AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.145
Data decisione, Autorità:
16.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00145
Lugano
16 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente
Epiney-Colombo astenutasi)
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. . (privazione dell’autorità
parentale) del Dipartimento delle istituzioni promossa con istanza dell’11 febbraio 1992 dalla
Delegazione
tutoria del Comune di __________,
contro
, __________ __________
()
e
__________, __________ (F);
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto il ricorso 27 dicembre 1993 di
__________ __________ contro la decisione 25 novembre 1993 del Dipartimento
delle istituzioni;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________
(1951), cittadino germanico, e __________ nata __________ (1951), cittadina
svizzera, sono genitori di __________ (1975), __________ (1976), __________
(1981) e __________ (1983). __________ __________ è pure madre di __________
(1992). Con decisione del 13 luglio 1983 il Presidente del Tribunale
distrettuale di Bremgarten ha autorizzato i coniugi __________ a vivere
separati e ha affidato i figli alla madre, riservato al padre un diritto di
visita (doc. X incarto dipartimentale).
A
seguito di problemi sorti nella cura dei figli la Delegazione tutoria di
__________, con decisione del 9 giugno 1988, ha privato provvisoriamente
__________ __________ della custodia su qesti ultimi, collocandoli presso la
__________ __________ di __________ (doc. A). Successivamente, a seguito della
perdurante assenza della madre, con risoluzione del 14 settembre 1988 la stessa
autorità tutoria ha nominato __________ __________ curatore dei minori ai sensi
dell’art. 392 cpv. 2 CC (doc. C). Questi è poi stato sostituito, il 4 aprile
1991, da __________ __________. Il 22 aprile 1991 l’autorità tutoria, preso
atto del ritorno a __________ della madre, ha revocato la curatela di
rappresentanza ai sensi dell’art. 392 cpv. 3 CC, e ha istituito a favore dei
figli una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC, designando quale
curatrice __________ __________ (doc. S). Infine il 23 luglio 1992 l’autorità
tutoria ha collocato i minori presso gli zii __________.
L’11
febbraio 1992 la Delegazione tutoria di __________, ritenute infruttuose le
misure per la protezione dei figli comuni, ha chiesto all'autorità di vigilanza
sulle tutele di privare __________ e __________ __________ dell’autorità
parentale.
B. Esperita
l'istruttoria, durante la quale __________ è stata sentita due volte, con
decisione del 25 novembre 1993 il Dipartimento delle istituzioni ha privato
__________ e __________ __________ dell'autorità parentale sui figli comuni,
come pure la stessa __________ __________ dell’autorità parentale
sull’ultimogenita __________.
C. Il
27 dicembre 1993 __________ ha introdotto al Tribunale di appello un ricorso
con cui chiede di sospendere e revocare la risoluzione governativa.
Con
osservazioni del 17 marzo 1994, rispettivamente del 22 marzo 1994, l’autorità
cantonale e la Delegazione tutoria di __________ chiedono il rigetto del
ricorso e la conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto:
- La
delegazione tutoria nelle sue osservazioni chiede la reiezione in ordine del
gravame, non essendo adempiuti i requisiti formali previsti dalla legge. A
torto. L’atto di appello deve contenere - tra l’altro - la dichiarazione di
appellare con l’indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono
deferire all’autorità di ricorso, le domande, come pure i motivi di fatto e di
diritto sui quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se
mancano tali requisiti la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5
CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire nondimeno che la
sanzione della nullità va applicata con cautela: anche se non adempie in modo
preciso le esigenze formali stabile dalla legge, l’appello è ricevibile se dal
suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la sentenza di primo
grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e
l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986
pag. 272, 1985 pag. 338 in alto, 1981 186 consid. 8, 335 pag. 1). Il ricorso
della ricorrente denota senza equivoco la volontà di far riformare la decisione
del Dipartimento delle istituzioni nel senso di annullare la decisione di
revoca dell’autorità parentale. La richiesta di giudizio è quindi
sufficientemente chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi. In
tale misura il gravame è dunque ammissibile.
Va
inoltre rilevato che nelle questioni relative ai figli (autorità parentale,
affidamento, determinazione del diritto di visita ecc.) il giudice di ogni
grado non è vincolato alle domande delle parti, valendo la massima ufficiale
illimitata ed il principio inquisitorio (DTF 118 II 94) Ne discende che
la decisione del primo giudice non limita il potere dell’autorità di seconda
istanza, che ha inoltre la facoltà di assumere le prove ritenute più idonee per
formare il proprio convincimento (cfr. Vogel, Freibeweis in der
Kinderzuteilung, in festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610-611) .
