AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.23
Data decisione, Autorità:
22.06.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00023
Lugano
22 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
(servitù di sorgente e di passo) promossa con petizione 9 settembre 1987 dal
Comune
__________, __________,
(rappresentato
dal Municipio e patrocinato dall’avv. __________
__________,
__________)
contro
e __________ __________,
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto l’appello 16 gennaio 1995 di __________ e __________
__________ contro la sentenza emessa il 7 dicembre 1994 dal Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 2;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il
Comune di __________ è proprietario della particella n. __________RFP di
__________ e i coniugi __________ e __________ __________ lo sono del fondo
contiguo, n. __________4. Sul medesimo si trova una sorgente, che fin dal 1945
è stata utilizzata per l’approvvigionamento di acqua potabile della frazione
denominata __________ del Comune di __________. L’acqua che sgorga dalla
sorgente è raccolta in un bacino posto sul fondo di proprietà del Comune, fino
al 1985 appartenente al Consorzio Acquedotto __________.
B. Il
9 novembre 1987 il Comune di __________ ha convenuto __________ e __________
__________ davanti il Pretore di Lugano, Sezione 2, postulando l’accertamento
dell’acquisizione per prescrizione straordinaria di una servitù prediale di
captazione di acqua sorgiva con relativo diritto di passo per accesso e manutenzione,
a carico della particella n. __________e a favore della numero __________RFP di
__________. In via subordinata l’attore ha chiesto la concessione di una servitù
prediale di captazione di acqua sorgiva con relativo diritto di passo per accesso
e manutenzione a favore, rispettivamente a carico dei fondi citati, dietro
versamento di un’indennità da stabilire in sede istruttoria.
C. Nella
risposta del 10 febbraio 1988 __________ e __________ __________ hanno proposto
l’integrale reiezione della petizione, non opponendosi tuttavia
all’accoglimento della richiesta subordinata, sempreché fosse riconosciuta loro
la piena indennità per i diritti da concedere – se del caso – al fondo
dell’attore.
D. Il
13 giugno 1988 ha avuto luogo l’udienza preliminare, nella quale le parti hanno
mantenuto le rispettive domande e notificato i mezzi di prova. Su richiesta
dell’attore il Pretore ha ordinato l’allestimento di una perizia volta ad
accertare l’indennità da riconoscere ai convenuti secondo la richiesta
subordinata.
Conclusa
l’istruttoria, l’attore ha presentato il 5 febbraio 1992 le conclusioni
scritte, con le quali ha offerto fr. 6’000.– a titolo di indennità per la
concessione delle note servitù. I convenuti hanno invece rinunciato a inoltrare
un memoriale conclusivo. Al dibattimento finale dell’11 febbraio 1992 le parti
hanno confermato le proprie richieste. In tale occasione il Pretore ha
formulato una proposta transattiva, che non è stata accettata.
E. Con
sentenza del 7 dicembre 1994 il Pretore, dopo aver negato l’acquisizione della
servitù di fontana necessaria per prescrizione acquisitiva, ha accolto la
richiesta subordinata dell’attore e ha concesso una servitù prediale di
captazione di acqua sorgiva necessaria con relativo diritto di passo per
accesso e manutenzione a favore della particella n. __________RFP di __________
e a carico della numero __________, ordinando all’Ufficio del registro
fondiario di procedere all’iscrizione dei citati diritti. Inoltre ha stabilito
in fr. 6’000.– l’indennità a favore dei convenuti e ha ripartito tra le parti
la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese in ragione di metà ciascuna,
ponendo le spese peritali integralmente a carico dei convenuti, pure condannati
a rifondere alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili.
F. __________
e __________ __________ sono insorti il 16 gennaio 1995 con un appello volto a
ottenere – in aggiunta all’indennità riconosciuta loro dal Pretore – l’importo
di fr. 0.20 al m3 per l’acqua che eccede la portata media di 5256 m3
l’anno, con l’obbligo per l’attore di istallare un contatore entro la
data da stabilire dalla I Camera civile del Tribunale d’appello. Essi hanno
inoltre chiesto che la tassa di giustizia di fr. 800.– e tutte le spese,
comprese quelle peritali, siano poste a carico del Comune, pure tenuto a
rifondere loro fr. 1’500.– per ripetibili di prima istanza.
G. Nelle
osservazioni del 16 febbraio 1995 il Comune di __________ ha proposto di
respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerato
in diritto:
- L’art.
