AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.212
Data decisione, Autorità:
29.01.1997, ICCA
Incarto n..
11.95.00212
Lugano
29 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione __________ 1992 da
__________, nata , __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto
l’appello dell’8 giugno 1995 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emanata il 18 maggio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
-
Se dev’essere accolta la
richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
-
Se dev’essere accolta la
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le
osservazioni all’appello;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1957) e __________ nata __________ (1951) si sono sposati a
__________ __________ __________ il __________ 1979. Dalla loro unione sono
nati i figli __________ (__________1978 - __________ 1982), __________
(__________1980) e __________ (__________1988). Il marito lavora alle
__________ come caposquadra manovratore, la moglie, già titolare di una patente
per esercente, durante il matrimonio ha svolto attività lavorativa parziale, perlopiù
a domicilio. Il 28 gennaio 1992 __________ __________ ha chiesto al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 19 febbraio 1992. I coniugi si sono separati di fatto nel
febbraio 1992: la moglie è rimasta a __________ con i figli __________ e
__________, mentre il marito è andato a vivere per conto proprio, dapprima a
__________ e poi a __________.
B. Il
16 ottobre 1992 __________ __________ ha introdotto una petizione di separazione,
chiedendo l’affidamento dei figli, riservato al padre il diritto di visita, una
pensione alimentare di fr. 500.– per sé vita natural durante, un contributo
alimentare mensile per __________ di fr. 800.–, rispettivamente fr. 900.–, e
per __________ di fr. 700.–, rispettivamente fr. 800.– e fr. 900.–, da
indicizzare, oltre al pagamento dei premi di cassa malati a carico del
convenuto. Essa ha inoltre postulato lo scioglimento del regime matrimoniale,
con l’attribuzione al marito di tutti i debiti da lui contratti e
l’assegnazione a sé dei mobili e delle suppellettili. Con risposta del 3 maggio
1993 __________ __________ si è opposto alla separazione e in via riconvenzionale
ha chiesto la pronuncia del divorzio, aderendo alle richieste di contributo alimentare
per i figli, dedotti i premi di cassa malati, ma negando ogni contributo per la
moglie, e proponendo la ripartizione dei mobili e delle suppellettili come pure
dei debiti. Nei successivi atti scritti l’attrice ha aderito alla domanda di
divorzio, mantenendo le richieste di contributo alimentare e di ripartizione
dei debiti, mentre il marito ha ribadito le proprie proposte.
C. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e
hanno presentato le rispettive conclusioni. __________ __________ ha prodotto
il 18 gennaio 1995 un memoriale conclusivo in cui ha ribadito sostanzialmente
le proprie domande di giudizio, estendendo a fr. 1’000.– quella di contributo
alimentare in suo favore. __________ __________ ha presentato a sua volta in
stessa data un memoriale conclusivo in cui ha offerto per __________ un contributo
alimentare di fr. 400.– mensili, per __________ un contributo alimentare di fr.
350.–, rispettivamente fr. 400.– e fr. 450.– a dipendenza delle fasce di età,
ha ribadito l’opposizione a ogni contributo alimentare per la moglie e ha
riaffermato che i debiti e gli attivi dovevano essere ripartiti a metà fra i
coniugi.
D. Con
sentenza del __________ 1995 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
ha sciolto il matrimonio per divorzio. Egli ha affidato i figli alla madre, con
l’esercizio dell’autorità parentale e riservato il diritto di visita del padre,
ha fissato il contributo alimentare mensile indicizzato, già comprensivo degli
assegni familiari, dovuto dal padre in fr. 845.– fino al 31 maggio 1997 e in
fr. 1045.– dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 2000 per __________, in fr. 795.–
fino al 30 giugno 2001, fr. 845.– dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2005 e in fr.
