AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.113
Data decisione, Autorità:
28.06.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00113
Lugano
28 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause
n. __________ e __________ della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, promosse con
petizioni 19 luglio 1988 e 24 novembre 1988 da
__________ e __________ , __________ -
(patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
e
Comunione dei comproprietari della PPP “__________
__________, __________
(entrambi patrocinati dall’avv. __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere
accolto l’appello 21 giugno 1993 di __________ e __________ __________ contro
la sentenza 28 maggio 1993 emanata dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ e
__________ __________ sono stati fino al 1990 comproprietari in ragione di un
mezzo ciascuno della particella n. __________RFD __________, su cui sorge una
casa, da loro adibita a residenza di vacanza. __________ __________, intenzionato
a costruire sul contiguo e soprastante fondo n. __________5, ha presentato
nell’agosto 1984 una domanda di costruzione relativa all’edificazione di un
complesso residenziale denominato Residenza __________. L’opposizione a tale domanda
presentata da diversi vicini, fra cui __________ e __________ __________
(documenti richiamati II), è stata ritirata dopo le trattative intercorse tra
la __________, che rappresentava gli opponenti, e il promotore. __________
__________ si è in particolare impegnato, con lettera 27 febbraio 1985, a costruire
dietro la particella n. __________di proprietà __________ un muro dell’altezza
minima di 1,5 m. (eine Mauer auf die Höhe von mind. 1,50 Meter, doc. A). Egli
ha comperato il 3 maggio 1985 la particella n. __________RFD __________ e il 15
ottobre successivo l’ha costituita in proprietà per piani (doc. P) vendendo a
terzi le singole unità. La progettazione e la direzione dei lavori del cantiere
Residenza __________ sono state curate dall’architetto __________ __________
__________.
Nel marzo 1987 è stata
pubblicata una variante della domanda di costruzione, che prevedeva, fra
l’altro, lo spostamento dell’ubicazione planimetrica degli stabili (doc. 1).
Tale variante non è stata oggetto di opposizione e la fiduciaria __________,
all’epoca rappresentante dei coniugi __________, ha comunicato a __________ il
27 marzo 1987 di aver preso atto della modifica edilizia, ribadendo che il
promotore avrebbe dovuto tenere conto dell’impegno assunto per la costruzione
del muro dietro la casa __________ (doc. D1). Nell’ambito della costruzione del
complesso edilizio di cui alla variante, dietro la particella n. __________è
stato edificato un muro di sostegno la cui altezza varia tra 2,40 m e 4,96 m
(complemento di perizia 29 gennaio 1992, pag. 2 e seguenti) e che funge da
terrapieno per le case soprastanti.
Sin dall’inizio della
costruzione __________ e __________ __________, tramite la __________, avevano
ripetutamente segnalato gli inconvenienti derivanti dal cantiere, segnatamente
la caduta di sassi e pulviscolo dal fondo soprastante (cfr. doc. C2, C5–C8). In
data 8 aprile 1988 i coniugi __________, tramite l’avv. __________, hanno
notificato al promotore le loro pretese per il risarcimento dei danni causati
dal cantiere, riservandosi inoltre di chiedere l’abbattimento del muro di
sostegno, lesivo dell’accordo fra le parti e delle norme edilizie comunali
(doc. E).
B. Il 19 luglio 1988
__________ e __________ __________ hanno introdotto una petizione al Pretore
della giurisdizione di Locarno–Campagna per ottenere da __________ __________
la rifusione dei danni subiti a dipendenza della costruzione della Residenza
__________, in complessivi fr. 17’016,76 oltre interessi, la demolizione del
muro costruito a monte della loro proprietà fino all’altezza massima di 2,5 m,
subordinatamente il risarcimento del danno consistente nel minor valore della
loro proprietà immobiliare, e infine il versamento di un equo indennizzo per le
molestie subite durante la costruzione (inc. n. __________). Gli attori hanno
addotto che il muro sarebbe stato edificato in violazione sia dell’impegno
assunto da __________ nei loro confronti che delle norme sulle distanze
contenute nel Piano regolatore di __________ e hanno fondato le loro pretese di
risarcimento sull’art. 679 CC, sostenendo che le immissioni provenienti dal
cantiere erano eccessive.
nella risposta del 7 novembre 1988 ha eccepito la carenza di legittimazione
passiva per quel che concerneva la demolizione del muro e nel merito si è
opposto alle domande di petizione. Nella replica 9 dicembre 1988 e nella duplica
6 marzo 1989 le parti hanno ribadito le rispettive tesi.