710 cpv. 1 CC stabilisce che qualora manchi a un fondo l’acqua necessaria per
la casa e le sue dipendenze e non sia possibile condurvela da altro luogo senza
un lavoro e una spesa sproporzionati, il proprietario può chiedere che il
vicino gli ceda, dietro completa indennità, una parte della sorgente o fontana,
di cui egli possa privarsi senza detrimento dei propri bisogni. In concreto il
diritto all’ottenimento della fontana necessaria – chiesto dal comune in via
subordinata e accolto dal Pretore – è pacifico; litigioso è l’ammontare della completa
indennità prevista dall'art. 710 cpv. 1 CC.
a) Quale
indennità per la concessione della servitù di captazione di acqua sorgiva con
relativo diritto di passo per accesso e manutenzione, il Pretore ha
riconosciuto ai convenuti l’importo di complessivi fr. 6’000.–, di cui fr.
5’500.– per il diritto di captazione dell’acqua e fr. 500.– per il diritto di
passo, facendo proprie le conclusioni del perito giudiziario (perizia, pagg.
13–19). Quest’ultimo ha ottenuto l’importo di fr. 5’500.– operando una media
tra il sistema di calcolo tradizionale, che fissava il valore della
sorgente in fr. 3’000.–(perizia pag. 13–17) e quello a reddito, che dava
un valore di fr. 8000.– (perizia pag. 17).
b) Con
l’appello i convenuti chiedono che, in aggiunta all’indennità stabilita dal
Pretore, siano loro riconosciuti fr. 0.20 al m3 per l’acqua che
eccede la portata media della sorgente, accertata dal perito in 5256 m3 l’anno,
e che al convenuto sia fatto ordine di installare un contatore entro un termine
da stabilire dalla I Camera civile. Essi contestano le valutazioni
dell’esperto, sostenendo che la loro sorgente fornisce normalmente un
quantitativo d’acqua superiore a quello accertato dal perito sulla base di misurazioni
effettuate nell’anno 1990, caratterizzato dalla siccità, per il quale avrebbero
diritto a essere adeguatamente retribuiti.
c) La
completa indennità garantita dall'art. 710 cpv. 1 CC va determinata, per
diritto federale, secondo i principi vigenti in materia espropriativa: chi
ottiene il diritto a una fontana necessaria deve rifondere al convenuto il
pregiudizio patrimoniale arrecatogli per il fatto di imporgli la tolleranza del
prelievo d’acqua, in restrizione del diritto di proprietà (Scherrer in: Zürcher Kommentar, 2a edizione,
nota 6 ad art. 709–710 CC con rinvio alla nota 10 ad art. 691–692–693 CC) Se da
un lato quindi l’indennità non si esaurisce nel risarcire al proprietario il
minor valore del fondo gravato (cfr. art. 9 cpv. 3 CPC), dall’altro essa
consiste unicamente in una prestazione in capitale, nel senso che il proprietario
del fondo gravato non può pretendere né un risarcimento in natura né una rendita
periodica (Scherrer, loc. cit.). Nella fattispecie
il perito ha illustrato chiaramente i criteri su cui si fonda il calcolo
dell’indennità da lui svolto, precisando in sede di delucidazione orale che
decisiva è la portata minima della sorgente e non quella massima (verbale del 3
maggio 1991). Egli non ha quindi annesso grande importanza al fatto che nel
1990 si sia registrato un prolungato periodo di siccità, poiché rilevante è – a
suo avviso – non la media annua, bensì la portata della sorgente nei periodi di
precipitazioni minime, rispettivamente la durata dei periodi di secca.
Ora,
in linea di principio il giudice non è vincolato all’opinione di un perito
(art. 253 CPC). In campo tecnico nondimeno egli può scostarsi dalle conclusioni
di un esperto giudiziario solo in presenza di motivi validi, quando cioè gli
altri mezzi di prova e le allegazioni delle parti lascino sussistere seri dubbi
sull’esito delle risultanze peritali (cfr. DTF 118 Ia 145 consid. 1c; Rep. 1989
__________consid. 2 con richiami). Gli appellanti contrappongono all’opinione
del perito un proprio criterio di valutazione (quello della portata media della
sorgente, se non della portata effettiva da rilevare mediante un contatore), ma
non pretendono che il perito abbia disatteso i principi applicabili in casi
analoghi secondo il diritto espropriativo. Trattandosi di un’eminente questione
tecnica, del resto, il Pretore non poteva trascurare le risultanze della
perizia se non fondandosi su altri elementi di valutazione, desumibili dagli atti
e di sicura pertinenza. Ma dagli atti non emerge alcunché: anzi, sull’esito
della perizia gli appellanti non hanno ritenuto di esprimersi neppure al
dibattimento finale (verbale dell’11 febbraio 1992). Per di più, nella misura
in cui essi pretendono ora un’indennità variabile secondo la reale portata
della sorgente, essi postulano sostanzialmente una rendita non prevista
dall'art. 710 cpv. 1 CC. Ne segue che a giusta ragione il Pretore si è attenuto
all’esito del referto peritale. In proposito l’appello deve quindi essere
respinto.
