il 3 febbraio 1995;

premesso che il 14 febbraio 1995 __________ __________ ha introdotto un appello contro un decreto cautelare del 3 febbraio 1995 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha disciplinato l’assetto provvisionale della famiglia durante la causa di divorzio;

preso atto che con dichiarazione del 6 marzo 1995 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’appello;

stabilito che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep __________ pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);

ritenuto che sotto il profilo degli oneri processuali chi recede dalla lite dovrebbe, per principio, essere considerato soccombente;

appurato nondimeno che il 6 marzo 1995 l’appello di __________ __________ non era ancora stato intimato alla controparte;

considerato che in tali circostanze si può rinunciare al prelievo di oneri processuali, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non può aver cagionato spese di rilievo;

decreta:

  1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

  2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

– avv__________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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