-
Giusta
l’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne
dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le
decisioni necessarie. L’autorità parentale è pertanto il potere legale dei
genitori di prendere tutte le decisioni necessarie per il figlio e costituisce
la base giuridica dei genitori per l’educazione e la rappresentanza e
l’amministrazione dei beni del figlio stesso (Hegnauer, Droit suisse de
la filiation, Berna 1990, pag. 164). Per l'art. 311 CC se altre misure per la
protezione del figlio (art. 307 e segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano
a priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori
della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o
analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cpv. 1 n. 1).
Inoltre l’autorità parentale può essere pronunciata quando i genitori non si
sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei
suoi confronti (cpv. 1 n. 2). L’applicazione di questa norma presuppone un
rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze, la revoca dell’autorità
parentale configurando la perdita di un diritto della personalità, ed è
ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio appaiono
d’acchito insufficienti: il principio della proporzionalità dell’intervento
impone in tutti i casi un’attenzione particolare (DTF 119 II 11 consid.
4a con riferimenti dottrinali).
-
Nel
caso in esame la Delegazione tutoria di __________ ha già preso reiterate
misure per la protezione dei figli comuni, in particolare il 9 giugno 1988
quando i figli sono stati provvisoriamente tolti alla custodia della madre
(art. 310 CC) e affidati a un istituto il 14 settembre 1988 ed è stato disposto
l’affidamento quando è stata ordinata una curatela di rappresentanza sui figli
medesimi (art. 392 cpv. 3 CC), il 21 aprile 1989, quando è stato confermato il collocamento
presso la __________ __________a; per i fine settimana agli zii __________ e
infine il 22 aprile 1991, quando la curatela di rappresentanza è stata revocata
e sostituita con una curatela educativa (art. 308 CC). Infine il 23 luglio 1992
i minori sono stati collocati presso gli zii __________.
L’autorità
di vigilanza sulle tutele, dopo aver illustrato la precaria situazione
economica della ricorrente, ha accertato il suo rifiuto di far capo ai vari
servizi sociali, ai quali ha rinunciato, malgrado il bisogno di una terapia di
carattere nel convincimento di riuscire da sola a gestire la situazione. Ha
evidenziato inoltre la sua personalità ambivalente, nel senso che essa vuole i
figli con sé, ma si è disinteressata delle precedenti procedure giudiziarie.
Essa ha riscontrato per di più una chiara incapacità educativa, oltre a
squilibri di personalità, dovuti a fanatismo religioso . Infine essa ha
rilevato la totale inadeguatezza della dimora a __________ __________, e la
mancanza di un armonioso rapporto con i figli, concludendo per un’incapacità
dei genitori di prendere le necessarie decisioni nell’interesse dei figli.
La
ricorrente asserisce di aver discusso la situazione con il marito e di aver
ricevuto da quest’ultimo garanzie per il versamento dei contributi alimentari.
-
L’art.
310 CC (privazione della custodia parentale) stabilisce che quando il figlio
non possa essere sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla
custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo
convenientemente (cpv. 1). Il provvedimento è applicabile anche quando le
relazioni tra genitori e figli siano così gravemente turbate che non si possa
più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le cirostanze,
non si possa rimediare altrimenti (cpv. 2). Se la privazione della custodia
parentale non è sufficiente, l’art. 311 CC prevede una misura estrema: la
privazione dell’autorità parentale (sopra, consid. 2). È quanto ha
deciso in concreto il Dipartimento delle istituzioni. Per rapporto al genitore
privato dell’autorità parentale, che si vede sostituire o dall’altro genitore o
da un tutore (art. 311 cpv. 2 CC), il genitore privato della custodia
può ancora esercitare le prerogative connesse all’esercizio dell’autorità parentale,
salvo scegliere la residenza del figlio (Hegnauer,
op. cit., pag. 192 in alto). In qualità di rappresentante legale egli può
ancora prendere misure a favore del figlio, sia in materia di cure (per esempio
in caso di intervento medico), sia in materia di scelte scolastiche e
professionali – tant’è che gli incombe di collaborare con i docenti, con le
istituzioni pubbliche e con quelle di aiuto alla gioventù (art. 302 cpv. 3 CC)
– sia in materia di educazione religiosa, sia promuovendo le relazioni con i
terzi (Stettler in: Traité
de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, pag. 404 segg.), sia amministrando
i beni del figlio (art. 318 segg. CC).
-
La
questione è di sapere, nella fattispecie, se siano dati i presupposti per
l’applicazione dell’art. 311 CC oppure se – quanto meno allo stato attuale
delle cose – basti sottrarre alla ricorrente la custodia parentale (ciò che
formalmente è avvenuto solo a titolo provvisorio l’8 giugno 1988), i figli
essendo già al beneficio per altro di una curatela educativa (art. 308 CC). Il
problema, di natura giuridica, va esaminato d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC). La
sua soluzione dipende dal quesito di sapere se lasciando alla ricorrente
l’autorità parentale (senza custodia), il bene dei figli appaia ancora minacciato.
