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Numero d'incarto:
11.1995.259
Data decisione, Autorità:
09.05.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00259
Lugano
9 maggio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. ____ (rapporti di vicinato: responsabilità del proprietario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione del 3 febbraio
1993 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il
25 settembre 1995 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 2
settembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietaria della particella n. __________RFD di __________, che confina con
la particella n. __________ appartenente ai coniugi __________ e __________
__________. Nel 1983 questi ultimi, per formare un posteggio, hanno innalzato
il loro terreno in prossimità dell’edificio situato sul fondo contiguo. Nel
1990 __________ __________, constatate tracce di umidità sulla parete del
locale a contatto con il citato innalzamento, ha interpellato l’arch. __________
__________, perito comunale di __________, il quale in un referto del 20
novembre 1992 ha individuato nella formazione del posteggio la causa di tali inconvenienti.
Intanto, nell’ambito di
una prova a futura memoria richiesta dal proprietario di un fondo limitrofo,
l’ing. __________ __________ ha allestito nel maggio del 1988 una perizia sullo
stato degli immobili __________ e __________ (inc. /
richiamato).
B. Il 3 febbraio 1993
__________ __________ ha convenuto __________ e __________ __________ dinanzi
al Pretore della giurisdizione di __________ -__________, chiedendo che fosse
accertata la molestia arrecata dal manufatto da loro costruito a confine con il
suo fondo, che fosse ordinato ai convenuti di cessare tale molestia provvedendo
a loro spese ad asportare il materiale appoggiato alle fondamenta della
facciata, a formare un’intercapedine provvista di canale di fondo, oltre a
ulteriori interventi che sarebbero stati indicati dal perito. In via
subordinata essa ha chiesto la rifusione di fr. 15’000.– a titolo di
risarcimento danni. Nella loro risposta del 2 aprile 1993 __________ e
__________ __________ si sono opposti alla petizione. Nei successivi atti
scritti le parti si sono riconfermate nelle rispettive argomentazioni e
domande.
C. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato
un memoriale nel quale si sono riconfermate nelle proprie domande di giudizio.
D. Statuendo il 2
settembre 1995, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 700.–, sono state poste a carico dell’attrice, tenuta a
rifondere ai convenuti fr. 1’500.– per ripetibili.
E. Insorta contro la
sentenza del Pretore con un appello del 25 settembre 1995, __________ __________
insta per la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione. Nelle loro osservazioni del 26 ottobre 1995 __________ e __________
__________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
In diritto: 1. Il Pretore, premesso che
il referto del perito comunale __________ __________ costituiva una semplice
allegazione di parte, ha respinto la petizione, non reputando provata né la causa
delle infiltrazioni né – tanto meno – una relazione di causalità tra l’ecces-so
dei convenuti e il pregiudizio riscontrato. L’appellante contesta tale opinione
e sostiene che già il fatto di costruire un’opera appoggiata al muro del vicino
costituisce un’usurpazione del diritto di proprietà, così come trascende in un
eccesso del diritto di proprietà accumulare terra contro la parete di uno
stabile altrui e prevalersi addirittura di una costruzione difforme dal
permesso edilizio ricevuto. Essa ritiene inoltre che in concreto il nesso di
causalità è dato poiché l’umidità proviene dalla terra depositata dai vicini
contro il muro di casa sua. Infine l’appellante si duole del fatto che il primo
giudice ha considerato “di parte” il referto __________, rimproverandole di non
aver fatto allestire una seconda perizia.
-
Per l’art. 679 CC
chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario
trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione
della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno
stesso. La violazione dei diritti di vicinato implica l’esistenza di un eccesso
nell’esercizio del diritto di proprietà, un effetto dannoso attuale o altamente
verosimile (Meier-Hayoz in: Berner
Kommentar, n. 111 ad art. 679 CC) e l’esistenza di un nesso di causalità tra
l’eccesso e il pregiudizio (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 180 n. 1909 segg.). A norma dell’art.
684 cpv. 1 CC l’eccesso dell’esercizio della proprietà deve essere
pregiudizievole; l’immissione è eccessiva se comporta un effetto dannoso per il
vicino e supera i limiti di tolleranza che si devono i vicini secondo l’uso
locale, la situazione e la destinazione degli immobili. Per effetto dannoso non
si intende necessariamente un danno in senso stretto; è sufficiente che per il
vicino vi siano incomodi che superino i limiti della tolleranza (Steinauer, op. cit., n. 1813 segg.,
pag. 143), senza che il fondo sia leso per forza nella sua integrità (Steinauer, op. cit. n. 1918, pag. 182;
Meier-Hayoz, op. cit., n. 95 ad art.
679). L’art. 685 cpv. 1 CC prescrive inoltre che il proprietario che intraprende
scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini,
provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando
pregiudizio agli impianti che vi si trovano.
-
In concreto risulta
dal fascicolo processuale che nel 1983 i convenuti hanno provveduto a rialzare
fino al livello stradale la porzione di terreno contro lo stabile in proprietà
dell’attrice, e ciò per formare un posteggio. Il progetto iniziale prevedeva l’innal-zamento
del terreno di 1–1.20 m con materiale alluvionale, l’asfaltatura in ”duro” del
posteggio e la formazione di un pozzetto per l’evacuazione dell’acqua (doc. C).
Durante l’esecuzione dei lavori i proprietari hanno deciso inoltre di creare
un’area verde di 2.40 x 5.90 m (deposizione __________), che per tutta la
larghezza è a ridosso del muro dello stabile appartenente all’attrice (si
vedano le fotografie del sopralluogo). Contrariamente all’opinione dell’appellante,
simile intervento non costituisce però un’opera appoggiata al muro comune,
bensì una semplice ripiena, che non può essere considerata una fabbrica.
Analogo principio vale del resto per il terrapieno (Jacomella/ Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone
Ticino, 5a edizione, pag. 30 seg.). Ciò non toglie che, nel caso in
cui un terrapieno sia di pregiudizio al fondo del vicino, quest’ultimo può
invocare gli art. 684, 685 e 689 CC (Jacomella/Lucchini,
op. cit., pag. 31; Denis Piotet,
Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991, pag. 746 n.
1785).
-
L’appellante
sostiene che il vicino, rialzando la parte del proprio terreno a confine con il
suo stabile e ignorando i limiti della licenza edilizia per la formazione del posteggio,
avrebbe trasceso nell’esercizio del suo diritto di proprietà. Assevera inoltre
che un deposito di terra a ridosso di un muro ingenera umidità già secondo
l’andamento ordinario delle cose e la comune esperienza.
a) Nella
fattispecie non è contestato che il muro dello stabile in proprietà
dell’appellante presenta tracce di umidità (cfr. fotografie del sopralluogo).
Il problema è di sapere se tale inconveniente, senza dubbio fastidioso, sia
dovuto direttamente o indirettamente a un eccesso da parte degli appellati.
b) Il
referto dell’arch. __________, pur emanando da un perito comunale, non può che
essere considerato alla stregua di una perizia privata già per il fatto che i
convenuti non hanno avuto modo di partecipare all’assunzione della prova. Ora,
una perizia privata non ha, giuridicamente, portata diversa di un affermazione
di parte (Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile annotato, n. 11 e 15 ad art. 90). Essa è suscettibile di
costituire un indizio, invero, se le si aggiungono altri concordanti elementi,
sicché il giudice si trovi di fronte a una coerente unità probatoria atta a
fondare il suo libero convincimento (II CCA, sentenza del 21 aprile 1989 in re
C.). La questione è di sapere, pertanto, se altri indizi rilevabili dagli atti
corroborino la tesi dell’appellante.
- Nella fattispecie
l’istruttoria non ha permesso di accertare con certezza la causa delle tracce
di umidità. È vero che secondo l’arch. __________ le cause dell’inconveniente
possono essere in relazione diretta con il fatto che al momento di costruire il
posteggio non sono state eseguite “le necessarie opere di isolazione e
salvaguardia” verso la costruzione dell’appellante (doc. D, pag. 2), ma tale
eventualità non trova altri riscontri oggettivi. Intanto, contrariamente a quanto
sostenuto dall’appellante, l’umidità non è visibile unicamente alla base del
muro, ma è riscontrabile anche attorno alle finestre in vetroceramica che non
sono a contatto con il terreno (fotografie del sopralluogo). Inoltre, come
risulta dalla perizia a futura memoria allestita a suo tempo dall’ing.
__________, già nel 1988 alcuni locali del piano cantina e dell’atrio
presentavano macchie di umidità (inc. / richiamato, pag. 20
e 22); tali pareti non sono a confine con il fondo dei convenuti, di modo che
non possono essere messe in relazione con l’intervento di costoro.
Neppure le testimonianze
assunte permettono di concludere nel senso voluto dall’appellante. L’arch.
__________ ha invero sostenuto che le infiltrazioni di umidità derivavano da un
muro di confine tra le proprietà __________ e __________, ma tale conclusione,
dettata solo dalla sua esperienza, non è corroborata da altri elementi e non
costituisce ancora una prova. L’ing. __________ ha riferito che sull’origine
delle infiltrazioni di umidità vennero fatte alcune ipotesi, tuttavia egli non
ha indicato quella sostenuta dall’appel-lante; inoltre, al momento della prova
a futura memoria, egli ha rilevato un’unica traccia di umidità nel locale, di
cui però non ha indicato la causa. Infine l’arch. __________, pur confermando
il proprio referto, ha affermato di non aver indagato oltre per accertare
eventuali concause, ciò che invece, alla luce dell’indica-zione del perito
giudiziario (lettera dell’11 luglio 1994 negli atti accessori), sarebbe stato
necessario. Certo, nel 1992 si è intervenuti per isolare il muro
dell’appellante (deposizione __________), ma tale circostanza non basta ancora
per ravvisare nella formazione del posteggio vicino la causa
dell’inconveniente. In mancanza di una prova convincente sul rapporto di
causalità tra l’eccesso e il pregiudizio, che incombeva all’attrice addurre
(DTF 109 II 310; Steinauer, op.
cit., n. 1919, pag. 182), e difettando altri concordanti mezzi di prova a
sostegno della perizia dell’arch. __________, a ragione il Pretore ha respinto
la petizione. L’appello, destituito di buon diritto, è pertanto destinato
all’insuccesso.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili
di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
700.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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