AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.142
Data decisione, Autorità:
04.09.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00142
Lugano,
4 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella causa n. __________ (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 14 marzo 1994 da
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
in , __________ ()
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
26 aprile 1994 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il
14 aprile 1994, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del-la
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. , cittadino italiano con ultimo domicilio a __________
__________ (), è deceduto a __________ (__________) il __________
1992 lasciando la moglie __________ __________ con i figli __________ e
__________ __________, tutti cittadini italiani domiciliati a __________.
Questi hanno acquisito per legge, in assenza di testamento, il diritto a un
terzo ciascuno dell’eredità. __________ __________ è deceduta a __________ il
giorno dopo la morte del marito. In virtù di un suo testamento pubblico del 5
aprile 1988 i figli __________ e __________ risultano istituiti eredi in parti
uguali. Essi sono divenuti così eredi legittimi in ragione di metà ciascuno sia
della successione paterna sia di quella materna.
B. Il 14 marzo 1994 __________ __________ si è rivolto al Pretore della
giu-risdizione di Mendrisio Sud perché fosse ordinato in via cautelare il
blocco di ogni conto (nominativo, cifrato o societario) facente capo presso il
__________ __________ di __________ alla sorella __________ oppure al defunto
padre , come titolari o beneficiari economici, con particolare
riferimento al conto n. “ ”. Su quest’ultima
relazione bancaria, intestata ad __________ __________, era stato fatto
confluire il 15 giugno 1990 il saldo di un conto n. “ ”,
del padre __________, conto che era stato oggetto altresì di ripetuti prelevamenti
da parte della sorella. In tali condizioni si imponeva con urgenza il blocco
richiesto, di evidente buon diritto, in modo da evitare rischi per la corretta
devoluzione dell’eredità.
C. In accoglimento dell’istanza il Pretore ha ordinato il 16 marzo 1994
– senza contraddittorio – il blocco in questione, comminando l’art. 292 CP agli
eventuali trasgressori. Nel contempo ha fissato a __________ __________ un
termine di 15 giorni per prestare fr. 80 000.– a titolo di garanzia e un
termine di 60 giorni per pro-muovere l’azione ordinaria, in entrambi i casi con
l’avvertimento che la mancata osservanza del termine avrebbe comportato la
decadenza del provvedimento cautelare. Le spese processuali, la tassa di
giustizia di fr. 500.– e le ripetibili sarebbero state attribuite con la
sentenza di merito.
D. Il 21 marzo 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore che,
previo contraddittorio, il blocco fosse revocato o, subordinatamente, ridotto a
un importo da definire. __________ __________ ha instato da parte sua, il 23
marzo 1994, affinché il termine per la prestazione della garanzia fosse
prorogato a 60 giorni e l’importo della garanzia medesima ridotto a fr. 10
000.–. Il Pretore ha prorogato il termine di 30 giorni con decisione del 24
marzo 1994 presa senza contraddittorio e ha citato le parti all’udienza dell’
8 aprile successivo per la discussione di entrambe le istanze.
In tale occasione __________
__________ ha mantenuto la richiesta di blocco, dichiarandosi disposto tutt’al
più a limitarne la portata a fr. 525 000.–; per il resto ha confermato la
postulata riduzione della garanzia con proroga del termine per fornirla.
__________ __________ ha ribadito l’istanza di revoca, aderendo in subordine a
un blocco massimo di fr. 21 007.–, senza esprimersi particolarmente sulla
riduzione della garanzia chiesta dal fratello.
E. Con decreto del 14 aprile 1994 il Segretario assessore, statuendo in
luogo e vece del Pretore, ha limitato l’ammontare del blocco a fr. 525 000.– e
per tutto il resto ha confermato l’assetto supercautelare, compresa la proroga
di 30 giorni concessa il 24 marzo 1994 per la prestazione della garanzia. Il
Pretore ha poi protratto tale termine di 10 giorni inaudita parte, il 21 aprile
1994, su richiesta di __________ __________.
F. Insorta contro il decreto del Segretario assessore con un appello
del 26 aprile 1994, __________ __________ postula la riforma della decisione
impugnata nel senso di revocare il blocco, subordinatamente di ridurlo a fr. 21
007.– o quanto meno a fr. 33 577.60. Il 5 maggio successivo essa ha presentato
inoltre una richiesta di effetto sospensivo perché il termine entro cui promuovere
l’azione di merito non decorresse fino all’emanazione del giudizio di appello.