Ora, né dal fascicolo processuale né dall’istruttoria esperita dall’autorità di
vigilanza sulle tutele risultano con un minimo di precisione i pericoli
concreti cui sarebbero esposti i figli – al beneficio, come detto, di una
curatela educativa – qualora alla madre fosse lasciata l’autorità parentale.
Intanto non risulta (e nemmeno è stato sostenuto) ch’essa abbia preso decisioni
in contrasto con i compiti educativi che la legge impone ai detentori
dell’autorità parentale. In un’occasione essa ha tentato bensì di sottrarre i
figli all’istituto di collocamento, ma tale circostanza, risalente al 1988,
oltre a essere episodica, si configura piuttosto come una reazione alla prima
decisione dell’autorità tutoria. La trasferta a __________ con i figli (primavera
del 1991) all’insaputa dell’autorità e dell’istituto non sembra ricondursi per
altro a un tentativo di rapire i figli: la ricorrente è poi tornata a
__________ e ha riportato i ragazzi all’istituto, senza che l’autorità tutoria
abbia ritenuto di adottare particolari provvedimenti.
È
vero invece che la ricorrente vive in condizioni materialmente precarie, ma
questo fatto da solo giustifica se mai la privazione della custodia, non
dell’autorità parentale. Non meno precaria è la situazione economica della
ricorrente: ciò non significa ancora però che, una volta sottratti alla
custodia, i figli non possano continuare a rimanere soggetti all’autorità
parentale della madre. Tanto più che la madre è stata privata
(provvisoriamente) della custodia proprio a causa di tale stato di cose.
L’autorità di vigilanza sulle tutele rimprovera alla ricorrente manifestazioni
di fanatismo religioso. Ciò potrebbe effettivamente ostare ai compiti educativi
che incombono a un detentore dell’autorità parentale. Se non che, in concreto
non è dato di sapere quali eccessi manifesti la persona in causa e in che modo
questi potrebbero ripercuotersi su figli ormai sottratti alla sua custodia (e
quindi alla sua sfera di influenza quotidiana). Che la ricorrente prediliga gli
aspetti spirituali della vita a quelli prettamente materiali ancora non denota
incapacità educativa e nemmeno lascia presagire decisioni lesive per
l’interesse dei figli. Né è determinante il fatto che i figli non vogliano più
vedere la madre (DTF 111 II 407 consid. 3), un grave turbamento delle
relazioni fra genitori e figli giustificando tutt’al più la privazione della
custodia, non dell’autorità parentale (art. 310 cpv. 2 CC).
Dagli
atti non emerge neppure che la ricorrente si sia disinteressata della sorte dei
figli (art. 311 cpv. 1 n. 2 CC) né si può interpretare a tale stregua la
semplice circostanza ch’essa non abbia contestato la privazione provvisoria
della custodia parentale. In realtà mal si comprende perché essa avrebbe dovuto
insorgere contro un provvedimento legittimo. La “mancata aderenza della realtà”
rimproveratale dall’autorità di vigilanza sulle tutele non basta per altro a
dimostrare trascuranza educativa: non occuparsi seriamente dei figli vuol dire
non partecipare al loro sviluppo, delegando costantemente ad altre persone le
cure dovute, e non intraprendere alcunché per stabilire o intrattenere un
rapporto affettivo interiore (DTF 118 II 25 consid. 2d in relazione con
l’art. 274 cpv. 2 CC). Il carteggio processuale attesta che la ricorrente ha sempre
avuto i figli con sé e che solo in alcune circostanze, dovute verosimilmente a
incomprensioni con i vari servizi educativi, ha rinunciato a relazioni
personali (“anche perché si è resa conto di dare fastidio a tutti”: decisione
impugnata, pag. 5). Infine i disturbi psichici di cui soffrirebbe la ricorrente
non trovano conforto in una benché minima attestazione medica: il solo fatto
che la ricorrente non accetti di farsi seguire e consigliare dai servizi
sociali giustifica senz’altro una privazione della custodia parentale e
l’istituzione di una curatela educativa (art. 308 cpv. 2 CC), ma in assenza di
precise indempienze non può essere equiparato a disinteresse o a noncuranza.
Certo
la ricorrente vive ai margini della società civile, conducendo un’esistenza
incompatibile con la custodia di figli minorenni e inviso pertanto alle
autorità di tutela. Ma gli atti non dimostrano che il collocamento dei figli
presso gli zii e l’intervento del curatore non bastino a scongiurare rischi per
l’equilibrio psicofisico dei figli o, più in generale, per il loro bene futuro.
La privazione dell’autorità parentale deve fondarsi su elementi oggettivi, che
comprovino l’incapacità del detentore di esercitarla in modo corretto.
