AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.217
Data decisione, Autorità:
22.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00217
Lugano
22 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza 18 ottobre 1994 da
__________ (1979), __________
(rappresentata
dalla madre __________ __________ e
patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione del 9 giugno 1995 presentata da __________ __________
contro la sentenza emanata il 29 maggio 1995 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
-
Se dev’essere
accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio presentata da __________ __________ contestualmente all’appello;
-
Il giudizio sulle
spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del 26
giugno 1992, passata in giudicato, il Tribunale comunale di Belika Plana
(Federazione Iugoslava) ha pronunciato il divorzio tra __________ __________
(1960) e __________ nata __________ (1962), ha affidato la figlia __________
(__________1979) alla madre e ha obbligato il padre a versare per quest’ultima
un contributo alimentare mensile di 10’000.– dinari. __________ __________ è
vissuta in Serbia presso i nonni sino al mese di ottobre 1993, dopo di che si è
trasferita in Ticino dalla madre. Il padre si è nel frattempo risposato e ha
una seconda figlia.
B. Il 18 ottobre 1994
__________ __________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
chiedendo la condanna del padre al versamento di un contributo alimentare di
fr. 500.– mensili con effetto retroattivo dal suo arrivo in Ticino. Essa ha
chiesto inoltre di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
C. All’udienza del 1°
dicembre 1994, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato le sue
richieste, alle quali si è opposto __________ __________. Ultimata
l’istruttoria, le parti hanno ribadito le rispettive richieste al dibattimento
finale del 26 aprile 1995.
D. Statuendo il 29
maggio 1995, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha obbligato
__________ __________ a versare a __________ __________, a titolo di contributo
alimentare per la figlia __________, l’importo di fr. 250.– mensili indicizzato,
la prima volta il mese di ottobre 1994. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. __________ __________ è stata posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
E. Contro la citata
decisione è insorta __________ __________ con un appello del 9 giugno 1995 in
cui chiede, in riforma del querelato giudizio, l’aumento a fr. 500.– mensili
del contributo alimentare a carico del padre con effetto dal mese di ottobre
1993. Essa ha postulato inoltre il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
F. Nelle sue osservazioni
del 30 giugno 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame e di
confermare la decisione del Pretore. Alle osservazioni egli ha allegato il suo
contratto di locazione.
Considerando
in diritto:
- a) L’appellante
ha promosso causa per ottenere l’adeguamento del contributo a lei assegnato
nella decisione emanata il ____________________ del 1992 dal Tribunale comunale
di Belika Plana (Federazione Iugoslava), prima del suo arrivo in Svizzera. La
sua azione mirava quindi alla modifica della sentenza con la quale è stato
pronunciato il divorzio fra i genitori, limitatamente al dispositivo relativo
all’ammontare del contributo alimentare mensile a lei destinato. Secondo costante
dottrina e giurisprudenza il figlio che intende ottenere un aumento di tale
contributo deve valersi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di
divorzio (anche il figlio ha la legittimazione attiva: Bühler/ Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991,
n. 67 ad art. 157 CC). La causa non si fondava quindi sull’art. 279 CC,
invocato nell’istanza, bensì sull’art. 157 CC (DTF 120 II 177; S. Sandoz, Le point sur le droit de la famille,
in: SJZ 91 (1995) pag. 113; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts , 1994, pag. 157, n. 22.02). Ne deriva che l’azione
non poteva essere proposta con la procedura semplificata degli art. 425 segg.
CPC (art. 280 cpv. 1 e 2 CC), essendo ancorata appunto all’art. 157 CC e non all’art.
279 o 286 CC.
b) Ne
segue che l’intero processo davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, è stato trattato con una procedura diversa da quella stabilita dalla legge.
Ora, l’art. 101 CPC non disciplina gli effetti di una simile disattenzione.
L’ipotesi che gli atti compiuti siano nulli (art. 142 cpv. 1 CPC) può tuttavia
essere esclusa, sia perché il giudice adito era senz’altro competente a
decidere (Bühler/Frei-Maurer, op.
cit., n. 39 ad art. 157 CC), sia perché il principio del contraddittorio è
stato ossequiato (anche se in modo informe). Quanto a un’eventuale annullabilità,
il problema non merita particolare disamina già per il fatto che nessuna delle
parti si è prevalsa di irregolarità processuali, né davanti al primo giudice né
in questa sede (art. 143 cpv. 2 CPC). Del resto entrambe le parti hanno avuto
modo di far valere i loro diritti davanti a un’autorità d’appello, munita di
pieno potere cognitivo in fatto ed in diritto. Non si può quindi dire che
abbiano subito pregiudizi riparabili solo con l’annullamento della sentenza
impugnata. Il gravame presentato a questa Camera può, ciò posto, essere
vagliato nel merito (I CCA 13 aprile 1995 in re M. e M. /M).