Tale richiesta è stata respinta il 19 maggio 1994 dalla presidente della I
Camera civile.
G. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 1994 __________ __________
propone di rigettare l’appello e di confermare il decreto del Segretario
assessore.
Considerando
in
diritto:
- Il primo giudice ha accertato la propria competenza fondandola tanto
sull’art. 10 LDIP, che abilita in linea generale le autorità svizzere a
emettere provvedimenti cautelari anche se non sono competenti nel merito,
quanto sull’art. 89 LDIP, che conferisce specificamente alle autorità svizzere
del luogo di situazione la facoltà di ordinare provvedimenti d’urgenza se
l’ereditando con ultimo domicilio all’estero lascia beni in Svizzera. Il
richiamo a tali norme è pertinente. Né l’art. 17 del trattato di domicilio consolare
con l’Italia, del 22 luglio 1868 (RS 0__________), né l’art. IV del protocollo
concernente l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni conchiusi e firmati a
__________ e a __________ tra la Svizzera e l’Italia, del 1° maggio 1869 (RS
0__________), derogano a tale principio. Quanto alla convenzione tra la Svizzera
e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie,
del 3 gennaio 1933 (RS __________), essa si limita a stabilire che “i
provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalla legislazione di uno dei
due paesi possono essere richiesti dalle autorità di questo Stato, qualunque
sia il tribunale competente a decidere il merito” (art. 10). La convenzione non
si applica, per il resto, “alle decisioni che ordinano un sequestro o qualsiasi
altro provvedimento provvisionale” (art. 9).
È vero che l’art. 89, e di riflesso
l’art. 10 LDIP, riguarda soltanto provvedimenti destinati a conservare e a
mantenere beni patrimoniali, mentre l’adozione di provvedimenti a salvaguardia
della devoluzione dell’eredità (art. 551 segg. CC) – per esempio la nomina di
un amministratore – compete all’autorità preposta all’ apertura della
successione, non al giudice svizzero del luogo in cui i beni si trovano (FF
1983 I 360 in fondo; Heini in:
IPRG Kommentar, Zurigo 1993, nota 3 in fine ad art. 89; Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2ª edizione, pag. 83 in alto; Bucher, Droit international privé
suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 313 n. 965; erroneo: Merkt, Les mesures provisoires en droit
international privé, Zurigo 1993, pag. 144 in basso). Se non che, nella misura
in cui àncora all’art. 551 cpv. 2 CC il blocco litigioso (decreto, pag. 3 in
basso), il Segretario assessore incorre in un’inesattezza. Certo, nella scelta
dei provvedimenti che tutelano la devoluzione dell’eredità il giudice non è
limitato a quanto prevedono gli art. 552 (apposizione dei sigilli), 553
(inventario), 554 seg. (nomina di un amministratore) e 556 segg. CC
(pubbli-cazione delle disposizioni di ultima volontà): può prendere anche altre
disposizioni, l’art. 551 cpv. 2 CC avendo semplice carattere esemplificativo (Piotet in: Traité de droit privé
suisse, vol. IV, pag. 624 a metà; Précis de droit successoral, 2ª edizione,
pag. 132; Tuor/Picenoni in:
Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 5 ad art. 551 CC; Rep 1986 pag. 68 consid.
3, pag. 274 consid. 1, 1987 pag. 205 consid. 2). I provvedimenti non previsti
dal diritto federale poggiano tuttavia sul diritto cantonale di procedura (e
sono disciplinati nel Ticino dagli art. 376 segg. CPC anziché dalle norme sulla
procedura di camera di consiglio: art. 2 n. 9 e art. 3 LAC). Non v’è motivo quindi
perché essi siano sottratti alla competenza del giudice svizzero del luogo in
cui si trovano i beni dell’ereditando.
A giusta ragione il Segretario
assessore è entrato, ciò premesso, nel merito dell’istanza cautelare. Qualora
il blocco dei conti bancari fosse stato retto dall’art. 551 cpv. 2 CC, del
resto, l’art. 89 LDIP risulterebbe svuotato di senso pratico: contrariamente
alla volontà del legislatore, che impone all’autorità svizzera del luogo in cui
si trovano i beni di intervenire d’ufficio a tutela dell’asse ereditario (FF
__________I __________, n. .), solo l’autorità preposta
all’apertura della successione – in concreto l’autorità italiana – avrebbe potuto
adottare misure cautelative. Queste, per trovare attuazione nel Ticino,
avrebbero dovuto essere previamente delibate (art. 511 segg. CPC), con tutte le
possibili difficoltà connesse al riconoscimento di decisioni non finali (Acocella, Internationale Zuständigkeit
sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen
im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 189 con
riferimenti). Per provvedimenti d’urgenza ciò non è ragionevolmente sostenibile.