Gli attori hanno
successivamente introdotto il 30 novembre 1988 una petizione contro la Comunione
dei comproprietari della Residenza __________, chiedendo in via principale la
demolizione del muro fino all’altezza legale e in via subordinata il risarcimento
del minor valore causato alla loro proprietà (inc. n. __________), fondandosi
sostanzialmente sulle argomentazioni già sviluppate contro il promotore immobiliare.
La Comunione dei comproprietari convenuta ha risposto il 6 marzo 1989, chiedendo
la reiezione della petizione in ordine e nel merito. Nella replica 20 aprile
1989 gli attori hanno postulato la reiezione dell’eccezione processuale,
ribadendo le tesi di petizione, mentre la convenuta ha confermato la risposta
nella duplica 1° giugno 1989.
C. Il 12 giugno 1989
si è tenuta l’udienza preliminare nella causa avviata contro __________ __________.
In quell’occasione l’impresa generale __________ & __________
____________________denunciata in lite dal convenuto, si è impegnata a
risarcire il danno causato agli attori. Questi, dal canto loro, hanno chiesto
che il convenuto fosse tenuto a risarcire il danno causato dall’illecita
costruzione del muro solidamente con la Comunione dei comproprietari Residenza
__________. L’udienza preliminare nella causa promossa contro la Comunione dei
comproprietari ha avuto luogo alla stessa data. Il Pretore ha deciso di
congiungere le due cause per l’istruttoria e per la decisione.
Esperita l’istruttoria
le parti sono state convocate al dibattimento finale del 29 marzo 1993. Gli
attori hanno confermato l’allegato conclusivo del 23 marzo 1993 e hanno postulato
in via principale l’obbligo per la Comunione dei comproprietari Residenza
__________ di demolire il muro fino all’altezza massima di 1,5 m, subordinatamente
l’obbligo per la Comunione dei comproprietari e __________ __________ in solido
di versare l’importo di fr. 180’000.–, pari al danno causato dalla costruzione
del muro a distanza illegale. Essi hanno inoltre chiesto a __________
__________ il versamento di un importo di fr. 50’000.– a titolo di indennizzo
per le molestie subite durante il cantiere. Dal canto loro i convenuti,
nell’allegato conclusivo del 26 gennaio 1993, hanno proposto l’integrale reiezione
delle petizioni.
D. Il Pretore,
statuendo il 28 maggio 1993, ha respinto entrambe le petizioni e ha posto a
carico degli attori la tassa di giustizia di fr. 8’000.– con l’obbligo di
versare un’indennità per ripetibili di fr. 5000.– a __________ __________ e di
fr. 15’000.– alla Comunione dei comproprietari della Residenza __________. Egli
ha in sostanza ritenuto che la petizione 24 novembre 1988 era irricevibile
nella domanda relativa alla demolizione del muro, la violazione delle distanze
previste dal piano regolatore di __________ non potendo essere esaminata dal
giudice civile, e ha respinto entrambe le petizioni per la parte relativa al
risarcimento delle molestie subite durante il cantiere, ritenendo che non erano
dati i requisiti posti dall'art. 684 CC.
E. __________
__________ __________ sono insorti con appello 21 giugno 1993, chiedendo,
previo annullamento della sentenza impugnata, l’accoglimento delle petizioni
come indicato nelle conclusioni 23 marzo 1993, a pagina 5–7, con protesta di
spese e ripetibili.
F. La Comunione dei
comproprietari della Residenza __________ e __________ __________ hanno
postulato, nelle osservazioni (risposta) del 2 settembre 1993, la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto:
-
Preliminarmente
vi è da rilevare che gli attori, pur avendo venduto in pendenza di causa, e
precisamente nel 1990, il fondo oggetto del litigio, sono rimasti parti in
causa, conformemente all’art. 110 CPC.
