AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.11
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00011
Lugano,
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ DSA (azione di separazione: misure provvisionali) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20
maggio 1994 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________),
e
ora sul decreto cautelare del 19 ottobre 1994 con cui il Pretore ha disciplinato l’as-setto provvisionale dei
coniugi;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
31 ottobre 1994 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 19 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se dev’essere accolto l’appello
adesivo del 5 dicembre 1994 presentato da __________ __________ contro il
medesimo decreto;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ (1951) e __________ (1948) si sono sposati a __________ il
__________ settembre 1972. Dal matrimonio sono nate __________
(__________dicembre 1972) e __________ (__________febbraio 1976). Il marito è
vicedirettore presso la __________ a __________, dove è stato trasferito per
motivi di lavoro nel 1992. La moglie, casalinga, risiede tuttora
nell’abitazione coniugale di __________ insieme con la figlia __________,
apprendista. La figlia __________, maggiorenne, provvede economicamente a sé
stessa.
B. Il 22 settembre 1993 __________ __________ ha chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto
infruttuoso il 25 ottobre seguente. Il giorno medesimo essa ha presentato
un’istanza di misure provvisionali tendente a ottenere, tra l’altro, un
contributo alimentare per sé di fr. 4800.– mensili (di cui fr. 3000.– subito,
senza contraddittorio) e uno di fr. 800.– mensili (più l’assegno familiare) per
la figlia __________, come pure una provvigione ad litem di fr. 4000.–.
Statuendo il 27 ottobre 1993 senza contraddittorio, il Segretario assessore ha
imposto ad __________ __________a, in luogo e vece del Pretore, un contributo
mensile di fr. 3000.– per la moglie e uno di fr. 800.– (più l’assegno familiare)
per la figlia __________.
C. In sede di contraddittorio, l’8 febbraio 1994, __________ __________
ha riconosciuto alla moglie un contributo mensile di fr. 3320.– e alla figlia
uno di fr. 800.– (compreso l’assegno familiare), opponendosi per il resto alle
domande nei suoi confronti. Esperita l’istrut-toria, alla discussione finale
del 26 settembre 1994 la moglie ha confermato le proprie conclusioni, salvo aumentare
a fr. 6000.– mensili il contributo chiesto per sé stessa. Il marito ha offerto
alla moglie un contributo di fr. 1800.– mensili, più il pagamento diretto degli
oneri ipotecari gravanti l’abitazione coniugale, e uno di fr. 800.– (compreso
l’assegno familiare) alla figlia.
D. Con decreto cautelare del 19 ottobre 1994 il Pretore ha stabilito il
contributo mensile per __________ __________ (incluso l’onere ipo-tecario
gravante l’abitazione coniugale) in fr. 4425.– da ottobre a dicembre 1993, in
fr. 5465.– per il mese di gennaio 1994 e in fr. 5575.– da febbraio 1994 in poi.
Il contributo per la figlia è sta-to fissato in fr. 800.– mensili compreso
l’assegno familiare. __________ __________ è stato tenuto inoltre a rifondere
alla moglie fr. 2600.– per gli interessi ipotecari maturati nel mese di ottobre
1993 sull’ abitazione coniugale, mentre la richiesta di provvigione ad litem
della moglie è stata respinta. Le spese processuali, con una tassa di giustizia
di fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Insorto con un appello del 31 ottobre 1994 contro il decreto del
Pretore, __________ __________ chiede che il contributo mensile per la moglie
sia ridotto a fr. 3133.55 da ottobre a dicembre 1993, a fr. 3860.– per il mese
di gennaio 1994 e a fr. 4007.– da febbraio 1994 in poi. Egli postula altresì
l’annullamento della condanna relativa al pagamento di fr. 2600.– per gli oneri
ipotecari maturati sull’abitazione coniugale nell’ottobre del 1993.
Nelle sue osservazioni del 5
dicembre 1994 __________ __________ propone di respingere l’appello e in via
adesiva chiede che il contributo mensile in suo favore sia aumentato a fr.
5570.– fino al dicembre del 1993 e a fr. 6000.– dal gennaio 1994, come pure che
il marito sia tenuto a rimborsarle fr. 2817.– per i noti oneri ipotecari
maturati nell’ottobre 1993, che le sia riconosciuta una provvigione ad litem
di fr. 4000.– e che la tassa di giustizia sia posta interamente a carico del
marito, obbligato a rifonderle fr. 4000.– per ripetibili.
Con osservazioni del 10 gennaio
1995 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello adesivo.
F. Nel frattempo, il 20 maggio 1994, __________ __________ ha promosso
la causa di merito, intesa alla separazione per tempo indeterminato. Il
procedimento si trova allo stadio della replica.
