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11.1995.154 ΓÇó Appeal withdrawn in inheritance division fee dispute
11.1995.154Outro Tribunal31 de jan. de 1996Dismissed
Two appellants challenged the first-instance order fixing the notary-divider’s fee in an inheritance partition case. After the proceedings had been suspended for settlement talks, they informed the court that the dispute had been resolved by arbitration and requested removal of the case from the docket. The appellate court treated the withdrawal as desistance under Art. 352 para. 1 CPC and stricken the appeals. Because the appeals had not been served on the opposing side, no party compensation was due. In view of the parties’ willingness to settle amicably, the court also waived court costs and expenses.
Art. 352 cpv. 1 CPC; Art. 148 cpv. 2 CPC; withdrawal of an appeal and desistance; costs after extrajudicial settlement. The withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates the proceedings. As a rule, desistance entails allocation of procedural costs and an indemnity for party expenses; however, if the appeal has not been communicated to the opposing party, no ripetibili are payable. The court may moreover waive the taking of costs and expenses where the parties have shown good faith in settling their dispute amicably (consid. corresponding to the order).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.154
Data decisione, Autorità: 31.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00154
Lugano 31 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 18 settembre 1985 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
e
__________ nata __________, già in __________;
premesso che il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, a chiusura delle operazioni di divisione relative alla successione del defunto __________ __________, con decreto 22 agosto 1990 ha tassato la nota del notaio divisore avv. __________ __________ in fr. 175’231,40;
ricordato che il 3 settembre 1990 __________ e __________ hanno ciascuno interposto un appello contro il citato decreto 22 agosto 1990, chiedendo la riduzione dell’onorario notarile a fr. 50’000.–;
richiamata l’ordinanza 18 settembre 1990 con la quale la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra gli appellanti e il notaio divisore;
preso atto che entrambi gli appellanti, interpellati il 12 gennaio 1996 dalla presidente della Camera sull’esito delle trattative, hanno comunicato il 16, rispettivamente il 22 gennaio 1996 che la controversia è stata risolta con un arbitrato e che la causa può essere stralciata dai ruoli;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie gli appelli non sono stati intimati alla controparte, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire;
ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
Gli appelli sono stralciati dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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