1045.– dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2008 quello per __________ e ha
condannato __________ __________ a stanziare alla moglie un contributo
alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili (art. 152 CC). Infine il Pretore ha
attribuito al marito i debiti da lui contratti e ha riconosciuto la comproprietà
dei coniugi sui mobili e le suppellettili. Le parti essendo state ammesse al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, non sono state prelevate né tasse né
spese.
E. __________
__________ è insorto contro tale sentenza con un appello dell’8 giugno 1995 nel
quale chiede che il contributo alimentare per la moglie sia soppresso,
subordinatamente che sia limitato a tre anni a partire dalla sentenza.
__________ __________ postula nelle osservazioni del 23 giugno 1995 il rigetto
dell’appello e la conferma della sentenza pretorile. Entrambe le parti hanno
presentato in questa sede istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al
gratuito patrocinio.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
accertato nella fattispecie che le risultanze dell’istruttoria non consentivano
di ritenere colpevole della disunione l’uno o l’altro coniuge. Ha pertanto riconosciuto
all’attrice un contributo alimentare mensili di fr. 500.– fondato sull’art. 152
CC in considerazione di un fabbisogno minimo della beneficiaria di fr.
1’867.20, di un suo reddito di fr. 1’100.– mensili e dell’impossibilità di un
reinserimento professionale, tenuto conto della durata del matrimonio, dell’età
(44 anni) degli oneri familiari a suo carico e della sua formazione
professionale.
L’appellante non
contesta più in questa sede che la moglie sia coniuge innocente ai sensi dell’art.
152 CC. Egli ritiene invece di nulla dovere all’attrice, poiché un contributo
alimentare mensile di fr. 500.– è eccessivo rispetto alla sua situazione patrimoniale,
caratterizzata da importanti debiti con oneri mensili gravosi. In via
subordinata, egli chiede che il contributo alimentare per la ex moglie sia
concesso per un periodo limitato a tre anni dalla data della sentenza. Egli
adduce infatti che la stessa, ancora giovane e con figli in età scolastica, può
estendere la sua attività lavorativa e percepire un reddito mensile netto di
fr. 3’000.–/4’000.–, tanto più che prima del matrimonio era titolare di una
patente per esercente.
-
L’art.
152 CC prescrive che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si
trovi in gravi ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può
essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui
condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il
coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC),
bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale
secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et
le divorce, 4a ed., pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della
pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo
di diritto (Hinderling/Steck, op.
cit., pag. 314 in alto).
-
L’appellante
sostiene in primo luogo che il contributo alimentare per la ex moglie, di fr.
500.– mensili, lo grava in misura intollerabile, poiché egli deve provvedere ai
contributi alimentari per i figli, calcolati in modo estremamente generoso dal
primo giudice, nonché ai debiti accumulati per colpa della moglie. Il convenuto
non si è tuttavia minimamente curato, né davanti al Pretore né tantomeno in
appello, di calcolare e dimostrare il proprio fabbisogno e l’entità delle rate
mensili per il rimborso dei debiti.
Il giudizio sulle
pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel
Cantone Ticino alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987
195; Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband
1991, n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i
fatti su cui fondano le loro pretese. Nei propri allegati scritti l’appellante
ha indicato di dover far fronte ai debiti di oltre fr. 100’000.– contratti
durante il matrimonio nell’interesse della moglie, ma invano si cercherebbero
nell’incarto dati concreti sulla consistenza effettiva di tali debiti. Agli
atti risultano solo alcuni estratti relativi al debito contratto con la
__________ __________, per altro rimborsato nel 1990 (doc. __________) –
ininfluente quindi per l’esito della vertenza –, un debito di residui fr.
3’200.– nel marzo 1993 (doc. __________) e l’estratto delle pendenze presso
l’Ufficio di esecuzione di __________ (doc. rich. __________). L’appellante non
ha dato alcuna indicazione concreta sugli oneri mensili a suo carico e sul suo
fabbisogno, limitandosi a generiche affermazioni. Dagli atti (doc. rich.