-
Il Pretore ha
ritenuto che le domande fatte valere dagli attori per la costruzione del muro
litigioso in violazione delle distanze di piano regolatore (domanda I
dell’allegato conclusionale) sono irricevibili, poiché il giudice civile
sarebbe incompetente a esaminare la conformità delle opere al piano regolatore
comunale, la cui applicazione rientra nell’ambito del diritto pubblico. Egli è
entrato nel merito delle domande solo limitatamente alla pretesa violazione
degli accordi intervenuti fra le parti nel 1985. Gli appellanti contestano il
giudizio di incompetenza, adducendo che il giudice civile può statuire su
pretese derivanti dagli art. 679 e segg. CC anche in presenza di un piano
regolatore. A ragione.
3.a L’art. 63bis della
Legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973, abrogata il 31 dicembre 1992,
prevedeva che “con l’entrata in vigore del regolamento edilizio o del piano
regolatore, le distanze previste dall'art. 124 LAC diventano inapplicabili”.
Identica disciplina figura oggi all’art. 51 della legge edilizia del 13 marzo
1991, entrata in vigore il 1° gennaio 1993. La priorità dei regolamenti edilizi
e dei piani regolatori sull’art. 124 LAC ha lo scopo di evitare che il diritto
pubblico e il diritto civile prevedano, per la costruzione di una stessa
fabbrica, distanze diverse; essa consente inoltre di adottare soluzioni
specifiche, studiate di caso in caso, soprattutto per il risanamento e il
restauro di vecchi nuclei (messaggio governativo del 17 dicembre 1974
concernente la modifica della legge edilizia, in: Raccolta dei verbali del Gran
Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1974, pag. 787). La progressiva
sostituzione dell’art. 124 LAC con norme di diritto pubblico non comporta
tuttavia, di per sé, la decadenza della giurisdizione civile, ovvero
l’impossibilità di promuovere un’azione fondata sulla tutela della proprietà o
del possesso (se ne veda la rassegna in: Meyer–Hayoz,
Berner Kommentar, 3a edizione, note 55 segg. e 140 ad art. 685/686
CC). Il rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio governativo
concernente la modifica della legge edilizia precisava anzi, proprio in relazione
all’art. 63bis vLE, che “il vicino ha (...) il diritto di chiedere l’osservanza
delle norme introdotte in base all’art. 63bis davanti al giudice civile anche
laddove l’ente pubblico vorrebbe eventualmente concedere una deroga che non sia
esplicitamente prevista nel regolamento edilizio o nel piano regolatore” (Raccolta
dei verbali del Gran consiglio, loc. cit., pag. 792 in fondo).
b) La giurisprudenza
di questa Camera si è sempre attenuta, finora, al principio di due
giurisdizioni parallele: l’una civile e l’altra amministrativa (Rep.
__________pag. 157 consid. 2; cfr. anche Rep. __________pag. 171 consid. 3; I
CCA 12 ottobre 1993 nella causa S. c. D.). Contrariamente a quanto sostenuto
dal Pretore, nulla permette di concludere che l’art. 51 dell’attuale legge
edilizia, riprendendo alla lettera il vecchio art. 63bis, abbia inteso
sopprimere la protezione giuridica assicurata dal diritto civile alla proprietà
o al possesso (l’art. 2 cpv. 3 LE continua espressamente a garantire “i diritti
dei terzi”). Nessun indizio al riguardo emerge dal messaggio governativo del 25
ottobre 1988 sulla nuova legge (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione
ordinaria autunnale 1990, vol. 5, pag. 2374 segg.) né dal rapporto della
Commissione speciale per la pianificazione del territorio, del 26 febbraio
1991.
