AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.245
Data decisione, Autorità:
28.10.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00245
Lugano,
18 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione del 25 giugno 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, nata , __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -, __________),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti:
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello
dell’11 settembre 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza
emessa il 3 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se dev’essere accolta la richiesta
di provvigione ad litem, rispettivamente di assistenza giudiziaria
introdotta da __________ __________ __________ il 23 ottobre 1995;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ (1956) e __________ __________ __________
(1957), cittadina italiana, si sono sposati ad __________ -__________ il
__________ 1979. Dal matrimonio è nato un figlio, __________, __________ 1982.
Il marito è artigiano specialista presso le officine delle __________
__________ __________ a __________, la moglie non risulta aver esercitato attività
lucrativa durante il matrimonio. Il 26 febbraio 1992 __________ __________ ha
instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di
conciliazione e nel marzo del 1992 è andato a vivere per conto proprio a Bellinzona.
Il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 aprile 1992, è stato
ripetuto senza esito il 26 novembre seguente.
B. Il 25 giugno 1993 __________ __________ ha introdotto una petizione
di divorzio postulando, oltre allo scioglimento del matrimonio, “il più ampio
diritto di visita” al figlio e offrendo per quest’ultimo un contributo
alimentare di fr. 750.– mensili. La convenuta si è opposta al divorzio e in via
riconvenzionale ha chiesto la separazione per tempo indeterminato,
l’affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un
contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 1200.– mensili e uno per il figlio
di fr. 900.– mensili (fr. 1000.– dopo i 13 anni e fr. 1100.– dopo i 16 anni),
come pure una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni. L’attore
ha proposto di respingere la riconvenzione, subordinatamente – in caso di
separazione – di fissare il contributo mensile per la moglie a fr. 300.– non
indicizzati e quello per il figlio a fr. 750.– indicizzati (fr. 800.– dopo i 13
anni e fr. 900.– dopo i 17 anni), sollecitando a sua volta una somma
imprecisata in liquidazione del regime matrimoniale. Nei successivi atti
scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
C. Esperita l’istruttoria, __________ __________ ha presentato un
memoriale conclusivo del 30 maggio 1995 in cui ha ribadito sostanzialmente le
proprie domande, salvo rinunciare a pretese in liquidazione del regime dei beni
e precisare che il contributo offerto per il figlio doveva ritenersi comprendere
l’assegno familiare e considerarsi indicizzato nella stessa misura del suo
stipendio. __________ __________ __________ ha inoltrato anch’essa un memoriale
del 30 maggio 1995 in cui ha riaffermato le proprie domande, chiedendo
subordinatamente che – qualora fosse stato pronunciato il divorzio – il marito
fosse tenuto a versarle i medesimi contributi mensili da lei postulati in caso
di separazione; infine essa ha sollecitato un’indennità di fr. 10 302.– in
liquidazione del regime matrimoniale.
D. Statuendo il 3 luglio 1995, il Pretore ha respinto l’azione di divorzio
e accolto la riconvenzione. Pronunciata la separazione dei coniugi per tempo
indeterminato, egli ha affidato il figlio __________ alla madre e ha fissato il
diritto di visita di __________ __________, con-dannato a versare un contributo
indicizzato di fr. 1060.– mensili per il figlio (incluso l’assegno familiare) e
uno di fr. 1020.– per la moglie. Il regime dei beni è stato liquidato con il
riconoscimento alla moglie di tutto il mobilio che si trovava nell’abitazione
coniugale, mentre ogni altra pretesa è stata respinta. Le spese dell’azione
principale, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste a carico
del marito, tenuto a rifondere alla mo-glie un’indennità di fr. 3500.– per ripetibili.
A carico del marito sono state poste anche le spese processuali della
riconvenzione, compresa una tassa di giustizia di fr. 800.–, e le ripetibili di
fr. 2500.–.
E. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un
appello dell’11 settembre 1995 in cui ripropone la sua domanda di divorzio,
offre un contributo al figlio di fr. 750.– mensili (com-preso l’assegno
familiare ed eventuali rette scolastiche) indicizzati alla stessa stregua del
proprio stipendio e nega ogni prestazione alimentare alla moglie.
