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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.258
Data decisione, Autorità:
04.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00258
Lugano
4 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella procedura, promossa con istanza del 14 settembre 1995 al Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni
da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
tendente
alla privazione dell’autorità parentale di
__________ ,
__________ __________ ()
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)
sul
figlio __________ __________ __________ (1993);
e
ora sulla decisione provvisionale 15 settembre 1995 della Divisione degli
interni del Dipartimento delle istituzioni;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolto il ricorso presentato il 25 settembre 1995 da __________ __________
contro la decisione emessa il 15 settembre 1995 dalla Divisione degli interni
del Dipartimento delle istituzioni;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che
il 3 ottobre 1993 __________ __________ __________, cittadina brasiliana, ha
dato alla luce a __________ __________, riconosciuto il 21 settembre successivo
dal padre __________ __________;
che
a seguito di un grave episodio accaduto il __________ 1995 a __________,
__________ __________ __________ è stata incarcerata al Penitenziario cantonale
della Stampa, mentre il figlio __________ è stato ricoverato all’Ospedale
__________ di __________;
che
in esito a questa circostanza __________ __________, con istanza del 14 settembre
1995 all’Autorità di vigilanza sulle tutele, ha chiesto in via provvisionale e
nel merito, di privare __________ __________ __________ dell’autorità parentale
sul figlio __________ e di trasferirla a sé medesimo;
che
con decisione 15 settembre 1995 la Divisione degli interni del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la richiesta di privazione dell’autorità parentale
della madre formulata in via superprovvisionale dal padre, e ha disposto il
collocamento di __________ presso l’Ospedale __________ fino alle dimissioni
decise dai medici curanti e successivamente presso la __________ __________
__________ di __________;
che
__________ __________ è insorto al Tribunale di appello con un ricorso del 25
settembre 1995 in cui chiede, previa assegnazione della custodia di __________
in via cautelare, l’annullamento della decisione impugnata nel senso di far riconoscere
la sua autorità parentale sul figlio __________, in via subordinata la
pronuncia pendente istruttoria, della privazione dell’autorità parentale della
madre e il trasferimento di tale autorità a sé medesimo e in via ancor più
subordinata la privazione della custodia parentale della madre e il
trasferimento di tale custodia a sé medesimo;
che
il ricorso non è stato notificato alla controparte;
Considerando
in
diritto:
che
__________ __________ ha chiesto la privazione dell’autorità parentale di
__________ __________ __________ sul figlio __________ sulla base dell’art. 311
CC;
che
giusta gli art. 39 cpv. 2 della Legge d’applicazione e complemento del Codice
civile (LAC) e 55 del Regolamento sulle tutele e curatele (RTC: RL 3/107)
l’autorità competente per privare un genitore dell’autorità parentale è
l’autorità di vigilanza sulle tutele (cfr. anche art. 22 lett. f RTC);
che
contro la decisione dell’autorità di vigilanza può essere proposto ricorso al
Tribunale di appello (art. 39 cpv. 3 LAC e 62 cpv. 1 RTC);
che
parimenti l’autorità di vigilanza può dichiarare irricevibile un’istanza di
privazione dell’autorità parentale che risultasse infondata o
insufficientemente motivata, e che contro tale decisione è ammesso il ricorso
al Tribunale di appello (art. 61 RTC);
che
pertanto la competenza del Tribunale di appello è riservata ai ricorsi contro
le decisioni finali di privazione dell’autorità parentale (art. 314 n. 1 CC, 62
RTC);
che
nel caso in esame la decisione impugnata non prevede la privazione
dell’autorità parentale della madre né ha respinto, nel merito, l’istanza
presentata dal ricorrente, ma comporta unicamente il rigetto della domanda supercautelare
di privazione dell’autorità parentale formulata contestualmente con l’istanza e
l’adozione in via superprovvisionale di provvedimenti a favore del minore;
che
l’attuale legislazione, a differenza del progetto di adeguamento della
legislazione cantonale nel settore tutorio, il quale prevede la possibilità per
l’autorità di vigilanza di adottare le adeguate misure provvisionali e contro
le quali è previsto il ricorso al Tribunale di appello (cfr. messaggio del Consiglio
di Stato del 12 ottobre 1992, nuovi art. 39c e 39d LAC), è silente in merito
all’impugnabilità di un provvedimento provvisionale preso dall’autorità di
vigilanza (cfr. anche I CCA 9 luglio 1993 in re V.);
che
non giova al ricorrente il richiamo all’art. 21 cpv. 4 della Legge di procedura
per le cause amministrative, nella fattispecie essendo applicabile l’art. 7 LAC
con il susseguente rinvio alle norme del codice di procedura civile;
che
per l’art. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio
possono essere impugnati, ove per contraddittorio non va intesa ogni discussione
preliminare o interlocutoria tra le parti, bensì la discussione finale (art.
395 CPC), indetta dopo l’eventuale istruttoria (Rep. 1983 280 consid. 1 con
rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, n. 2 ad art. 382);
che
nella fattispecie non vi è neppure stata l’audizione della madre, di modo che
nessuna discussione finale può avere avuto luogo;
che
pertanto il ricorso sfugge ad un esame di merito e deve essere dichiarato irricevibile;
che
la questione relativa alla competenza dell’autorità adita e al diritto
applicabile alla fattispecie dovrà essere risolta dall’autorità di vigilanza,
ritenuto comunque che l’autorità svizzera può in caso di urgenza prendere le
misure di protezione necessarie a favore del minore (art. 85 cpv. 2 LDIP che
rinvia all’art. 9 della Convenzione concernente la competenza delle autorità e
la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni: RS 0.211.231.01; Bucher, Droit international privé suisse,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, n. 872 e segg.), ciò che si è verificato,
senza dubbio, nel caso concreto;
che
vista la particolarità del caso si prescinde dal prelievo di spese, il
ricorrente essendo stato in buona fede indotto a ricorrere dall’erronea
indicazione dei rimedi di diritto figurante nella lettera 18 settembre 1995
dell’Ufficio tutele e curatele, mentre non si giustifica di assegnare
ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato neppure notificato;
per
questi motivi,
pronuncia:
-
Il ricorso è
irricevibile.
-
Non si prelevano né
spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
-
avv. __________
__________, __________,
-
avv. dott. __________
__________ __________, __________,
-
Divisione degli interni,
Bellinzona
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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