c) Il fatto che norme
edilizie sulle distanze fra edifici siano contenute in ordinamenti di diritto
pubblico ancora non implica, del resto la necessaria caducità della giurisdizione
civile. Non impedisce, in particolare, che violazioni di tali norme possano essere
fatte valere – pregiudizialmente – davanti a un tribunale civile nell’ambito di
un’azione intesa alla protezione della proprietà o del possesso. Non preclude
al vicino, in sintesi, di far capo sia ai mezzi offerti dal diritto
amministrativo (di opporsi cioè al rilascio del permesso di costruzione) sia a
quelli garantiti dal diritto civile, quanto meno nella misura in cui le
disposizioni cantonali sulle distanze abbiano carattere misto (Meyer–Hayoz, op. cit., nota 144 ad art. 685/686 CC con
richiami, in specie alla nota 37 ad art. 680 CC; Wurzburger,
De quelques incidences de la loi fédérale sur la protection de l’environnement
dans le droit privé, in: Rep. __________pag. 185–186). Ora, le norme sulle
distanze tra fabbricati contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori
del diritto ticinese sono state descritte nel messaggio governativo del 17
dicembre 1974 (loc. cit., pag. 787) proprio come “norme miste contenute nella
legislazione di diritto pubblico” e non vi è quindi motivo per negare la
competenza del giudice civile in fattispecie come quella in esame.
-
L’appello è
quindi fondato nella misura in cui censura la decisione del Pretore di ritenersi
incompetente per l’esame delle domande di petizione fondate sulla violazione
delle norme sulle distanze contenute nel piano regolatore di __________.
L’accoglimento del gravame su questo punto non ha però le conseguenze che vorrebbero
gli appellanti, poiché il primo giudice non è entrato nel merito della lite e
questa Camera non può, senza violare il diritto al doppio grado di
giurisdizione, esaminare in questa sede le domande relative alla violazione
delle norme sulle distanze (I CCA 12 agosto 1992 nella causa B. c. C.).
L’incarto deve dunque essere rinviato al Pretore affinché entri nel merito
della vertenza ed esamini se siano riunite le condizioni di applicazione degli
articoli 679 e 685 CC, accertando, in via pregiudiziale, se sia stata commessa
una violazione delle norme di piano regolatore sulle distanze. L’argomentazione
esposta dal primo giudice nel considerando 3 è infatti sussidiaria a tale quesito
e le censure degli appellanti al riguardo sono quindi premature, dovendosi
ancora valutare la liceità del muro rispetto alle norme di piano regolatore, su
cui il Pretore non ha deciso.
-
Il primo giudice
è invece entrato nel merito delle domande di causa intese a ottenere un
indennizzo di fr. 50’000.– complessivi per le molestie causate dal cantiere (domanda
II del memoriale conclusivo), respingendole. Egli ha ritenuto che non erano
state dimostrate in concreto né le molestie eccessive causate dal cantiere né
gli inconvenienti lamentati dagli attori, ossia l’impossibilità di usufruire
della casa e della piscina durante i lavori di costruzione sul fondo
soprastante. Gli appellanti censurano tali conclusioni, rilevando che
l’esistenza di immissioni rumorose e di detriti sul loro fondo era acquisita
agli atti. Trattandosi di immissioni eccessive e che avrebbero potuto essere
evitate, si giustifica un indennizzo di fr. 50’000.–, equamente commisurato al
valore dello stabile, stimato in fr. 900’000.– dal perito giudiziario.
a) Secondo
l’art. 685 cpv. 1 CC il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve
fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti
del loro terreno o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti
che vi si trovano. Il vicino è tenuto a tollerare unicamente ingerenze minori,
usuali in caso di edificazione o di scavi, ritenuto che – comunque sia – gli
deve essere assicurata un’ampia protezione (Meier–Hayoz,
Berner Kommentar, 3a ed. Berna
1975, art. 685/686 CC n. 68–70; Haab/Simonius,
Zürcher Kommentar, art. 685, 686 CC n. 16; Liver,
SPR, vol. V/1, pag. 241). Qualora il proprietario ecceda nell’esercizio della
proprietà, il vicino dispone dei diritti previsti dall’art. 679 CC: egli può
cioè chiedere giudizialmente la cessazione della molestia, l’adozione di
provvedimenti contro il danno temuto, il risarcimento del danno e la
constatazione del danno (Liver, op. cit., pag. 242; Meier–Hayoz, op. cit., art. 679 CC n. 2–8, art.