-
Il blocco dei conti bancari facenti capo alla convenuta o al defunto
padre è stato decretato dal Segretario assessore con l’ar-gomento che
l’istante, erede legittimo, potrà promuovere causa di riduzione per l’ammontare
dei fondi distratti dal patrimonio ereditario (e finiti su altri conti),
chiedendo poi una divisione in natura dei beni. La convenuta sostiene
nell’appello che in esito a una causa di riduzione o di collazione l’attore
potrà disporre se mai di un credito o di una prestazione in denaro. Il blocco
litigioso equivarrebbe perciò a un sequestro in garanzia del pagamento,
ammissibile solo in virtù degli art. 271 segg. LEF. Tutt’al più potrebbe
formare oggetto di provvedimento conservativo – secondo la convenuta – la metà
del saldo alla chiusura del conto n. __________ “__________ ” già intestato al
padre __________ (fr. 21 007.–) o, nell’ipotesi più favorevole all’attore
(tenendo calcolo anche dei prelevamenti da lei effettuati come procuratrice su
quel conto), la somma di fr. 33 577.60. Non in ogni modo l’importo fissato dal
primo giudice.
-
La giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare più volte che
il giudice non può, nell’ambito di una causa creditoria pendente o da
promuovere, disporre provvedimenti cautelari aventi gli stessi effetti di un
sequestro a norma degli art. 271 segg. LEF. Qualsiasi procedura avente per
oggetto un deposito di denaro o la prestazione di una garanzia è regolata a
titolo esclusivo dal diritto federale (art. 38 cpv. 1 LEF): il diritto
cantonale non può contemplare misure provvisionali destinate ad assicurare il
pagamento di un credito (Rep 1988 pag. 290 in alto con rinvii). Può, il diritto
cantonale, bloccare un determinato oggetto o una determinata somma ove tali
beni, individuati, siano essi medesimi rivendicati (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3ª edizione, pag. 365). Sono ammissibili di conseguenza
provvedimenti cautelari volti a conservare l’oggetto del litigio, quand’anche
tale oggetto sia una cauzione, o a bloccare un conto per impedire prelevamenti
da parte di persone non au-torizzate (SJ __________pag. 265 in alto con
richiami). Non sono leciti invece – come detto – provvedimenti intesi a
garantire la copertura di un credito attraverso il blocco indistinto di beni
appartenenti al debitore.
Nel caso specifico incombeva
all’istante, ciò posto, individuare i beni da sottoporre al blocco, ossia
rendere verosimile che il provvedimento richiesto concerne beni dell’eredità
(Rep 1986 pag. 68 consid. 3). La convenuta asserisce che, in ogni modo, ciò non
gli avrebbe giovato poiché da un processo di riduzione o di collazione può
derivare soltanto un credito e non il diritto a determinati beni. L’obiezione
non può essere condivisa. L’azio-ne di riduzione che l’appellato intende
promuovere – apparentemente a Mendrisio (osservazioni all’appello, pag. 8) – è
bensì di natura pecuniaria (DTF 115 II 212 con rinvii; Rep 1993 pag. 159), ma
ciò non impedisce provvedimenti cautelari intesi a chiarire l’esistenza di
attivi successori. Intanto, secondo dottrina, la restituzione conseguente a
un’azione di riduzione ha luogo in natura se l’oggetto dell’attribuzione
indebita ancora sussiste (DTF 110 II 233 consid. 7d). Oltre a ciò, il blocco
decretato dal Segretario assessore, più che garantire la pretesa dell’istante,
mira a prevenire atti di disposizione su determinati beni in attesa di
chiarirne l’eventuale appartenenza all’asse ereditario. Esso non colpisce
attivi indistinti, senza relazione con il preteso credito, ma beni litigiosi
per quanto possibile definiti. La tesi dell’appellante manca perciò di
consistenza. Maggiori requisiti di verosimiglianza si devono esigere, certo,
ove una richiesta di blocco riguardi non beni del defunto, ma beni intestati a
un singolo erede. Rimane da esaminare se e in che misura l’istante ha reso
verosimile in concreto i presupposti a sostegno del provve-dimento richiesto.
