AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.238
Data decisione, Autorità:
16.04.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00238
Lugano
16 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..___ (azione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con petizione del 15 marzo 1988 da
__________, nata __________, __________ __________. __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________. __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 agosto 1995
di __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 giugno 1995 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1945) e __________ nata __________ (1942) si sono uniti in matrimonio il
__________ 1969 a __________. Dalla loro unione sono nati i figli __________ e
__________ (1969) e __________ (1971). Il marito è titolare di uno studio
__________ a __________; la moglie, nurse di formazione, si è essenzialmente
occupata dell’economia domestica. Un primo tentativo di conciliazione chiesto
dalla moglie è fallito il 1° dicembre 1981, ma la successiva causa di separazione
è stata stralciata dai ruoli il 27 luglio 1987 dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud in seguito a perenzione processuale.
B. Il 31 luglio 1987
__________ __________ ha instato per un secondo tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 18 agosto 1987. Con petizione del 15 marzo 1988 __________
__________ ha postulato la pronuncia della separazione per tempo indeterminato
e, in particolare, un contributo alimentare per sé e la figlia __________ di
fr. 3’000.– mensili oltre a fr. 630’000.– in liquidazione del regime dei beni.
Nella sua risposta del 22 giugno 1988 __________ __________ ha aderito alla
domanda di separazione, ha negato qualsiasi contributo alimentare alla moglie e
ha offerto un imprecisato importo in liquidazione del regime dei beni. Nei
successivi allegati le parti hanno ribadito le rispettive tesi e domande.
C. Ultimata
l’istruttoria i coniugi hanno presentato entrambi un memoriale conclusivo. La
moglie ha confermato la richiesta di separazione e ha precisato in fr. 3’570.–
mensili (subordinatamen-te in fr. 4’170.–) il contributo alimentare per sé e in
fr. 395’481.50 l’importo per la liquidazione del regime dei beni. Il marito ha
riaffermato la sua adesione alla domanda di separazione, ma senza contributo
alimentare per la moglie, e ha offerto fr. 239’524.75 per la liquidazione del
regime matrimoniale. Il dibattimento finale si è svolto il 23 maggio 1991.
D. Statuendo il 7 giugno
1995, il Pretore ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato,
obbligando __________ __________ a stanziare alla moglie un contributo
alimentare indicizzato di fr. 3’070.– mensili e a versarle l’importo di fr.
317’863.10 a titolo di liquidazione del regime dei beni. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 10’000.–, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza
citata __________ __________ ha presentato il 29 agosto 1995 un appello in cui
chiede che il contributo alimentare per la moglie sia fissato in fr. 1’931.40
mensili e che l’importo in liquidazione del regime dei beni sia ridotto a fr.
230’065.35. Nelle sue osservazioni dell’11 ottobre 1995 __________ __________
propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia della
separazione non è oggetto di appello ed è passata in giudicato. Litigiosi sono
l’ammontare del contributo alimentare a favore della moglie e l’importo in
liquidazione del regime dei beni. Il Pretore, accertato il reddito del marito
in fr. 8’420.– e quello della moglie in fr. 1’500.– mensili, ha determinato i
fabbisogni in fr. 3’740.– mensili per il marito e in fr. 2’960.– per la moglie
e ha fissato in fr. 3’070.– il contributo a favore di quest’ultima.
L’appellante sostiene che nella determinazione del reddito della moglie il
Pretore avrebbe dovuto computare il reddito della sostanza spettante alla
stessa in seguito alla liquidazione del regime dei beni.
- Nel calcolo del
contributo alimentare determinante è l’accerta-mento del reddito globale della
famiglia. Questo comprende tutte le entrate: oltre allo stipendio, quindi,
anche il reddito della sostanza (DTF 115 II 314 consid. 3a; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage
et le divorce, Berna 1995, n. 722 pag. 144; Rep. __________ pag. __________1;
__________pag. __________). Nella fattispecie il Pretore ha riconosciuto alla
moglie fr. 317’863.10 a titolo di liquidazione del regime dei beni; tenuto
conto del fatto che, come si vedrà in appresso, l’appello del marito
sull’ammontare della liquidazione deve essere respinto, tale importo va
considerato per determinare il reddito della sostanza muliebre.
Per quel che concerne il
tasso di interesse, è notorio che negli ultimi anni si è verificato un notevole
calo del saggio e che un reddito del 5% (come postulato dall’appellante) non è
più realizzabile nemmeno a medio termine. Si giustifica pertanto di riconoscere
un tasso d’interesse del 3.5%, che è il massimo ottenibile oggi impiegando il
capitale, a medio termine appunto, con un investimento sicuro, onde il reddito
presunto del capitale (fr. 317’863.–) è di fr. 930.–. Il reddito complessivo della
moglie è quindi valutabile in fr. 2’430.– (fr. 1’500.– dal lavoro e fr. 930.–
dalla sostanza).
-
Il marito chiede
inoltre che l’onere di locazione riconosciuto dal Pretore alla moglie, (fr.
1’560.–), sia ridotto a fr. 1’200.–. A ragione. Intanto il primo giudice ha
attribuito all’appellante l’abitazione di __________ __________ __________, di
modo che l’onere di fr. 1’560.– riconosciuto da questa Camera con sentenza del
18 febbraio 1993 (inc. /) appare superato. Inoltre
l’appellata, nelle conclusioni del 23 maggio 1991, ha espressamente richiesto
l’importo di fr. 1’200.– nel caso in cui fosse stata costretta a lasciare
l’abitazione coniugale (conclusioni, pag. 6 in alto), circostanza che si è poi
avverata. Ciò posto, e tenuto conto del principio della parità di trattamento,
si giustifica di inserire nel fabbisogno della moglie l’importo di fr. 1’200.–
per l’onere di alloggio. Quanto al calcolo del contributo alimentare a favore
della moglie, si rinvia al considerando 6.
-
L’appellante
contesta inoltre la liquidazione del regime matrimoniale. Il Pretore, constatato
che lo scioglimento era retto dal previgente diritto dell’unione dei beni, ha determinato
in fr. 953’589.25 la sostanza coniugale netta e ha riconosciuto alla moglie fr.
317’863.10. Egli ha accertato, in particolare, che il marito era proprietario
delle particelle n. __________, __________ e __________RFD di __________ in ragione
di un mezzo, e ha stabilito in fr. 55’695.55 l’ammontare dei conti bancari intestati
allo stesso. L’appellante ribadisce che, contrariamente a quanto stabilito dal
Pretore, i fondi n. __________, __________e __________ RFD di __________ sono
di sua proprietà solo in ragione di un quarto, mentre l’altro quarto è a lui
intestato fiduciariamente per conto del fratello. L’argomentazione non può
essere condivisa.
In concreto è vero che
__________ __________, fratello dell’appel-lante, ha dichiarato di avere
ricevuto negli anni 1980/81 metà della quota di proprietà appartenente
all’appellante a tacitazione delle prestazioni da egli fornite come tappezziere
nella casa situata sulla particella n. __________ (deposizione del 6 dicembre
1990), ma ciò non permette ancora di sovvertire la presunzione dell’art. 656
cpv. 1 CC. Intanto non è contestato che a registro fondiario le particelle n.
__________, __________e __________RFD di __________ sono sempre intestate per
metà a __________ __________ e per metà all’appellante (cfr. estratti allegati
alla perizia). Inoltre nemmeno risulta l’entità dell’ intervento effettuato dal
fratello: considerato un valore della quota di fr. 1’015’000.– (perizia, pag.
10), la controprestazione concessa dall’appellante e corrispondente alla metà
del valore della proprietà, appare decisamente superiore alle prestazioni
fornite dal fratello (posa di pavimenti, moquette e tapparelle: deposizione
__________ __________). Infine non risulta, né è stato indicato, che il
fratello partecipi alle spese di manutenzione dell’immobile e paghi gli oneri
ipotecari e fiscali connessi alla proprietà. L’appellante, pur avendo
rivendicato con le conclusioni l’inserimento nel passivo coniugale, a carico degli
immobili di __________, di fr. 6’300.– a titolo di imposta latente per la sua
pretesa quota di un quarto, non ha contestato in questa sede l’importo ammesso
dal Pretore per questa voce, di fr. 13’000.–, corrispondente alla quota di
proprietà di un mezzo. In siffatte circostanze la dichiarazione di __________
__________i, in mancanza di altri indizi attendibili, non è idonea a dimostrare
l’inesattez-za dell’iscrizione a registro fondiario, che rimane determinante (art.
9 CC). L’appellante deve quindi essere ritenuto proprietario in ragione di un
mezzo delle particelle n. __________, __________e __________RFD di __________.
Si aggiunga che la liquidazione del regime soggiace alle cessate norme
dell’unione dei beni (art. 9d cpv. 2 e 3 tit. fin. CC), di modo che
l’argomentazione dell’appellante secondo cui l’acquisizione della comproprietà
di un mezzo del fondo in oggetto non è avvenuta a titolo oneroso e non
rientrerebbe quindi nella categoria dei beni patrimoniali non può essere
condivisa, già per il fatto che egli non ha mai preteso prima d’oggi che tale
bene fosse un apporto (art. 195 cpv. 1 vCC; conclusioni, pag. 9). L’appello, su
questo punto, è destituito di fondamento.
- L’appellante chiede
inoltre di ridurre a fr. 29’501.55 il saldo dei conti bancari, stabilito dal
Pretore in fr. 55’695.50. In particolare egli sostiene che il conto presso la
__________ __________ __________ __________ ammonta a soli fr. 14’349.–.
a) Contrariamente
all’attuale regime della partecipazione agli acquisti, per il quale in caso di
divorzio lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione,
applicabile nella fattispecie, dell’istanza (art. 204 cpv. 2 CC), nel regime
dell’unione dei beni applicabile in concreto ai fini della liquidazione
patrimoniale, era determinante il momento in cui il divorzio acquisiva forza di
giudicato (Rep. __________pag. __________con riferimenti; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar,
n. 66 ad art. 154; Knapp, Le régime
matrimonial de l’union des biens, Neuchâtel 1956, pagg. 290 e 291). Per ragioni
procedurali la situazione patrimoniale era però quella che risultava al termine
dell’istruttoria di causa, ossia al momento ultimo in cui le parti e il giudice
potevano accertare la fattispecie (Rep. __________ pag. __________). Eventuali
aumenti o diminuzioni del patrimonio coniugale che intervenivano pendente causa
influivano quindi direttamente sulla sostanza coniugale e, di conseguenza,
sulla liquidazione. Non esisteva a favore del coniuge, in specie, un diritto a
che la sostanza coniugale rimanesse intatta pendente causa (Bühler/Spühler, op. cit. n. 70 ad art.
154), a meno che il marito, in una situazione di evidente abuso, cagionasse una
diminuzione della stessa.
b) Dal
fascicolo processuale risulta che all’inizio della causa il saldo del conto deposito
intestato al marito presso la __________ __________ __________ __________ di
__________ ammontava a fr. 40’543.– (doc. 4). Al 31 dicembre 1990 il medesimo
conto presentava un attivo di fr. 14’349.– (doc. 4.1). Il marito ha giustificato
tale diminuzione con il pagamento di imposte (doc. 8). Nella fattispecie la
nuova situazione è stata indicata nel memoriale conclusivo del 22 maggio 1991,
al quale è stato allegato l’estratto bancario (doc. 4.1). Ora, ancorché il
diritto federale non impedisca la presentazione di nuove allegazioni e
l’assunzione di nuove prove nell’ambito di un rinvio alla corte cantonale (DTF
69 II 213), la procedura è retta dal diritto cantonale, in particolare per quel
che riguarda la ricevibilità di prove e fatti nuovi. Anzitutto in appello è
esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti e prove (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Inoltre l’art. 78 cpv. 2 seconda frase CPC prescrive che i mezzi di prova
devono essere addotti unitamente ai fatti (ossia con gli allegati preliminari:
cpv. 1). In sede conclusiva alle parti non è più concesso di addurre nuove
prove (Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile annotato, n. 6 ad art. 78), ragione per cui il Pretore non ha
tenuto conto del nuovo documento. Spettava al convenuto, se mai, postularne
l’assunzione nelle modalità previste dalla legge. Invano egli invoca l’art. 420
CPC, che non è destinato a supplire a deficienze probatorie delle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art.
420). Si aggiunga che la motivazione addotta a sostegno della diminuzione
dell’attivo del conto bancario non può essere seguita. Le bollette relative
agli oneri fiscali del 1990, per altro pure prodotte in maniera non conforme al
codice, non risultano essere state solute e, tenuto conto dei termini di pagamento,
esse si riferiscono se mai al periodo precedente l’estratto bancario in
questione. L’appello è su questo punto nuovamente infondato.
- La conferma
dell’importo di fr. 317’863.10 accordato alla moglie a titolo di scioglimento
del regime matrimoniale fa sì, come si è visto in precedenza (__________.
__________), che l’appellata disponga di un reddito della sostanza di fr. 930.–
mensili. In conclusione il quadro patrimoniale relativo al contributo
alimentare appare il seguente:
reddito
del marito: fr. 8’420.–
reddito
della moglie: fr. 2’430.–
fr.
10’850.–
fabbisogno
marito: fr. 3’740.–
fabbisogno
moglie: fr. 2’600.–
fr.
6’340.–
eccedenza: fr.
4’510.–
contributo
per la moglie:
fr. 2’430.– ./. fr. 2’600.– + fr. 2’255.– = fr. 2’425.– mensili.
L’appello deve essere
accolto entro questi limiti.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene
parziale vittoria sull’ammontare del contributo alimentare, ma soccombe integralmente
sulla liquidazione del regime dei beni. Ciò posto si giustifica di porre a suo
carico tre quarti degli oneri di questa sede, con l’obbligo di rifondere alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Non si giustifica per
contro una diversa ripartizione del pronunciato sulle spese di prima sede,
l’esito dell’appello non incidendo in maniera rilevante sul complesso dei punti
litigiosi davanti al Pretore.
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata è così riformato.
__________ __________ verserà a __________ __________ a titolo
di pensione alimentare per quest’ultima, anticipatamente entro il 1° di ogni
mese, l’importo di fr. 2’425.–. Tale contributo sarà aggiornato all’inizio di
ogni anno all’indice del costo della vita con indice base quello del gennaio
1991.
Per il resto la sentenza
rimane invariata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
4’950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
5’000.–
sono
posti per tre quarti a carico dell’appellante e per il resto a carico dell’appellata.
__________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 3’000.– a
titolo di ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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