2.a) Gli
appellanti censurano inoltre la decisione del primo giudice di porre a loro
carico i costi della perizia e metà degli oneri processuali, e chiedono il
riconoscimento di fr. 1’500.– per ripetibili. Essi rilevano che la domanda
principale è stata respinta e che solo la domanda subordinata dell’attore, da
loro non contestata, è stata accolta dal primo giudice, sicché quest’ultimo
avrebbe dovuto accollare gli oneri processuali al Comune e accordare loro
congrue ripetibili. La censura è fondata.
b) Giusta
l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra
le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che in caso
di soccombenza reciproca egli le può ripartire parzialmente o per intero fra le
parti (cpv. 2). Fra gli oneri processuali rientrano le spese peritali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, art. 148 CPC n. 44; Walder–Bohner,
Zivilprozessrecht, 3a ed. 1983, pag. 411 n. 3; Habscheid, Droit judiciaire privé
suisse, pag. 275).
c) L’attore
è risultato soccombente nella domanda principale, volta all’accertamento
dell’acquisizione di una servitù di captazione d’acqua sorgiva con relativo
diritto di passo per accesso e manutenzione per prescrizione acquisitiva
straordinaria. Il Pretore ha invece accolto la domanda subordinata, concedendo
le servitù contro pagamento di un’indennità, di modo che su questo punto il
Comune non può essere considerato perdente. Nella risposta di causa i convenuti
hanno dichiarato di aderire alla richiesta subordinata, sempreché fosse loro
riconosciuta la piena indennità prevista dagli articoli 710 cpv. 1 e 694 cpv. 1
CC, postulando tuttavia nelle richieste di giudizio la reiezione integrale
della petizione. La parte appellata contesta pertanto l’adesione dei convenuti
alla domanda subordinata prevalendosi del tenore letterale delle domande a
giudizio da loro formulate. Tale quesito può tuttavia rimanere irrisolto, non
essendo rilevante ai fini del giudizio, come si vedrà di seguito.
d) Il
diritto di fontana necessaria si apparenta, per quel che concerne la procedura
e le condizioni relative alla piena indennità, al passo necessario (Scherrer, op. cit., nota 19 ad art. 710 CC).
Giurisprudenza e dottrina hanno avuto modo di precisare che nell’ambito del
riconoscimento di diritti necessari – come appunto nella fattispecie (art. 710
e 694 CC) – occorre riferirsi per la ripartizione delle spese giudiziarie ai
principi validi nel diritto espropriativo, la concessione di tali diritti
avendo effetti paragonabili a un’espropriazione (Meier–Hayoz, Commentario bernese, art. 694 CC n. 69; JdT 1960
168; DTF 85 II 402). Di principio, quindi, l’attore sopporta le tasse e spese
giudiziarie, così come le ripetibili alla parte convenuta, anche in caso di
accoglimento della sua azione (Caroni, Der Notweg,
Berna 1969, pag. 115), salvo eccezioni che non ricorrono nel caso concreto.
Ne
discende che gli oneri processuali, comprensivi delle spese peritali, e le
ripetibili devono essere posti a carico del Comune, indipendentemente dal suo
grado di soccombenza. Su questo punto l’appello deve pertanto essere accolto e
il giudizio impugnato riformato. Di conseguenza le spese peritali, la tassa di
giustizia di fr. 800.– e le ripetibili sono poste a carico dell’attore, che
rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili di prima sede.
- Spese
e ripetibili in questa sede seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto
l’esito dell’appello, che è stato accolto solo parzialmente, si giustifica porre
gli oneri processuali a carico degli appellanti in solido per 1/4 e a carico
dell’appellato per 3/4. Quest’ultimo rifonderà inoltre alla controparte
un’indennità per ripetibili ridotte di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. L’appello
è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:
- La tassa
di giustizia, fissata in fr. 800.– e le spese, comprese quelle peritali, sono
poste a carico dell’attore, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili.
Per
il resto la sentenza impugnata rimane invariata
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 310.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 360.–
sono
posti a carico degli appellanti per 1/4 e della parte appellata per i 3/4
rimanenti. Il Comune di __________ rifonderà inoltre alla controparte l’importo
di fr. 750.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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