__________) emerge che lo stipendio del convenuto è oggetto di pignoramenti e/o
cessioni per l’importo mensile di fr. 2’946,20, ma tutto si ignora dell’origine
di tali pignoramenti. Ora, il mantenimento della famiglia è prioritario
rispetto ai debiti coniugali, nel senso che il pagamento di tali debiti può
essere incluso nel fabbisogno (mensile) solo in quanto i membri della famiglia
si vedano assicurati il rispettivo fabbisogno minimo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., n. 162
ad art. 145 CC).
Nella fattispecie non è
stato provato, come indicato dal primo giudice nel decreto cautelare del 18
marzo 1993, che i debiti siano stati contratti nell’interesse della famiglia o
della moglie, di modo che le rate mensili per il loro rimborso non possono come
che sia essere incluse nel fabbisogno dell’appellante. In difetto di
indicazioni più precise (che come si ricorda spettava all’interessato allegare
e dimostrare) nel citato decreto cautelare il primo giudice ha valutato il
fabbisogno del marito in fr. 2’281.70, rilevando che le altre poste invocate
dall’interessato non erano state minimamente provate (act. III).
L’appellante disponeva nel 1994 di un reddito mensile netto di fr. 5679.25 e tenuto
conto degli oneri alimentari mensili a suo carico, di complessivi fr. 2140.–
sino al 31 maggio 1997 (fr. 500.– per la ex moglie, fr. 845.– per __________ e
fr. 795.– per __________), rispettivamente di fr. 2340.– dal 1° giugno 1997
(fr. 500.– per la ex moglie, fr. 1045.– per __________o, fr. 795.– per
__________), e di un fabbisogno personale di fr. 2281.70, rimane a sua
disposizione un importo mensile di fr. 1257.–, rispettivamente di fr. 1057.–
dal 1° giugno 1997. Con tale somma egli può ancora provvedere al pagamento dei
debiti rimasti a suo carico, che a suo dire ammontano a rate mensili di fr.
800.– (verbale cautelare del 2 marzo 1993, pag. 1), ma che il Pretore non ha
ritenuto dimostrate.
-
Vi
è abbondanzialmente da rilevare che i contributi alimentari in favore dei figli
non risultano essere eccessivi in considerazione della situazione della
famiglia. Tali prestazioni sono state determinate sulla base delle note
raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di __________, che costituiscono
una buona base di riferimento, da adattare se del caso alle circostanze
concrete (DTF 122 V 125, Rep. 1984 312). Il primo giudice ha ripreso nella
fattispecie i valori relativi al fabbisogno medio in denaro dei figli, sulla
base delle tabelle pubblicate nel 1993 (aggiorna-mento in RDT 1996 pag. 33),
senza adeguarli all’evoluzione del costo della vita. Il reddito mensile netto
della famiglia nel 1995 era di almeno fr. 6700.– (padre fr. 5670.–, madre fr.
1’100.–) e corrispondeva pertanto a quello medio tenuto in considerazione dalle
citate raccomandazioni, di modo che i contributi alimentari per i figli
risultano essere adeguati alle circostanze e sfuggono alla critica.
-
L’appellante
ammette che la ex moglie durante il matrimonio ha svolto un’attività lucrativa
parziale e non contesta che essa percepisce un reddito mensile netto (appello
pag. 4) di circa fr. 1’100.–. Egli sostiene tuttavia che l’appellata, ancora
giovane, in buona salute e con figli in età scolastica, potrebbe lavorare a
tempo pieno e percepire un reddito mensile netto di almeno fr. 3’000.–/4’000.–.
A prescindere dal fatto che egli non si è curato di indicare dove e per quale
attività l’attrice potrebbe percepire siffatto reddito, l’appellante ha del
tutto trascurato di tenere in considerazione l’impegno che la ex moglie deve
prestare per le cure dei due figli a lei affidati, che hanno ora 16,
rispettivamente 8 anni.
