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Numero d'incarto:
11.1995.224
Data decisione, Autorità:
11.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00224
Lugano
11 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella causa n. __________ (divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione 13 gennaio 1995 da
__________, nata __________
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto
cautelare del 19 giugno 1995 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale
dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev'essere
accolto l'appello del 27 giugno 1995 presentato da __________ __________ contro
il decreto cautelare emesso il 19 giugno 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle
spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________ (1955) e __________ nata __________ __________ (1955) si sono
sposati il __________ 1983 a __________. Dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi vivono separati dalla primavera 1994: il marito è rimasto nella
dimora coniugale e la moglie si è trasferita altrove, prendendo in locazione un
appartamento. __________ __________ è azionista e presidente della __________
__________. __________, impresa di pittura con sede a __________; la consorte è
insegnante di scuola elementare, incaricata a metà tempo.
B. In data 3 giugno
1994 __________ __________ ha instato per l'esperimento di conciliazione,
decaduto infruttuoso il 20 giugno seguente. Contestualmente essa ha presentato
un'istanza per l'adozione di misure cautelari tendente, fra l'altro, alla condanna
del marito al pagamento di un contributo alimentare mensile anticipato di fr.
4'850.– dal 1° marzo 1994. Con decreto cautelare del 30 settembre 1994 il Pretore
ha stabilito il versamento di un contributo alimentare di fr. 1'833.– per i
mesi di marzo/aprile/maggio 1994, di fr. 2'833.– per i mesi di giugno/settembre
1994 e di fr. 2'833.– a partire dal 1° dicembre 1994, ritenuto che in ottobre e
novembre nulla era dovuto.
C. Il 13 gennaio 1995
la moglie ha presentato la petizione di divorzio, postulando un contributo
alimentare di fr. 2'833.– mensili, indicizzato a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla sentenza. La causa di merito si trova attualmente allo stadio
della replica.
D. Il 10 marzo 1995
__________ __________ ha chiesto al Pretore di ridurre a fr. 500.– mensili il
contributo provvisionale dovuto alla moglie, retroattivamente al 1° gennaio
1995. Egli sostiene che a causa delle difficoltà finanziarie in cui versa la ditta
__________ __________. __________, dal 1° gennaio 1995 il suo salario ha subito
una diminuzione di circa fr. 2'000.–. All'udienza di discussione svoltasi il 23
marzo 1995 la moglie si è opposta alla richiesta formulata dal marito,
definendo la suddetta riduzione dello stipendio "strumentale".
Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 13 giugno 1995 il marito ha
esteso la propria domanda alla soppressione totale del contributo. Entrambe le
parti hanno prodotto un riassunto scritto ai sensi dell’art. 119bis CPC.
E. Statuendo il 19
giugno 1995 il Pretore ha respinto l'istanza del marito, ritenuto come la
modifica salariale avvenuta non abbia mutato in maniera rilevante la situazione
finanziaria globale dei coniugi. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese
sono state poste a suo carico, con l' obbligo di rifondere alla moglie fr.
1'200.– per ripetibili.
F. Contro tale
decreto __________ __________ è insorto con appello del 27 giugno 1995 in cui
propone, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma del
querelato giudizio nel senso di liberarlo totalmente dall'obbligo di concorrere
al mantenimento della moglie.
G. Con decreto del 6
luglio 1995 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la
richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
E. Nelle osservazioni
del 27 luglio 1995 __________ __________ postula la reiezione dell'appello e la
conferma del giudizio impugnato.
Considerato
in diritto:
- Giusta l'art. 145
cpv. 2 CC, proposta l'azione di divorzio o dopo l'inoltro di un'istanza per
l'esperimento di conciliazione, che pure crea litispendenza (Rep. __________
__________), il giudice prende le opportune misure cautelari: tra di esse
quelle circa il mantenimento della famiglia, ritenuto che ad entrambi i coniugi
va garantito, per quanto possibile, un tenore di vita equivalente a quello
precedente la sospensione dell'economia domestica (DTF 114 II 26).
In considerazione di
questo principio con decreto cautelare del 30 settembre 1994 il Pretore aveva
stabilito un contributo alimentare a favore della moglie di fr. 2'833.– mensili
a partire dal 1° dicembre dello stesso anno (cfr. inc. no.
/). Tale decisione non è stata contestata dalle parti.
- Con l'istanza del
10 marzo 1995 l'appellante ha postulato la riduzione del contributo alimentare
a seguito dell'intervenuta diminuzione del suo stipendio. Adduce che dal 1°
gennaio 1995 il suo salario mensile netto ammonta a fr. 5'525.–, ovvero fr.
1'925.– in meno rispetto al periodo precedente. Nel riassunto scritto
presentato in occasione della discussione finale provvisionale egli, in
considerazione della situazione finanziaria della __________ __________.
__________, a suo dire precaria e che non consentiva più il pagamento della
pigione, ha chiesto la soppressione di ogni contributo a favore della moglie.
Il Pretore, per contro, non ha ritenuto di dover modificare quanto già deciso
nel decreto del 30 settembre 1994, poiché la situazione finanziaria del marito
non sarebbe mutata in maniera rilevante. Pur tenendo conto dell'avvenuta
riduzione del salario, all'appellante rimarrebbe infatti un'eccedenza di fr.
4'936.–, più che sufficiente a garantire il contributo di fr. 2'833.– mensili a
favore della moglie.
L'appellante censura la
decisione del primo giudice poiché ritiene che questi abbia completamente
ignorato le risultanze istruttorie, e segnatamente abbia omesso di inserire nel
suo fabbisogno l'onere di locazione a suo carico, di fr. 1'000.– mensili e non
abbia tenuto conto del mancato introito causato dalla mora della __________
__________. __________, che non versa più il canone di locazione, pari a fr.
66'000.– annui, per i locali commerciali che essa ha in locazione dall’istante.
- Giova qui
rammentare che tutti i rapporti patrimoniali fra i coniugi (contributi alimentari,
scioglimento del regime matrimoniale) sono retti dalla massima dispositiva
(Rep. __________ pag. 195). È pertanto compito delle parti allegare i fatti
destinati a sorreggere le reciproche pretese (principio attitatorio).
Le misure cautelari
dell’art. 145 CC sono proposte e trattate in procedura sommaria (art. 376 e
segg. CPC). In tale ambito tutte le argomentazioni di fatto e di diritto devono
essere proposte all’udienza di discussione (art. 363 CPC), e non è quindi più
concesso presentare nuovi fatti al dibattimento finale provvisionale.
In concreto
l’appellante ha sollevato per la prima volta nel riassunto scritto presentato
in occasione del dibattimento finale provvisionale l’impossibilità di incassare
il canone di locazione di fr. 66'000.– annui a causa delle difficoltà
finanziarie in cui versa la __________. __________ __________. L’argomentazione
non è però stata resa verosimile, e l’istante neppure ha addotto di aver
tentato di incassare invano il canone di locazione. Non se ne può quindi tenere
conto nel calcolo del contributo alimentare.
- L'esame della
fattispecie concreta si limiterà pertanto a stabilire se, a seguito
della diminuzione di salario e dell'esistenza dell'onere locativo di fr.
1'000.– a carico dell'appellante, non considerato nel calcolo del fabbisogno
effettuato dal Pretore, il contributo alimentare a favore della moglie debba
essere ridotto.
a) I provvedimenti
cautelari adottati nell'ambito dell'art. 145 cpv. 2 CC non acquisiscono, se non
relativamente, forza di cosa giudicata e possono essere modificati qualora più
non corrispondano ai criteri di opportunità posti alla base della norma, in specie
quando circostanze influenti per la decisione siano state trascurate o siano
state modificate in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler in Berner Kommentar, n. 437 ad art.
145; Hinderling/Speck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, n. 77 pag. 545).
b) La determinazione
del contributo provvisionale poggia sul principio per cui ad entrambi i coniugi
va garantito – nella misura del possibile – un tenore di vita equivalente a
quello precedente la sospensione della comunione domestica. In merito ai
contributi dovuti fra i coniugi va rilevato che il calcolo è stabilito dal
diritto federale e va applicato d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. e __________).
Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia,
prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi
esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II
304; SJ __________ 380). Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei
rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d'imposta e dei premi
d'assicurazione relativi alla copertura dei rischi d'interesse per l'intera
comunione domestica (DTF 114 II 393). L'eccedenza che dovesse risultare dopo
aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei
coniugi e dei figli, va ripartita tra i coniugi, di principio, in ragione di
metà ciascuno (DTF 119 II 319; 114 II 31 consid. __________). Nel determinare
il contributo di mantenimento a favore del coniuge avente diritto, occorre
fondarsi sulle spese indispensabili per conservare il tenore di vita di cui
egli beneficiava sino ad allora (DTF 115 II 424).
5a) Nell’ambito del
precedente procedimento cautelare (inc. /) il Pretore ha
accertato un reddito del marito di fr. 11'736.– complessivi, in base sostanzialmente
a quanto indicato dall’interessato il 20 giugno 1994. Nel quadro dell’attuale
procedimento ha ritenuto verosimile l’addotta riduzione di stipendio di fr.
1'925.– mensili e ha pertanto calcolato al marito un reddito mensile di fr.
9'811.–. Dopo aver ripreso i fabbisogni considerati nel decreto 30 settembre
1994, il Pretore ha constatato che la situazione finanziaria della famiglia
rimaneva particolarmente favorevole e giustificava ancora il contributo alimentare
di fr. 2’833.– mensili stabilito sulla base del tenore di vita precedente.
b) L'appellante
sostiene dapprima che nel suo fabbisogno andrebbe inclusa la somma di fr.
1'000.– a titolo di canone di locazione mensile. Il Pretore, per contro, non ha
ritenuto di dover includere tale importo nel calcolo poiché l'istante occupa un
appartamento in una casa di sua proprietà. A ragione. Dall’esame dell’incarto
fiscale richiamato agli atti (relativo alla dichiarazione 1993/1994) risulta
infatti che l’importo di fr. 1’000.– mensili corrisponde al valore locativo
dell’appartamento occupato dal proprietario, per cui quest’ultimo non ha spese
effettive per l’alloggio. D’altra parte il reddito della sostanza considerato
dal Pretore nel decreto 30 settembre 1994, al netto degli oneri ipotecari,
riprende sostanzialmente le cifre esposte dallo stesso appellante il 20 giugno
1994. Nulla è quindi mutato rispetto alla precedente procedura provvisionale
dal punto di vista dell’alloggio e non vi è motivo di modificare il fabbisogno
del marito, che rimane quello calcolato dal primo giudice, ovvero fr. 4'542.–.
c) L'appellata, dal
canto suo, formula varie critiche all’importo ammesso dal primo giudice per i
contributi assicurativi pagati dal marito. Tali censure si riferiscono a dati
che non sono mutati dalla precedente procedura cautelare (inc.
/). Non è tuttavia necessario esaminarle, dal momento che
l’appello deve comunque essere respinto, come si vedrà in seguito.
d) Dall'esame della
scheda di stipendio della moglie, richiamata dalla Pretura il 5 aprile 1995,
risulta un salario mensile netto di fr. 2'617,15. Come rettamente osservato
dall'appellata a tale importo vanno aggiunte la quota parte di tredicesima di
fr. 218.– e il premio della cassa malati, da conteggiare nel fabbisogno personale,
di fr. 236.–. Il reddito mensile da attività lucrativa della moglie al 10 marzo
1995 ammonta pertanto a fr. 3'071,15. Per il reddito derivante dai conti
bancari è opportuno riferirsi a quanto già considerato dal Pretore nel decreto
30 settembre 1994 – non essendo stati forniti nuovi dati ai riguardo – e computarlo
in fr. 860.–. Di conseguenza il reddito complessivo della moglie ammonta a fr.
3'931.15 mensili, di poco inferiore a quello considerato dal primo giudice.
Per quanto concerne il
fabbisogno dell’appellata, le considerazioni da lei formulate nel riassunto
scritto del 13 giugno 1995 e nelle osservazioni del 27 luglio 1995 si riferiscono
essenzialmente al decreto 30 settembre 1994. Non si è quindi verificato alcun
cambiamento nella sua situazione di fatto e anche il fabbisogno della moglie
può rimanere invariato.
- Nel decreto
cautelare 30 settembre 1994 il Pretore aveva accertato che la moglie disponeva
in costanza di matrimonio di fr. 2'500.– mensili netti per le sue necessità
personali e che per mantenere il livello di vita precedente alla separazione
essa doveva dunque disporre di fr. 6'800.– mensili (fr. 4'300.– come fabbisogno
personale + 2'500.– come importo disponibile). Applicando lo stesso metodo
nella procedura qui in esame il primo giudice è giunto alla conclusione che il
contributo alimentare di fr. 2’833.– è tuttora giustificato. Tale metodo di
calcolo non è stato contestato dall’appellante, che si è limitato a censurare alcune
voci di reddito e di fabbisogno. Anche applicando il metodo della ripartizione
a metà delle eccedenze il risultato non cambierebbe in modo rilevante.
Computando un reddito
complessivo dei coniugi di fr. 13’742.– mensili (reddito del marito di fr.
9'811.– + reddito della moglie di fr. 3'931,15) e un fabbisogno complessivo di
fr. 8’842.– (fabbisogno del marito di fr. 4’542.– + fabbisogno della moglie di
fr. 4’300.–) si ottiene un’eccedenza di fr. 4’900.–, da ripartire a metà fra i
coniugi. Alla moglie spetterebbe pertanto l’importo di fr. 2’819.– (fabbisogno
di fr. 4’300.– più quota di eccedenza 2’450.–, dedotto il proprio reddito di
fr. 3’931.–), ossia fr. 14.– in meno di quanto stabilito dal primo giudice.
-
Ritenuta la
minima differenza esistente fra il contributo calcolato con il metodo della
ripartizione delle eccedenze e quello già stabilito nel decreto cautelare del
30 settembre 1994, non sussistono i presupposti per modificare l'assetto
provvisionale dei coniugi. Anzitutto manca una rilevante mutazione delle
circostanze di fatto. In secondo luogo occorre tenere conto anche del prudente
potere di apprezzamento delle circostanze che compete al Pretore. Il giudizio
impugnato va dunque confermato e l'appello respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Tenuto conto della
complessità della vertenza, si giustifica in concreto far capo all’art. 19
della tariffa giudiziaria per stabilire la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L'appello è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr.
50.–
fr. 450.–
sono
posti a carico dell'appellante, il quale rifonderà alla controparte fr. 1’000.–
a titolo di ripetibili di appello.
- Intimazione a:
–
avv. __________ __________, __________
–
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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