-
Per quel che è degli eventuali conti bancari facenti (ancora) capo
al defunto padre __________, il loro blocco appare senz’altro legittimo nella
prospettiva di chiarirne la reale esistenza, consistenza e appartenenza all’asse
ereditario. Tanto più che la convenuta non ha assolutamente collaborato al
proposito. Da questo profilo non sarebbe giustificato porre alla richiesta
cautelare esigenze troppo severe in materia di verosimiglianza, né la convenuta
accenna un qualsiasi interesse superiore che osti all’emanazione del
provvedimento. Più attenta disamina merita invece il blocco di conti intestati
alla convenuta medesima.
-
Con la documentazione acclusa all’istanza del 14 marzo 1994
l’appellato ha reso verosimile tutta una serie di prelevamenti avvenuti fra il
17 ottobre 1984 e il 12 marzo 1990 dal conto bancario n. “
” già intestato al padre (doc. G1 a G22). All’udienza dell’8 aprile 1994 la
convenuta ha ammesso genericamente di avere operato prelevamenti su tale conto,
ma ha soggiunto di avere agito su incarico del padre, al quale avrebbe messo le
somme a disposizione “per sopperire alle forti spese di cura” (riassunto
scritto allegato al verbale, primo foglio). Quanto al trapasso del saldo finale
di tale conto sul suo conto n. “ ”, ciò sarebbe avvenuto a
titolo di compensazione, avendo essa consegnato al genitore una somma
equivalente in Italia (verbale, pag. 3). Il Segretario assessore non ha
motivato l’ammontare del blocco decretato, ma dalle allegazioni dell’istante si
evince che la somma è così composta:
fr. 330 000.– pari alla metà
dell’avere massimo raggiunto (nel 1984) dal conto n__________ “__________ ”,
fr. 165 000.– per gli interessi maturati in 10 anni (5%), fr. 15 000.– per le
spese sopportate in una causa da lui promossa contro il __________ per ottenere
gli estratti del conto in questione e altri fr. 15 000.– per le spese del
processo di merito da intentare contro la sorella (verbale citato, pag. 2 in
fondo). Ora, tali allegazioni non giustificano lontanamente il blocco così
com’è stato decretato.
a) L’appellante non contesta invero che nella fattispecie ricorrano i
presupposti dell’art. 376 cpv. 1 e 2 CPC. Essa non mette in discussione né che
siano date le premesse per un provvedimento d’urgenza, né che dal ritardo a
procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare alla controparte un notevole
pregiudizio, né che le prospettive dell’azione di merito sembrano favorevoli.
Contestata è la verosimiglianza della pretesa nel suo ammontare, che secondo
l’appellante ascende tutt’al più a fr. 21 007.– (la metà del saldo di chiusura
relativo al conto n. “ ”) o – nella migliore delle ipotesi
per l’istante – a fr. 33 577.60, così come contestata è la verosimiglianza di
ulteriori conti oltre a quello n. “ ”, a lei intestato.
b) Gli atti confermano che dal conto n. “ ”,
intestato al padre , sono stati trapassati senza giustificazione
apparente al noto conto n. “ ”, intestato alla convenuta,
il saldo finale del predetto conto, cioè fr. 42 014.– (il 15 giugno 1990: doc.
C), e titoli per un valore nominale di US$ 60 000 (il 13 giugno 1989: doc.
G20). La convenuta afferma di avere ricevuto tali cartevalori in compensazione
di sue pretese, ma non rende verosimile l’as-sunto. Essa medesima ammette
nell’appello, inoltre (pag. 7), di avere ritirato dal conto n. __________
“ ”, tra l’8 set-tembre 1988 e il 12 marzo 1990, una somma di
complessivi fr. 24 141.25. Non è formalmente provato che quest’ultima somma sia
stata trasferita sul conto n. “ ”, tuttavia l’appellante
stessa non esclude siffatta eventualità (appello, pag. 7: riconoscimento
subordinato del blocco fino a concorrenza di fr. 33 577.60), di modo che la
circostanza può ancora ritenersi plausibile. Ulteriori prelevamenti dal conto
n. “ ”, ancorché avvenuti (doc. G1–G19 e G21–G22), non
possono invece essere imputati con sufficiente verosimiglianza alla convenuta,
né risulta sufficientemente verosimile che il relativo ammontare sia finito su
altre relazioni bancarie di costei. Un blocco del conto
n. __________ “__________ ” per
valori più elevati di quelli anzidetti non può quindi entrare in considerazione
e nemmeno si giu-stifica il blocco di ulteriori conti nella disponibilità della
convenuta.
c) Ne segue che il blocco deciso dal Segretario assessore va limitato
alla spettanza dell’istante (la metà) relativamente ai valori verosimilmente
confluiti dal conto n. “ -__________ ” sul conto della
convenuta e agli eventuali averi – depositati sotto ogni forma – di pertinenza
del defunto padre __________ __________. Nella misura in cui accorda il blocco
del conto n. “ ” per metà del saldo massimo raggiunto (nel
1984) dal conto n. “ ”, il decreto impugnato è – oltre che
privo di motivazione – arbitrario, nulla confortando l’ipotesi che di tutti i
prelevamenti successivi al 1984 si sia appropriata la sorella. Illecito è
addirittura il blocco a copertura di spese processuali sopportate o da
affrontare nell’ambito di una futura causa: finalizzato alla garanzia di una
pretesa personale dell’istante verso la sorella (e non all’accertamento
dell’asse ereditario), il provvedimento equivale sotto tale profilo a un
sequestro occulto, lesivo dell’art. 38 cpv. 1 LEF.
d) Occorre ancora definire l’ammontare del blocco per quanto attiene al
conto n. “ ”. La metà del saldo finale concernente il conto
n. “ ” è pacifica (fr. 21 007.–), la metà dei prelevamenti
ammessi dalla convenuta agevolmente computabile (fr. 12 070.60). Al totale (fr.
33 577.60, cifra riconosciuta in subordine dall’appellante medesima) deve ancora
essere aggiunta la metà del valore relativo ai menzionati titoli di nominali
US$ 60 000 (obbliga-zioni estere trapassate sul conto n. “
” nel giugno 1989 e giunte a scadenza fra il marzo del 1991 e il giugno del
1992). In difetto di qualsiasi prova, a un giudizio di semplice verosimiglianza
tale valore (dimostrato, ma solo nella sua entità nominale) può essere
prudentemente stimato in fr. 72 000.– circa, non incombendo a questa Camera
svolgere indagini per conto dell’appellato. Se ne conclude che il blocco del
conto n. “ ” può essere confermato fino a concorrenza di
fr. 70 000.– (arrotondati), più gli interessi al 5% dall’apertura della
successione (cfr. DTF 110 II 233 consid. 7d), cifrabili approssimativamente in
fr. 5000.–. L’appello va accolto entro tali limiti.
- L’esito dell’attuale sentenza non giustifica più la cauzione di
fr. 80 000.– imposta dal
Segretario assessore all’istante. La somma, al cui riguardo il giudice
statuisce di propria iniziativa senza essere vincolato alle proposte delle
parti (art. 380 cpv. 1 CPC), può ragionevolmente essere ridotta a fr.10 000.–.
Il dispositivo in questione va modificato di conseguenza.
- Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede, ritenuto che la
tassa di giustizia è commisurata in appello al valore litigioso (fr. 525
000.–). Il dispositivo su spese e ripetibili di primo grado dev’essere
riformato anche per un’altra ragione: contrariamente alla giurispudenza, il
Segretario assessore ha rinviato la decisione al merito. Ciò non è ammissibile
(Cocchi/Trezzini, CPC annotato,
Lugano 1993, nota 27 ad art. 148). Trattandosi di un errore di diritto, tale
dispositivo va corretto d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC).
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello è parzialmente accolto e
il decreto impugnato è riformato come segue:
a) Il dispositivo n. 1.1 è modificato nel senso che il blocco deciso dal
Segretario assessore è limitato, per quanto riguarda gli averi facenti capo ad
__________ __________, al conto n. “ ” fino a concorrenza
di fr. 75 000.–.
b) Il dispositivo n. 2 è modificato nel senso che la cauzione imposta
all’istante è ridotta a fr. 10 000.–, da versare entro il termine fissato dal
Pretore il 21 aprile 1994.
c) Il dispositivo n. 4 è modificato nel senso che le spese processuali,
con la tassa di giustizia di fr. 500.–, sono poste per 2/5 a carico
dell’istante e per 3/5 a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr.
300.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l’appello è respinto
e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono posti per 2/5 a carico
dell’istante e per 3/5 a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr.
200.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud.
per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La
presidente: La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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