Considerando
in
diritto:
I. Sull’appello principale
-
Il marito sostiene anzitutto che il suo reddito netto per il 1994
non ammonta a fr. 12 118.– mensili, come accertato dal Pretore (decreto, pag. 3
a metà), bensì a fr. 11 710.80. L’assunto è parzialmente fondato. Dagli atti
(doc. 3 e 3.1 forniti dalla __________ __________ o) si desume un reddito
dell’appellante, per 13 mensilità, di fr. 12 632.– lordi (stipendio fr. 12
000.–, assegno familiare fr. 300.–, indennità per pasti fuori casa fr. 140.–,
quota di gratifica fr. 192.–), su cui sono operate – a un sommario esame –
deduzioni per complessivi fr. 1456.– (nell’ordine, calcolate in base a tale
reddito: fr. 81.–, fr. 638.–, fr. 126.–, fr. 586.– e fr. 25.-). Rapportato
su 12 mensilità, tale valore dà una media di fr. 12 107.–. Ci si potrebbe
domandare, invero, se l’aumento di stipendio di cui ha beneficiato il marito
nel 1994 sia rilevante ai fini del giudizio, il limite superiore del diritto al
mantenimento essendo costituito dal tenore di vita goduto dai coniugi fino alla
cessazione della comunione domestica (DTF 118 II 377 consid. 20). Nel decreto
il Pretore ha accertato espressa-mente, però, che il livello di vita avuto dai
coniugi durante la vita in comune era superiore a quello attuale (pag. 7 in
alto). Simile circostanza non essendo litigiosa, non occorre vagliare oltre il
problema.
-
Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo (fr. 4013.– mensili
nel 1993 e fr. 4078.– mensili nel 1994, dopo l’aumento del premio per la cassa
malati: decreto, pag. 3 in basso), l’ap-pellante ne contesta gran parte delle
voci.
a) Egli si duole in primo luogo della circostanza che per i pasti al
ristorante il Pretore gli abbia riconosciuto solo un’inden-nità di fr. 200.–
(decreto, pag. 4) invece della spesa effettiva (fr. 516.–). Egli disconosce nondimeno
che tale indennizzo non copre l’intera spesa, ma unicamente il maggior costo
del vitto fuori casa. Ora, la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo (pubblicata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello) prevede, “per chi è costretto a prendere pasti fuori
dell’economia domestica”, un supplemento da fr. 6.– a fr. 9.– per ogni pasto
principale (punto 2.4.3). Ciò premesso, l’indennità di fr. 200.– mensili non
può essere aumentata. Tutt’al più si sarebbe potuto tener calcolo di eventuali
indennità più elevate applicabili a fini analoghi nel Canton __________. Gli
atti però non danno alcuna indicazione al riguardo. Certo, nelle sue condizioni
di reddito l’appellante non può essere costretto a vivere con il minimo del
diritto esecutivo (DTF 114 II 393). Di ciò si terrà conto nondimeno, come si
dirà in appresso, con una maggiorazione globale del 20% (consid. 2g).
b) L’appellante rivendica un’indennità di fr. 200.– mensili “per le
spese accresciute di abbigliamento e cura del vestiario”, negatagli dal
Pretore. La richiesta non può essere accolta. Indennità aggiuntive al
fabbisogno minimo si giustificano esclusivamente, per maggiore usura di
indumenti, nel caso di “personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di
com-mercio” (da fr. 20.– a fr. 50.– mensili: tabella citata, punto 2.4.2).
L’appellante non rientra in simili categorie di persone. Del tenore di vita si
terrà conto, per il resto, aumentando del 20% l’ammontare del suo fabbisogno
minimo (consid. 2g).
c) Il primo giudice ha inserito nel fabbisogno minimo
dell’appel-lante un onere fiscale di fr. 1300.– mensili (decreto, pag. 4). Il
convenuto definisce tale importo insufficiente, chiedendone l’aumento a fr.
1458.– mensili. La censura manca di qual-siasi motivazione. Gli unici dati
rilevabili dall’inserto processuale risalgono alla tassazione 1991/92
(fascicolo degli atti richiamati dall’autorità tributaria) e documentano un
onere fiscale complessivo per l’intera famiglia non superiore a fr. 1300.–
mensili (anche ammettendo un moltiplicatore comunale, nemmeno reso verosimile,
del 90%). Certo, nel frattempo il reddito del marito è aumentato, ma sono
mutate anche le basi di calcolo, poiché in pendenza di separazione durevole a
norma dell’art. 145 CC le partite fiscali dei coniugi vengono disgiunte –
quanto meno ai fini dell’imposta cantonale e comunale – a decorrere
dall’introduzione dell’ istanza per il tentativo di conciliazione (art. 10 cpv.