Subordinatamente, in caso di separazione, egli offre al figlio un contributo
onnicomprensivo di fr. 800.– mensili (fr. 900.– dopo i 16 anni), indicizzato
come il proprio stipendio, e alla moglie un contributo di fr. 300.– mensili non
indicizzati.
Nelle sue osservazioni del 23
ottobre 1995 __________ __________ __________ postula il rigetto dell’appello e
la conferma della sentenza pretorile. In via subordinata, nell’eventualità in
cui sia pronunciato il divorzio, essa chiede un contributo alimentare per sé di
fr. 1200.– mensili e uno per il figlio di fr. 900.– mensili (fr. 1000.– dopo i
13 anni e fr. 1100.– dopo i 16 anni), più il pagamento della retta scolastica.
Il giorno medesimo essa ha introdotto un’istanza per ottenere dal marito una
provvigione ad litem di fr. 3500.–, rispettivamente dallo Stato il
beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.
Con osservazioni del 10 novembre
1995 __________ __________ si oppone allo stanziamento di qualsiasi provvigione,
rimettendosi al giudizio della Camera civile di appello per quanto riguarda la
domanda di assistenza giudiziaria.
Considerando
in
diritto:
-
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni
coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa
ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione; se tale stato
dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere
domandato soltanto dall’ altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si
intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori
elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe
dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e
giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
-
Il Pretore, dopo avere accertato che in concreto le relazioni tra i
coniugi sono gravemente turbate, ha addebitato la responsabilità di tale stato
di cose al marito. Egli ha ritenuto che, se contrasti fra le parti sussistevano
nel marzo del 1992, essi non apparivano allora irrimediabili. Lasciando la
moglie senza fare il possibile per superare le difficoltà coniugali, il marito
aveva acuito i fattori oggettivi di dissidio e peggiorato la situazione. Anzi,
con tale comportamento egli aveva “determinato il definitivo naufragio del
matrimonio”, onde una sua colpa preponderante sotto il profilo dell’art. 142
cpv. 2 CC. Ciò gli impediva di chiedere il divorzio (sentenza, pag. 10).
-
Che nella fattispecie le relazioni coniugali siano oggi così profondamente
turbate e scosse da non potersi ragionevolmente esigere la continuazione della
vita in comune (art. 142 cpv. 1 CC) è stato accertato dal Pretore ed è ammesso
da entrambe le parti. Né vi è ragione di dubitarne, tanto meno se si pensa che
– comunque sia – sarebbe ormai aleatorio imporre una ripresa della comunione
domestica a coniugi separati dal marzo 1992 e non più riavvicinatisi
(nonostante due tentativi di conciliazione). Il problema è di sapere se nel
marzo del 1992 la turbativa coniugale apparisse già grave, rispettivamente se a
quel momento, partendo da casa, il marito abbia reso lui stesso la turbativa
irrimediabile. Le parti si accusano a vicenda, in effetti, di essere
preponderantemente responsabili della disunione, sicché la moglie contesta al
marito il diritto di chiedere il divorzio e il marito contesta alla moglie quello
di chiedere la separazione (art. 142 cpv. 2 CC). Occorre quindi verificare, in
primo luogo, se a uno dei coniugi incomba una colpa preponderante.
-
Secondo le testimonianze i coniugi, visti dall’esterno, davano
l’impressione di essere in rapporti buoni o addirittura armoniosi (deposizioni
__________, __________, __________i, __________a: verbali, pag. 3, 5 e 6). Una
turbativa deve essere insorta però verso la fine del 1991 (verbali, pag. 3 e 5
in alto), anche se “qualcosa si era guastato” già prima, verosimilmente
all’inizio del 1986 (verbali, pag. 3). La moglie ne dà conferma indiretta,
rilevando che dopo la fine del 1991 “il marito ha iniziato a mostrare una
infondata insofferenza” (risposta, pag. 9 in alto), senza però indicarne le
cause. Un testimone ha dichiarato che 4 o 5 mesi prima della separazione il
marito, suo collega di lavoro, gli aveva accennato a “problemi in famiglia”,
senza però spiegargli quali (“non era il tipo che si confidava”: verbali, pag.