Determinante in tale esame risultano le circostanze esistenti al momento della
decisione (Hegnauer, op.
cit., pag. 193). Nella fattispecie non vi sono elementi che permettano di
ritenere insufficiente una privazione della custodia parentale con curatela
educativa. La madre risiede a pochi chilometri da Lugano e può occuparsi, anche
se a modo suo, del bene dei figli. Resta il fatto che, qualora essa risultasse
incapace una o più volte di esercitare correttamente tale autorità (sia
prendendo decisioni concrete che non sono nell’interesse dei figli, sia
omettendo di prendere decisioni nell’interesse loro, sia comportandosi in
maniera inammissibile in circostanze precise o dando segni di squilibrio
psichico inequivocabili, non fondati su generiche impressioni), la Delegazione
tutoria potrà ripresentare la sua istanza all’autorità di vigilanza valendosi
di tali fatti. La privazione dell’autorità parentale, misura estrema, deve
ancorarsi a dati precisi e ben definiti, non solo a una “filosofia di vita che
porta [la persona in causa] a trascurare gli aspetti materiali anche minimi,
dedicandosi a quelli spirituali” (osservazioni della Delegazione tutoria, del
22 marzo 1994). Di per sé la privazione della custodia parentale andrebbe
pronunciata dall’autorità tutoria (art. 310 cpv. 1 CC); dato nondimeno che il ricorso
in esame ha pieno effetto devolutivo, questa Camera può procedere essa medesima
alla riforma del dispositivo impugnato.
- Con
la decisione impugnata l’autorità di vigilanza ha privato d’ufficio la
ricorrente dell’autorità parentale anche sull’ultima nata __________ (1992),
che non era stata oggetto fino ad allora di misure particolari. Non v’è ragione
perché l’ultimogenita debba essere trattata in modo diverso dagli altri figli
della ricorrente: la ricorrente va privata quindi della custodia parentale
anche su di lei e a favore di __________ può essere istituita – a giudizio
dell’autorità tutoria – una curatela educativa (art. 308 CC) o di
rappresentanza (art. 392 cpv. 2 CC). Basti constatare la precarietà
dell’alloggio in cui l’appellante abita (sopralluogo del 17 novembre 1992 con
l’allegata documentazione fotografica) per rendersi conto della necessità
dell’intervento. Si pone nondimeno il problema della competenza, la ricorrente
e l’ultima figlia risiedendo a __________ __________, in provincia di
__________. L’autorità di vigilanza ha ritenuto di potersi fondare sul
domicilio amministrativo della ricorrente, che risulta tuttora iscritta nei
registri del controllo abitanti a __________ come domiciliata (osservazioni del
Dipartimento delle istituzioni, pag. 2). Decisivo è tuttavia il luogo in cui la
persona dimora con l’intenzione di stabilirsi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC)
e nulla induce a credere che l’appellante risieda a __________ __________ solo
temporaneamente (in Svizzera non esercita nemmeno un’attività lavorativa). Non
può dirsi quindi che la figlia __________ sia domiciliata a __________.
Secondo
l’art. 4 della convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la
competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei
minorenni (RS 0.211.231.01), le autorità dello Stato di cui il minorenne
è cittadino, ove lo giudichino necessario al suo interesse, possono, dopo
averne avvisato le autorità dello Stato della sua dimora abituale, prendere, secondo
la loro legge interna, misure intese a proteggerne la persona o i beni. Sebbene
entrerà in vigore per l’Italia solo nel maggio del 1995, la convenzione può
essere applicata per analogia in virtù dell’art. 85 cpv. 2 LDIP (Bucher, Droit international privé
suisse, tomo II, Basilea e Francoforte 1992, pag. 228 n. 881). __________
consta essere attinente di __________, di modo che la competenza dell’autorità
tutoria di __________ (rispettivamente dell’autorità ticinese di vigilanza) è
data. Essa dovrà informare senza indugio però le autorità italiane, dove la
minorenne dimora abitualmente (art. 11 prima frase della convenzione; Bucher, op. cit., pag. 287 n. 877).
- Gli
oneri processuali seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). Vista la natura e la particolarià della fattispecie, si giustifica
tuttavia di rinunciare al prelievo di tasse e spese, prescindendo altresì
dall’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
pronuncia:
- Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 2 della decisione impugnata è riformato come segue:
è privato dell’autorità parentale sui figli __________ (1975), __________
(1976), __________ (1981) e __________ (1983). __________ __________, nata
__________, è privata della custodia parentale sui figli medesimi e sulla
figlia __________ (1992). Di quest’ultimo provvedimento la Delegazione tutoria
di __________ avviserà senza indugio l’autorità del luogo di residenza,
valutando l’opportunità di istituire una curatela a favore della figlia stessa.
-
Non
si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
__________, fermo posta, __________
Dipartimento delle Istituzioni, Bellinzona
Delegazione tutoria di __________, __________
Comunicazione
a:
__________, __________, __________, __________
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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