Withdrawal of appeal ends cross-appeal and legal aid request

11.1995.285Outro Tribunal20 de mar. de 1996Dismissed

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Resumo

In a family interim-measures appeal, the appellant withdrew the main appeal after filing; the court treated the withdrawal as desistance and struck the appeal from the docket. Because the cross-appeal is accessory, it lapsed as well. The cross-appellant’s request for legal aid was rejected for lack of indigence, the court finding a monthly surplus of CHF 377. In light of the parties’ willingness to settle, the court moderated the appellate fee, set appellate costs at CHF 200, and ordered the withdrawing appellant to pay CHF 400 in party compensation.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of the main appeal as desistance; accessory nature of the cross-appeal; legal aid and indigence; cost moderation under Art. 21 LTG. The withdrawal of an appeal has the effect of desistance and ends the proceedings, with the consequence that costs are generally borne by the withdrawing appellant. A cross-appeal is accessory and falls away once the main appeal is withdrawn. Legal aid requires indigence; a measurable monthly surplus excludes such status. When the parties show good-faith efforts to settle, the appellate court may moderate the justice fee.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1995.285

Data decisione, Autorità: 20.03.1996, ICCA

Incarto n. 11.95.00285

Lugano 20 marzo 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __ .___ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 marzo 1995 da


__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ ha interposto appello il 24 novembre 1995 contro il decreto 13 novembre 1995 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato la figlia __________ alla madre con un diritto di visita per il padre, e ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1’050.-- per la figlia e di fr. 2’314.-- fino al mese di maggio 1995 e successivamente di fr. 1’779.-- a favore della moglie;

visto l’appello adesivo, con istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, introdotto da __________ __________ il 28 dicembre 1995;

preso atto che l’appellante principale ha dichiarato l’8 febbraio 1996 di ritirare il gravame;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151);

ritenuto che la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo non può essere accolta, poiché l’istante dispone di un’eccedenza mensile di fr. 377.-- (osservazioni pag. 8) e non può essere considerato indigente nel senso inteso dalla giurisprudenza (DTF 118 Ia 369);

considerato che appare inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC

decreta:

  1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

  2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 400.-- per ripetibili di appello.

  1. L’appello adesivo è dichiarato caduco.

  2. Non si prelevano né tasse né spese per l’appello adesivo.

  3. L’istanza di assistenza giudiziaria presentata il 28 dicembre 1995 da __________ __________ è respinta.

  4. Intimazione a:

avv. __________ __________, __________;

avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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