9 in basso). Serie difficoltà di ordine psicologico incontra per converso il
figlio delle parti, affidato durante la settimana a una scuola speciale di
__________ __________ __________ (verbali, pag. 8 e 9 in alto), ma non è dato
di sapere se tale stato di cose sia riconducibile a pregresse dispute fra
genitori o ad altre cause. Dagli atti risulta, in ogni modo, che negli ultimi
mesi del 1991 i rapporti coniugali si sono degradati. Per quali motivi non è
chiaro.
-
Agli atti figura uno scritto autografo non datato della moglie (doc.
F), il quale, preso alla lettera, potrebbe sciogliere ogni interrogativo. In
tale documento l’appellata si rammarica per l’avvenuta partenza del marito,
rimproverandosi di averlo ripetutamente ferito con futili biasimi ed empiti
d’orgoglio, finché la situazione le sarebbe “sfuggita di mano” e avrebbe
“rovinato il matrimonio”. Il Pretore ha reputato tale documento “non valido, in
quanto redatto sicuramente nell’intento esasperato di riavere il marito accanto
e in un momento di profondo sconvolgimento emotivo” (sentenza, pag. 8 in
fondo). Tale valutazione apodittica, invero priva di qualsiasi elemento a suffragio,
non può essere condivisa. Certo, lo scritto non va preso alla stregua di una
formale confessione e non basta – da solo – a dimostrare una colpa preponderante
della moglie, tuttavia non vi è nemmeno motivo per ritenere ch’esso sia volutamente
autoaccusatorio o che manchi di sincerità. Sicuramente esso attesta che nel
marzo del 1992 il conflitto tra le parti era serio, sofferto e travagliato. È
possibile che il marito si sia nondimeno reso colpevole di intransigenza (la
questione sarà vagliata in appresso). Non si può dire però che, andando a
vivere per conto proprio in una situazione di profondo conflitto, egli medesimo
sia preponderantemente colpevole della disunione.
-
Questa Camera ha avuto modo di ritenere preponderantemente colpevole
(art. 142 cpv. 2 CC) – poco tempo addietro – un marito che, di fronte alla
renitenza della moglie nell’intraprendere un’attività lucrativa per alleviare
le difficoltà economiche della famiglia, se n’era andato da casa
all’improvviso, lasciando senza alcun mezzo la consorte e un figlio
(.., sentenza del __________ 1996 nella causa M.
contro M. della medesima Pretura). Tale fattispecie non è assimilabile
all’attuale già per il fatto che, lasciando all’improvviso la famiglia senza
sostentamento, in quel caso il marito aveva violato in maniera grave i doveri
del matrimonio, ciò che relegava in sott’ordine le cause oggettive di disunione
e le responsabilità della moglie. Nella fattispecie odierna non si ravvisano
estremi del genere: la partenza del marito appare, più che la causa della
disunione, la conseguenza di un logorio profondo, non trapelato a terzi, fors’
anche provocato da banali incomprensioni, ma serio e tribolato. Tutt’al più –
come si vedrà ancora (. __________) – il marito può essere ritenuto
colpevole (nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC). Ciò non gli impedisce tuttavia
di chiedere il divorzio sulla base dell’ art. 142 cpv. 1 CC.
-
L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio
rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge
innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità
(l’art. 151 cpv. 2 CC non riguarda il caso in esame, ove non sono in
discussione indennità per torto morale). Non ricorrendo i presupposti dell’art.
151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge
innocente si trovi “in grave ristrettezza”, l’altro coniuge, ancorché non
colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata
alle di lui condizioni economiche. L’ob-bligo di corrispondere un’“equa
indennità” secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come si è accennato – una
colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o
preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza).
La gravità della colpa influisce per converso sull’ entità della somma, ovvero
sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con
richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di
diritto (Hinderling/ Steck, op.
cit., pag. 314 in alto).
