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Numero d'incarto:
11.1995.206
Data decisione, Autorità:
27.12.1995, ICCA
Incarti n.
11.95.00205
11.95.00206
Lugano,
IN_DATA_DECISIONE
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa di divorzio n. .
(__________/____________________) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del __________ 1993 da
__________ , ora in __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________i,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso
che __________ __________ __________ ha interposto appello il __________ 1995
contro un decreto cautelare (..) e contro un
decreto di stralcio (..) emanati il __________ 1995
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
accertato
che contro il primo decreto __________ __________ ha formulato, da parte sua,
appello adesivo il __________ 1995;
preso
atto che il 15 dicembre 1995 __________ __________ __________ ha dichiarato di
ritirare gli appelli, avendo firmato il 5 e 7 dicembre 1995 una convenzione con
la moglie sugli effetti accessori del divorzio;
osservato
che, in caso di ritiro dell’appello principale, l’appello adesivo diventa
caduco (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 314);
ricordato
nondimeno che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. __________
pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali
a chi recede dalla procedura, con obbligo di rifondere alla controparte una
congrua indennità per ripetibili;
ritenuto
che nella fattispecie i coniugi medesimi hanno stabilito, nella convenzione, di
lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate e di assumere in ragione di
metà ciascuno gli ulteriori costi processuali, compensate le ripetibili (punto
7);
considerato
che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel
risolvere in via amichevole ogni loro contenzioso e rinunciare in questa sede
al prelievo di oneri (art. 148 cpv. 2 CPC);
rilevato
che, in merito alle ripetibili, non v’è motivo per scostarsi dall’intesa
raggiunta dai coniugi;
richiamato
l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
-
Gli appelli del __________ 1995
presentati da __________ __________ __________ sono stralciati dai ruoli per desistenza.
-
L’appello adesivo del __________
1995 presentato da __________ __________ è dichiarato senza oggetto.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________,
__________o.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
(23.12.1995
Bernasconi)
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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