I criteri determinanti
per valutare se la donna divorziata sia in grado di reinserirsi economicamente
in un prossimo futuro e di conseguenza intraprendere sforzi in questo senso,
risultano essere, oltre alla durata del matrimonio, all’età dei coniugi e alla
presenza dei figli, lo stato di salute del beneficiario, la sua formazione, le
sue condizioni finanziarie, la situazione economica generale (DTF 115 II 10 consid.
4). Si aggiunga che di regola la rendita deve essere accordata fintanto che i
figli attribuiti alla madre necessitano di un’educazione e di assistenza
estese, ossia, di regola, finché il figlio più giovane ha compiuto il sedicesimo
anno di età (DTF 115 II 432 consid. 5; SJ 1994 p. 91). Sulla base dei criteri
indicati da dottrina e giurisprudenza, a giusta ragione il Pretore ha escluso
nella fattispecie la possibilità di reinserimento professionale totale
dell’attrice nel mondo del lavoro. Essa aveva infatti 44 anni al momento dello
scioglimento del matrimonio (durato 16 anni), durante la vita matrimoniale ha lavorato
solo a tempo parziale e deve occuparsi di due figli ancora in età scolastica.
Nel 2004, quando __________ avrà compiuto 16 anni, la madre avrà 53 anni, età alla
quale non le si può più imporre un reinserimento a tempo pieno nel mondo del
lavoro. Non risulta del resto che essa disponga di una formazione professionale
specifica, a parte il conseguimento, prima del matrimonio, di una patente per
esercenti. L’attrice non è più stata attiva in tale settore professionale dopo
il matrimonio, di modo che la sua esperienza risulta ormai sprovvista di valore
sul mercato del lavoro.
- In
conclusione, quindi, l’ammontare della rendita di indigenza riconosciuta
all’attrice non risulta essere eccessivo rispetto alle possibilità economiche
dell’obbligato alimentare. Ci si potrebbe anzi interrogare sul rifiuto del
Pretore di ammettere l’estensione della domanda di rendita presentata
dall’attrice con le conclusioni. Come che sia, in difetto di appello
dell’interessata, ci si può dispensare dall’esaminare se la rendita di
indigenza non debba essere superiore a fr. 500.– mensili. Non si giustifica a
ogni modo una sua riduzione, né una sua limitazione nel tempo, considerato che
al momento in cui l’attrice sarà libera dagli impegni educativi nei confronti
della figlia essa avrà raggiunto l’età di 53 anni e la ripresa di un’attività
lucrativa a tempo pieno non sarà più esigibile.
Si aggiunga, infine,
che l’innocenza dell’obbligato alimentare nella disunione non ha il benché
minimo ruolo, poiché al pagamento di una rendita di indigenza può essere tenuto
anche il coniuge innocente (Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 767 pag. 154). Senza alcun pregio è poi l’argomento secondo il
quale sarebbe stata l’attrice a prendere l’iniziativa del divorzio, che non
rientra fra quelli da tenere in considerazione nell’esame di una rendita di
indigenza fondata sull’art. 152 CC.
- Le
spese processuali del giudizio odierno seguono l’integrale soccombenza
dell’appellante, che deve essere tenuto a rifondere alla controparte un’equa
indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Né la richiesta di assistenza giudiziaria
presentata dall’appellante in questa sede può essere accolta. Si ammettesse
pure l’indigenza del ricorrente, sin dall’inizio sarebbe mancata all’appello,
infatti, qualsiasi possibilità di buon esito. In difetto di tale requisito il
beneficio dell’assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto (art.
157 CC). La richiesta di gratuito patrocinio dell’attrice diviene senza
oggetto, potendo essa sopperire ai costi di patrocinio con l’indennità
assegnatale a titolo di ripetibili di appello.
Per questi motivi
vista anche sulle spese la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in :
a)
tassa di giustizia: fr. 500.–
b)
spese: fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 900.–
per ripetibili di appello.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello è respinta, quella
allegata alle osservazioni all’appello è dichiarata priva di oggetto.
-
Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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