-
Nella fattispecie risulta, collegando il doc. F con
gli indizi rilevabili dalle testimonianze, che nel marzo del 1992 la coppia era
in profonda crisi. Lo stesso documento lascia intravedere pesanti
responsabilità della moglie, che si duole di avere rovinato il matrimonio, ma
su questo punto occorre essere cauti poiché il foglio può effettivamente essere
stato scritto in un momento di sconforto. Il documento potrebbe lasciar
trasparire, in verità, anche un soverchio rigore del marito, deciso a non
tornare sui propri passi neppure di fronte a un ravvedimento della moglie. Anche
su questo punto però occorre prudenza interpretativa perché in relazione a una
presunta inflessibilità del marito manca qualsiasi riscontro. Anzi, il verbale
relativo al tentativo di conciliazione del 7 aprile 1992 (avvenuto appena un
mese dopo la partenza del marito) non dà alcuna conferma né sull’ipotetica disponibilità
della moglie a riprendere la comunione domestica né sull’eventuale pervicacia
del marito. Ne segue che, se dagli atti risulta l’esistenza di una grave
turbativa nel marzo del 1992, nessun elemento affidabile permette di imputare
una colpa causale all’uno o all’altro coniuge. L’applicazione dell’art.
151 cpv. 1 CC è, in tali circostanze, esclusa. Rimane da verificare se ricorrono
i presupposti dell’art. 152 CC.
-
L’appellante sostiene che, avendo la moglie avanzato (subordi-natamente)
una richiesta fondata sull’art. 152 CC solo nel memoriale conclusivo, “un
ulteriore esame di questa problematica diventa superfluo” (appello, pag. 18).
L’argomentazione non ha pertinenza. Per diritto federale, in una procedura di
divorzio il giudice deve – prima di sciogliere il matrimonio – dare alla parte
convenuta che si è limitata a chiedere il rigetto dell’azione la possibilità di
formulare domande sulle conseguenze accessorie (DTF 95 II 65; I CCA, sentenza
del 31 luglio 1991 in re P. contro P.). Questa Camera non può quindi sottrarsi
all’obbligo di statuire al riguardo; se mai può rinviare gli atti al Pretore
per la completazione dell’istruttoria (sentenza del __________ 1996 in re F.
contro F., __________. __________). Ora, che nel caso in rassegna l’appellata
abbia facoltà di chiedere una rendita di indigenza a norma dell’ art. 152 CC è
fuori dubbio, non essendosi accertate colpe causali a suo carico (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 297
nota 2 con riferimenti di dottrina). Che il marito possa essere tenuto a
erogare una simile rendita è altrettanto pacifico, l’obbligo di stanziare un
contributo giusta l’art. 152 CC non presupponendo una colpa del debitore (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 297
nota 2a con riferimenti di dottrina). Il problema è di sapere se in seguito al
divorzio la moglie “si trovi in grave ristrettezza”, rispettivamente se il
marito abbia i mezzi per far fronte all’onere contributivo, che deve in ogni
modo essere determinato a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 296 nota
1c con rinvii).
-
Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo dell’appellata in
fr. 2481.– mensili (sentenza,
pag. 15), importo non contestato né dall’una né dall’altra parte. Maggiorato
del 20% come stabiliscono dottrina e giurisprudenza (DTF 121 III 51 consid. 1c;
Hinderling/Steck, op. cit., pag.
299 nota 5c con numerose citazioni), tale fabbisogno assomma a fr. 2980.–
mensili (arroton-dati). Per quanto riguarda il reddito della moglie, il Pretore
ha stimato un guadagno conseguibile di fr. 1500.– mensili come cassiera-venditrice
a tempo parziale. L’appellante sostiene che la moglie potrebbe aumentare la sua
attività lucrativa dal 50 all’80% e guadagnare almeno fr. 2800.– mensili
(appello, pag. 24). In linea di principio però non si può pretendere – secondo
giurisprudenza – un aumento dell’attività lucrativa da parte di una madre di
famiglia se non dal momento in cui il figlio minore compirà 16 anni (DTF 115 II
10 nel mezzo, applicabile per analogia anche all’art. 152 CC: DTF 114 II 11). È
vero che nella fattispecie il figlio è affidato a un istituto di scuole
speciali durante la settimana (verbali, pag. 8), ma è anche vero che la cura
del ragazzo durante i congedi è particolarmente impegnativa (ver-bali, pag. 12,
risposta n. 10). Oltre a ciò, la prognosi sul futuro del ragazzo è incerta, a
12 anni dovendo egli ancora essere seguito da un adulto (verbali, pag. 9 in
alto). Non si può presumere quindi che al momento in cui il figlio compirà 16
anni la madre potrà dedicarsi maggiormente al lavoro (la situazione andrà riesaminata,
dandosi il caso, nel quadro di un’eventuale azione di modifica della sentenza).
Un aumento dell’attività lucrativa può invece essere preteso dalla moglie per
forza di cose, nonostante l’affidamento del figlio, nella misura in cui il
reddito del marito non basta a coprire l’ammanco nel fabbisogno della moglie
stessa (fr. 1480.– mensili). In concreto non si scorgono del resto motivi di
età né ragioni di salute o affezioni invalidanti che osterebbero a un maggior
guadagno dell’ordine di fr. 500.–o 600.– mensili. Sulla questione si tornerà in
appresso (consid. 13).
-
Il fabbisogno minimo dell’appellante è stato calcolato dal Pretore in
fr. 2499.– mensili (sentenza, pag. 15), non contestato dalle parti. Maggiorato
del 20%, tale fabbisogno ascende (arrotonda-to) a fr. 3000.– mensili. Il
reddito dell’appellante è di fr. 4881.30 mensili compreso l’assegno familiare
(non litigiosi: sentenza, pag. 14 in alto; appello, pag. 23 nel mezzo), cui si
aggiungono – secondo il Pretore – fr. 89.35 mensili di reddito sulla sostanza,
per un totale di fr. 4970.65. L’appellante asserisce che tale red-dito non
eccede in realtà di fr. 33.60 mensili, il suo patrimonio essendo nel frattempo
diminuito da fr. 33 000.– (valuta 16 febbraio 1994) a fr. 12 400.–. L’assunto,
oltre che incomprovato, è nuovo. Non può quindi essere considerato ai fini del
giudizio (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
-
Il fabbisogno in denaro del figlio è stato valutato dal primo giudice
in fr. 1060.– mensili (sentenza, pag. 15 in basso). L’appel-lante chiede che lo
si riconduca a fr. 750.– mensili (memoriale, pag. 26 in alto). A torto. Stando
alle raccomandazioni edite dall’ Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui
questa Camera fa capo per prassi costante (edizione 1993 in: Rivista di diritto
tutelare 1993, pag. 78), il fabbisogno in denaro di un figlio vicino ai 13 anni
di età (il Pretore ha giudicato il 3 luglio 1995) ammonta a fr. 1250.– mensili
(esclusa la posta “cura e educazione” di fr. 230.–, ma compresa la retta
scolastica di fr. 260.–). Tali indicazioni valgono per fasce di reddito
coniugale attorno ai fr. 6650.–mensili e con riferimento all’area urbana di
Zurigo. In concreto il reddito complessivo delle parti è di fr. 6470.– mensili
e il ragazzo è ospite di un istituto a __________ __________ __________
(verbali, pag. 8), di modo che il Pretore ha ridotto il fabbisogno a fr. 1060.–
mensili. Tale apprezzamento resiste alla critica. Intanto, contrariamente a
quel che asserisce l’appellante, le citate raccomandazioni non comprendono i
costi scolastici (istruzioni dell’edizione 1988, pag. 6 in fondo). Oltre a ciò,
non si può decurtare il noto fabbisogno della posta “cura e educazione” senza
compensarlo almeno con il costo della retta scolastica mensile. In proposito
l’appello, manifestamente infondato, non merita altra disamina. Piuttosto la
sentenza del Pretore palesa un altro difetto: quello di non tenere conto che
con il trascorrere del tempo il fabbisogno del figlio aumenterà verosimilmente
(le citate raccomandazioni prevedono un aumento del solo fabbisogno in denaro
da fr. 990.– a fr. 1240.– mensili dopo il 17° anno di età). Dato che, comunque
sia, non è possibile pronosticare oggi con qualche affidabilità l’avvenire del
figlio (e quindi prevedere il suo fabbisogno), su questo punto la sentenza del
Pretore può rimanere invariata. La situazione sarà riesaminata, se mai, nel
quadro di un’eventuale azione di modifica (v. anche sopra, __________.
___________).
-
Se ne conclude che, per coprire il proprio fabbisogno minimo, la moglie
abbisogna di fr. 1480.– mensili, mentre per quello del figlio ne occorrono fr.
1060.–. Il marito dev’essere tenuto a versare perciò tutto quanto eccede suo
fabbisogno minimo (di fr. 3000.– mensili), mentre non è il caso di ridurlo a
vivere sotto tale limite (DTF inedita del __________ 1995 in re G. contro G.,
pag. 8 in alto). La moglie dev’essere tenuta di conseguenza ad aumentare il suo
grado di occupazione, in modo da guadagnare fr. 570.– mensili che le consentano
di integrare il proprio fabbisogno minimo di fr. 2980.–. Il figlio riceve
quanto gli spetta (fr. 1060.– mensili compreso l’assegno familiare). Ciò
significa, per concludere, che la rendita a favore della moglie va fissata in
fr. 910.– mensili (per rapporto ai fr. 1200.– fissati dal Pretore). Il
contributo per il figlio rimane invece immutato.
-
L’appellante chiede, “a titolo abbondanziale e cautelativo”, la
conferma del dispositivo pretorile sullo scioglimento del regime matrimoniale
(memoriale, pag. 26). La richiesta è irricevibile, così com’è irricevibile la
prospettata conferma (o riformulazione con identico contenuto) dei dispositivi
sull’affidamento del figlio e sul diritto di visita. L’appellante disconosce
con ogni evidenza che un’autorità di ricorso statuisce unicamente sui dispositivi
impugnati, tant’è che un atto di appello deve contenere “l’indica-zione precisa
dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla
seconda istanza” (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). Eccezioni vigono soltanto ove
questa Camera interviene d’ufficio in virtù del principio inquisitorio
nell’interesse del figlio (DTF 120 II 231 __________. __________ con richiamo).
Nella fattispecie non vi è alcun motivo perché questa Camera apporti modifiche
puramente testuali a dispositivi che sono manifestamente conformi – per
ammissione stessa dell’appellante – al bene del ragazzo.
-
Un’ultima controversia riguarda la clausola di adeguamento al
rincaro, che l’appellante vuole ancorata non all’indice nazionale dei prezzi al
consumo, ma al reale adeguamento del suo stipendio. La richiesta non è
sprovvista di buon diritto. Nella misura in cui una rendita ha la funzione di
contribuire al mantenimento o è destinata a compensare la perdita di un diritto
al mantenimento, essa può essere vincolata al rincaro, a condizione però che il
reddito del debitore benefici a sua volta di tale adegua-mento (cfr. DTF 115 II
312 __________. __________). Se si pensa che oggi il mantenimento del potere di
acquisto degli stipendi non è più garantito nemmeno ai funzionari dello Stato e
che taluni settori (come in quello __________ __________ __________, ove lavora
l’appellante) sono colpiti finanche da tagli salariali, l’adeguamento
incondizionato di rendite all’indice nazionale dei prezzi al consumo più non si
giustifica, tanto meno nel caso di debitori poco abbienti (nello stesso senso:
I CCA, sentenza del __________ 1994 in re S. contro S., consid. 7). Nel caso in
esame la richiesta di condizionare l’adeguamento delle rendite all’eventuale
carovita percepito dall’appellante appare quindi legittima. Dato però che i
creditori delle prestazioni alimentari non possono sapere se, quando e in che
misura lo stipendio del debitore beneficerà di adeguamenti, si giustifica di
mantenere la clausola così come formulata dal Pretore, con la riserva che
l’appellante sarà liberato da tale obbligo nella misura in cui documenterà che
il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – di
indennità per carovita.
-
Gli oneri dell’attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC): il marito ottiene causa vinta sul principio del divorzio, la
moglie esce parzialmente vittoriosa sull’entità dei contributi alimentari. Si
giustifica pertanto di suddividere le spese processuali a metà e di compensare
le ripetibili, tanto in prima sede – ove la moglie è uscita perdente anche in
merito alla pretesa pecuniaria per la liquidazione del regime matrimoniale –
quanto in appello. Con le osservazioni all’appel-lo la convenuta ha introdotto
una richiesta di provvigione ad litem (fr. 3500.–), subordinatamente di
assistenza giudiziaria. Il marito avversa la provvigione con l’argomento che
del suo patrimonio di fr. 50 000.– (il 17 maggio 1993), ridottosi in pendenza
di causa a fr. 33 000.– (valuta 16 febbraio 1994), è ora di soli fr. 4443.20.
L’obbligo di corrispondere una
provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese
legali di una separazione o di un divorzio discende dall’art. 159 CC,
rispettivamente dall’art. 163 CC (la dottrina è divisa: per la prima soluzione,
ma non senza riserve Bräm in: Zürcher
Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 seg. ad art. 159 CC e Hinderling/Steck, op. cit., pag. 551 segg.; per la seconda: Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband
1991, nota 260 ad art. 145 CC). L’assistenza gratuita dello Stato è puramente
sussidiaria (Bühler/Spühler, op.
cit., nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm, op. cit., nota 138 ad art. 159
CC; ZR 90/ 1991 pag. 259 n. 82). A suo tempo, con decreto del 23 dicembre 1992,
il Pretore aveva condannato il marito a versare alla moglie una provvigione ad
litem di fr. 1500.– (rispetto ai fr. 3000.– richiesti). La moglie non ha
più avanzato domande analoghe né risulta – contrarimente a quanto asserisce il
marito (osservazio-ni del 10 novembre 1995, pag. 2) – essere stata posta in
seguito al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
In sede di appello la
provvigione richiesta potrebbe giustificarsi, ancorché l’importo di fr. 3500.–
appaia esagerato per la sola stesura delle osservazioni al ricorso. Che la
moglie non fosse in grado, per altro, di affrontare le spese derivanti dal
procedimento in appello non è contestato nemmeno dal marito. Questi sostiene di
non poter versare alcunché, ma appare poco verosimile ch’egli abbia consumato
oltre fr. 45 000.– in due anni solo per onorare i propri obblighi di
mantenimento, tanto più che i contributi fissati dal primo giudice in via
provvisionale erano lievemente inferiori a quelli stabiliti nella sentenza
odierna (fr. 1835.– mensili complessivi dal 1° novembre 1992, portati a fr.
1958.– dal 1° gennaio 1993). Resta il fatto che sarebbe iniquo esporre la
moglie, già in condizioni di grave ristrettezza, al rischio di incassi infruttuosi.
Si giustifica pertanto di ammettere quest’ultima al beneficio dell’assistenza
giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio della sua legale. Sotto il
profilo dell’art. 157 CPC si potrebbe fors’anche opinare circa la parvenza di
buon diritto, ma non bisogna dimenticare che davanti al Pretore essa era uscita
vincente su quasi tutta la linea e che la resistenza in appello alle domande
del marito era parzialmente giustificata.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
-
La petizione è parzialmente accolta, nel senso che
il matrimonio contratto il __________ 1979 ad __________ -__________ fra
__________ __________ (1956) e __________ __________ nata __________ (1957) è
sciolto per divorzio.
-
La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di
fr. 100.– relative all’azione principale sono poste per un mezzo a carico dell’at-tore
e per un mezzo a carico della convenuta, compensate le ripetibili.
-
La riconvenzione è parzialmente accolta, nel senso
che __________ __________ è condannato a versare a __________ __________
__________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare
di fr. 910.– mensili per sé (art. 152 CC) e uno di fr. 1060.– mensili a favore
del figlio __________ (compreso l’assegno familiare).
I contributi alimentari sono riferiti all’indice
nazionale dei prezzi al consumo del mese di giugno 1995 e saranno adeguati il
1° gennaio di ogni anno in base all’indice del mese di novembre precedente. Il
debitore è liberato da tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo
stipendio non ha beneficiato appieno – o non ha beneficiato affatto – di
adeguamenti al rincaro.
-
(Invariato)
-
(Annullato)
-
(Invariato)
-
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di
fr. 100.– relative alla riconvenzione sono poste per un mezzo a carico dell’attri-ce
riconvenzionale e per un mezzo a carico del convenuto riconvenzionale, compensate
le ripetibili.
II. __________ __________ __________ è ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________ -__________, __________.
III. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
800.–
b) spese fr.
50.–
fr.
850.–
sono posti per un mezzo a carico
dell’appellante e per un mezzo a carico dell’appellata (e per essa, al
beneficio dell’assisten-za giudiziaria, a carico dello Stato). Le ripetibili
sono compensate.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________
-__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la Prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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