685/686 CC n. 57, 62; Haab/Simonius, op. cit., art. 686–688
CC, n. 16; Steinauer, Les droits réels, vol. II,
pag. 171–174).
b) Non
è contestato che durante la costruzione della Residenza __________ la proprietà
__________ ha subito diversi danni. La caduta di sassi e pietrisco, avvenuta a
più riprese, ha infatti provocato la rottura di beole, di mattonelle vetrate
con danni anche all’interno dell’abitazione; la recinzione è stata divelta e la
caduta di materiale terroso e pulviscolo ha causato disfunzioni al filtro della
piscina (cfr. doc. B, C). Tutti i danni segnalati dagli attori, e che
inizialmente formavano oggetto di una domanda a giudizio in petizione, sono
stati risarciti in pendenza di causa dall’impresa generale __________ &
__________, come esplicitamente ammesso dagli appellanti nelle conclusioni
(pag. 3). Resta a giudizio la domanda forfettaria di un indennizzo per il
mancato godimento della casa di vacanza e della piscina durante i lavori. Come
giustamente rilevato dal primo giudice agli atti manca la benché minima prova
al riguardo. Anzi, la copiosa documentazione relativa alla manutenzione
bisettimanale della piscina sembra dimostrare che nonostante i lavori di
costruzione sul fondo soprastante le installazioni sulla proprietà __________
siano sempre rimaste in funzione e agibili (cfr. doc. H ) e non risulta che la
casa sia rimasta disabitata in quel __________ (doc. C6). D’altro canto
l’istruttoria di causa è stata incentrata essenzialmente sulla violazione delle
norme relative alle distanze di piano regolatore e invano si cercherebbero
nell’incarto, peraltro complesso e voluminoso, informazioni sull’asserita
inabitabilità della casa durante il cantiere. Le fotografie agli atti (doc. O)
attestano i danni subiti dagli attori, ma non danno indicazioni sulla frequenza
delle cadute di pietrisco, di materiale terroso e di polvere. Mancando elementi
concreti sulla frequenza e l’importanza delle immissioni durante i lavori di
costruzione non si possono seguire gli appellanti laddove asseriscono
apoditticamente che le molestie eccedevano ciò che normalmente è tollerabile.
L’art. 685 CC trova infatti applicazione solo quando gli effetti
dell’intervento del costruttore eccedono quanto il vicino è tenuto a tollerare
(DTF 119 Ib 334 consid. 5d pag. 347). Conformemente alle norme generali in
materia di prove, spettava agli attori dimostrare l’esistenza di molestie
eccessive del costruttore (art. 8 CC, 183 CPC). In concreto dagli atti
risultano unicamente alcuni episodi di danni, riconosciuti e risarciti
dall’impresa. Gli inconvenienti verificatisi erano inoltre temporanei e sono
cessati con la chiusura del cantiere, di modo che agli attori non è residuato
alcun danno permanente.
A
giusta ragione quindi il Pretore ha respinto la domanda di petizione intesa al
versamento di fr. 50’000.– quale indennizzo per le molestie subite durante il
cantiere.
- Spese e
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del
parziale accoglimento dell’appello sul principio stesso della competenza del
giudice civile e della proporzione esistente fra la pretesa respinta (fr.
50’000.–) e quella rinviata per il giudizio nel merito al primo giudice (fr.
180’000.–) appare giustificato che gli appellanti sopportino un quinto degli
oneri processuali di appello, con il diritto di riscuotere dalla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello.
Il Pretore ha caricato
tutti gli oneri processuali di prima sede agli attori, senza distinguere fra le
due distinte domande a giudizio e senza tenere conto che non aveva statuito
sulla domanda I delle conclusioni. Si impone quindi anche l’annullamento del
dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, sul quale il primo giudice dovrà
nuovamente statuire, tenendo conto dell’accertata soccombenza degli attori
sulla domanda II di conclusioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello
è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza
impugnata sono annullati e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio
secondo i considerandi. Per il resto l’appello è respinto e il dispositivo n. 1
è confermato.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3000.–
b) spese fr 50.–
fr. 3050.–
sono a carico degli appellanti
nella misura di 1/5 e dei convenuti, in solido, nella misura di 4/5, con
l’obbligo di rifondere, pure in solido, a __________ e __________ __________
l’importo di fr. 3000.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________
– avv.
__________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster