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11.1995.234 ΓÇó Standing to appeal refusal of interdiction application
11.1995.234Outro Tribunal11 de ago. de 1995Inadmissible
The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the father could not appeal the refusal of an interdiction request because he had not been the first-instance applicant. The application had been brought by the tutelary delegation of the municipality of domicile, and only that party and the interdicendo were parties to the lower proceedings. The court therefore declared the appeal inadmissible under the simplified procedure. Despite inadmissibility, it ordered that no court costs or fees be levied, considering the appellant’s good faith and the erroneous notification of the first-instance decision.
Arts. 372, 373, 378 CC; Art. 66 RTC; standing to appeal the refusal of an interdiction request. In interdiction proceedings, the right to appeal belongs only to the party that acted as applicant in first instance; a person who merely had an independent substantive entitlement to request interdiction, but did not file the application, is not a party to the proceedings and lacks standing against the refusal decision (consid. 1). Where the appeal is therefore inadmissible, the court may dispose of it summarily under Art. 313bis CPC. Costs may exceptionally be waived if the appellant was induced in good faith by an improper notification of the lower-court decision (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.234
Data decisione, Autorità: 11.08.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00234
Lugano 11 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso inoltrato il 24 luglio 1995 da
__________, __________,
contro
la decisione 13 luglio 1995 del
__________ __________, __________ __________ __________, __________,
con la quale è stata respinta l’istanza presentata il 26 aprile 1995 dalla Delegazione tutoria di __________ per ottenere l’interdizione di __________ __________;
Ritenuto
in fatto:
che il 26 aprile 1995 la Delegazione tutoria di __________ ha presentato istanza di interdizione nei confronti di __________ __________, in applicazione dell’art. 369 CC;
che dopo audizione dell’interdicendo e del padre __________ __________ la __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ha respinto l’istanza con decisione 13 luglio 1995, ritenendo che nella fattispecie fosse sufficiente una curatela di amministrazione ai sensi dell’art. 393 n. 2 CC;
che __________ __________, cui è stata intimata la decisione, è insorto il 24 luglio 1995, chiedendo la pronuncia dell’interdizione, solo strumento per un intervento curativo;
che il ricorso non è stato intimato alla Divisione degli interni;
Considerato
in diritto:
che l’istanza di interdizione può essere presentata dall’interdicendo stesso (art. 372 CC), dall’autorità tutoria del luogo di attinenza (art. 378 cpv. 1 CC) e dai beneficiari, rispettivamente dai debitori di prestazioni di assistenza tra parenti (art. 328 CC) e, nel diritto ticinese, anche dalla Delegazione tutoria del Comune di domicilio (art. 66 cpv. 1 Regolamento sulle tutele e le curatele, RTC);
che l’istante ha la qualità di parte nella procedura di interdizione (Schnyder/Murer, Commentario bernese, 3a ed., 1982, n. 14, 84, 97 ad art. 373 CC; DTF 112 II 484) e può ricorrere alle autorità cantonali, a condizione che il ricorso sia rivolto contro una decisione che ha respinto la sua istanza di interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100 e 116 ad art. 373 CC);
che nella fattispecie il gravame è appunto rivolto contro una decisione che respinge l’istanza di interdizione;
che tuttavia l’istanza non è stata presentata dal ricorrente, padre dell’interdicendo e quindi di principio legittimato a proporre l’interdizione (art. 328 CC, 66 cpv. 1 RTC), ma dalla Delegazione tutoria del Comune di __________;
che pertanto parti nella procedura di prima sede erano solo la Delegazione tutoria, istante, e __________ __________;
che quindi __________ __________, non avendo inoltrato egli medesimo l’istanza non può ricorrere contro la decisione sull’interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100 e 171 ad art. 373 CC);
che di conseguenza il suo ricorso sfugge ad un esame sul merito e può essere evaso con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC;
che comunque egli potrà sempre presentare istanza di interdizione, qualora la curatela di amministrazione si rivelasse insufficiente per la protezione del figlio;
che non si giustifica in concreto, nonostante l’improponibilità del ricorso, di prelevare tasse e spese a carico del ricorrente, che è stato indotto in buona fede a presentare gravame, essendogli stata notificata, a torto, la decisione di reiezione dell’istanza;
che infatti, contrariamente alla decisione di nomina del tutore, che deve essere comunicata anche ad altri interessati (art. 26 RTC), la decisione sull’istanza di interdizione deve essere notificata solo alle parti (art. 76 RTC), ossia, nel caso concreto, alla Delegazione tutoria di __________ e all’interdicendo;
che si prescinde inoltre dall’assegnazione di ripetibili già per il fatto che il ricorso non è stato notificato alla __________ __________ __________;
Per questi motivi,
pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione :
__________ __________, __________
__________ __________ __________, __________ __________ __________, __________
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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