-
L’obbligo di
mantenimento dei figli spetta ad entrambi i genitori a seconda delle loro
condizioni economiche (art. 276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato
alle esigenze del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei
genitori (art. 285 cpv. 1 CC). Per ripartire tra i genitori l’onere di
mantenimento del figlio occorre determinare le rispettive disponibilità al
netto degli oneri usuali e delle necessità vitali (I CCA sentenza del 1° marzo
1996 in re C./F., pag. 4 __________. ).
-
Nella fattispecie il
Pretore, sulla base del reddito globale dei due genitori (fr. 4’387.10) ha
fissato il fabbisogno della figlia in fr. 650.– mensili. Tale importo non è contestato.
a) Nell’ambito
del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 120 II 231 consid.
1 con rinvio) destinata in primo luogo a tutelare gli interessi del figlio (DTF
109 II 198 consid. 2). Il giudice accerta d’ufficio le prove, senza essere legato
alle dichiarazioni delle parti, né alle loro offerte di mezzi probatori. In
particolare, l’autorità di seconda istanza non è vincolata alle decisioni del
primo giudice e può ridurre o aumentare il contributo alimentare per la prole
(DTF 118 II 94), così come può assumere le prove più idonee a formare il
proprio convincimento (Vogel, Freibeweis
in der Kinderzuteilung, in Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag. 610 segg.).
Nel caso in esame non appare necessario un intervento di questa Camera a tutela
degli interessi della figlia poiché, vista la situazione economica dei
genitori, non è possibile aumentare l’importo del contributo alimentare a lei destinato,
come si vedrà di seguito.
- L’appellante
contesta la ripartizione del contributo alimentare fra i genitori, chiedendo
che il padre le versi fr. 500.– mensili.
Il Pretore ha accertato un
reddito mensile netto del padre di fr. 2’247.10 (doc. __________) e ha stimato
il suo fabbisogno personale in fr. 1’990.– (fr. 940.- minimo vitale, fr. 700.–
, fr. 250.– contributi per la seconda figlia e fr. 100.- imposte). Data
un’eccedenza mensile di fr. 257.10, il primo giudice ha stabilito un contributo
alimentare di fr. 250.– mensili a carico dell’appellato. L’appellante contesta
la valutazione pretorile relativa all’ammontare del fabbisogno di suo padre, in
particolare con riferimento agli importi stabiliti quale minimo vitale e canone
di locazione.
- L’appellante ritiene
il minimo vitale calcolato al padre debba essere ridotto a fr. 700.– poiché la
tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita dalla
CEF indica un importo base mensile per coniugi di fr. 1’370.–, da suddividere a
metà tra ciascun coniuge. La censura è solo parzialmente provvista di buon diritto.
a) Nell’ambito
del calcolo del fabbisogno dei coniugi, la tabella dei minimi di esistenza
edita dalla CEF costituisce solo un buon punto di partenza, da adattare alle
circostanze, e non vincola il giudice civile, che a differenza dell’autorità
esecutiva deve decidere secondo equità, tenuto conto del tenore di vita delle
parti.
b) In
concreto il Pretore ha verosimilmente considerato i dati menzionati nella tabella
dei minimi esecutivi in vigore fino al 31 dicembre 1993, la quale prevedeva per
persone singole che vivono sole un importo base mensile di fr. 940.–. Ora, considerato
che le citate tabelle sono state aggiornate il 1° gennaio 1994 (pubblicate in
Rep. 1993 __________) e che l’appellato vive con la seconda moglie, si
giustifica di ammettere l’importo di fr. 925.–, poiché in caso contrario egli
verrebbe privato persino del suo minimo vitale. Il minimo per persone sole che
vivono presso parenti tiene adeguatamente conto della partecipazione
all’economia domestica prestata dalla seconda moglie.
- Il primo giudice, in
mancanza del contratto di locazione, ha preso in considerazione il canone di
locazione medio per un appartamento di 3 locali, ovvero fr. 1’400.-, di cui la
metà a carico dell’appellato. L’appellante contesta tale importo poiché di
molto superiore a quello pagato effettivamente dal padre.
a) Nel
caso in esame dal contratto di locazione prodotto per la prima volta in questa
sede risulta che l’appellato occupa un appartamento di 3 locali a Lugano per un
costo complessivo di fr. 740.– mensili. Ora, è vero che la produzione di tale documento
in questa sede contrasta con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ma, come si è
visto in precedenza, (__________. __________), nell’ambito del diritti di filiazione
questa Camera può assumere d’ufficio tutte le prove ritenute idonee per il
giudizio. Nel caso in esame si giustifica di assumere agli atti il contratto di
locazione dell’appellato, anche se la sua incidenza si rivela trascurabile.
b) La
ricorrente ritiene comunque che il canone di locazione deve essere ridotto a
metà, per tenere conto della partecipazione della seconda moglie. A torto. Con
riferimento al canone di locazione computabile nella determinazione del minimo
vitale, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che dev’essere preso
in considerazione un canone medio adeguato alle circostanze del caso. Se quindi
il debitore occupa un alloggio eccessivamente costoso per sua comodità, il canone
dev’essere ridotto alla norma (DTF 114 III 12). Al contrario, se il debitore occupa
un appartamento di qualità inferiore a quella cui potrebbe avere diritto, il
canone deve essere adeguatamente aumentato. Nel caso in esame il Pretore ha
sostanzialmente applicato ai genitori il principio della parità di trattamento,
riconoscendo ad entrambi un canone di locazione pressoché identico senza
togliere da quello della madre la quota destinata alla figlia (sentenza
__________. __________). Tenuto conto del fatto che a Lugano una persona sola
difficilmente trova un alloggio a un costo inferiore a fr. 700.--, quest'ultimo
importo va riconosciuto a entrambi i genitori. Ciò posto, ancorché per altri
motivi, non si giustifica di ridurre ulteriormente l’importo riconosciuto dal
primo giudice.
-
Tenuto conto della
correzione apportata al minimo vitale del padre, il fabbisogno minimo di costui
ammonta a fr. 1’975.– (fr. 925.– minimo vitale, fr. 700.– locazione, fr. 250.–
contributi per la seconda figlia e fr. 100.– imposte). L’eccedenza mensile è pertanto
di fr. 272.10. La lieve differenza rispetto all’importo considerato dal primo
giudice (fr. 15.–) non legittima una modifica del contributo alimentare a
carico dell’appellato. L’appello dev’essere, su questo punto, respinto.
-
L’appellante censura
pure la decisione del Pretore di non concedere effetto retroattivo all’obbligo
di versamento del contributo alimentare a carico del padre.
a) Nell’ambito
dell’azione di cui all’art. 157 CC, la data della modifica della sentenza di
divorzio è stabilita dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, di regola
dalla data d’introduzione dell’azione; una retroattività più estesa può essere
tenuta in considerazione solo eccezionalmente, per gravi motivi (Bühler/ Frei-Maurer, op. cit., n. 189
ad art. 157 CC), ad esempio quando fra le parti siano state intavolate trattative
in vista della conclusione di un accordo poi fallito. L’art. 279 CC consente al
figlio di chiedere il mantenimento con effetto retroattivo per l’anno
precedente l’introduzione dell’azione. Sia l’ammontare del contributo richiesto
che la sua estensione nel tempo devono però essere commisurati alle effettive
possibilità dei genitori, come esplicitamente indicato dall’art. 285 cpv. 1 CC.
b) Nella
fattispecie, la circostanza che il padre non ha mai trascurato finanziariamente
la figlia, versandole sempre il contributo richiesto (cfr. interrogatorio formale
di __________ __________, risposte n. , e __________), e
le sue precarie condizioni economiche non legittimano di scostarsi dalla
decisione di prima istanza. L’appello è, nuovamente, sprovvisto di buon
diritto.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, integralmente soccombente. L’appellante ha postulato
l’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede di appello.
Nella fattispecie, pur dovendosi considerare verosimile la sua indigenza (art.
155 CPC), al gravame difettava il requisito della probabilità dell’esito
favorevole. La domanda non può quindi essere accolta.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e la decisione impugnata è
confermata:
-
L’istanza di ammissione giudiziaria presentata da
__________ __________ è respinta.
-
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– a
titolo di ripetibili di appello.
- Intimazione a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione
6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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