1 e 99 cpv. 1 lett. a LT nel testo in vigore fino al 31 dicembre 1994). Il
coniuge che non vive con figli minorenni non può, ad ogni modo, fruire
dell’aliquota più favorevole (quella dei coniugati: art. 36bis vLT).
L’appellante non tenta nemmeno di dimostrare che, una volta scisse le partite
fiscali sua e della moglie, l’onere fiscale a suo carico supererà fr. 1300.–
men-sili. Totalmente sprovvisto di motivazione, su questo punto l’appello non
adempie i requisiti dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e non merita altra
disamina.
d) All’appellante il Pretore ha riconosciuto un’indennità
mensile di fr. 300.– per l’autovettura (decreto, pag. 4). L’interessato chiede
che tale posta sia raddoppiata poiché non include il costo delle targhe e
dell’assicurazione. A torto. Intanto i co-sti asseriti non sono stati resi
verosimili. In secondo luogo le spese per l’automobile sono ammesse in aggiunta
al fabbisogno minimo solo ove si riconducano a necessità oggettive (per esempio
a esigenze professionali). In concreto l’appel-lante ha invocato non meglio
precisati compiti di rappresentanza (riassunto scritto allegato al verbale del
26 settembre 1994, pag. 2), senza però renderli verosimili e ammettendo anzi
che, per quanto riguarda le trasferte, la banca gli rimborsa le spese (verbale
dell’8 febbraio 1994, pag. 3 in alto). L’esercizio del diritto di visita, a sua
volta, non richiede necessariamente l’uso dell’autovettura. Non vi è quindi
ragione per aumentare l’indenità di fr. 300.– mensili ammessa dal primo
giudice.
e) L’appellante critica la circostanza che nel suo
fabbisogno minimo non sia stato riconosciuta una spesa di fr. 200.– mensili per
l’uso del telefono. Il Pretore ha agito correttamente. Le spese di acqua,
elettricità, telefono e così via sono già comprese nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo (si veda la tabella edita dalla Camera di esecuzioni e fallimenti,
già menzionata). Non è il caso di aggiungerle ulteriormente, se non nella
misura in cui si riconducano all’eser-cizio di una professione. Nell’appello il
convenuto si prevale dell’uso del telefono “anche per lavoro” (pag. 4 in alto),
ma a parte che ciò non è mai stato fatto valere prima (in violazione dell’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC), tale affermazione non è stata resa per nulla
verosimile. Anche su questo punto il decreto impugnato resiste quindi alla critica.
f) A ragione l’appellante chiede per contro che sia
inserito nel suo fabbisogno mensile l’onere di fr. 77.30 per gli interessi
passivi maturati sul conto 36751.000.001.002 presso __________ -__________
(doc. 1.1 nel fascicolo prodotto dalla banca stessa: “operazioni di chiusura”).
Il fabbisogno della famiglia essendo abbondantemente garantito (come si vedrà
oltre), il debito – sorto durante l’unione coniugale – deve essere onorato (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, nota 162 ad art. 145 CC; Rep. 1985 pag. 93 in alto; I CCA, sentenza
del 14 giugno 1993 nella causa C. contro C., consid. 3e). La censura di
temerarietà formulata dall’ attrice è, al riguardo, fuori luogo.
g) Il fabbisogno minimo del marito, valutato secondo i parametri del diritto
esecutivo, ammonta in conclusione a fr. 4090.– mensili per il 1993 e fr. 4155.–
mensili per il 1994 (fr. 4013.–rispettivamente fr. 4078.– calcolati dal
Pretore, più fr. 77.30 di interessi passivi). La giurisprudenza ha già avuto
modo di precisare, nondimeno, che il fabbisogno determinato ai fini di una
causa di stato non si identifica necessariamente con il minimo vitale del
diritto esecutivo: in condizioni finanziarie favorevoli si giustifica di tenere
conto anche del buon livello di vita e di maggiorare il fabbisogno minimo di un
20% (DTF 114 II 304 con riferimenti; cfr. anche Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 10 ad
art. 152 CC). Tale principio, che il giudice deve considerare d’ufficio in
virtù del diritto federale, può trovare applicazione nel caso specifico – senza
creare ammanchi – a decorrere dal 1° gennaio 1994. È opportuno perciò
rivalutare il fabbisogno minimo del marito, vicedirettore di banca, a fr.
4986.– per il 1994. Rimane inteso che di analogo beneficio dovrà fruire, nel
rispetto della parità di trattamento, anche la moglie (v. in seguito, consid.
9c).
- L’appellante critica dipoi l’ammontare del fabbisogno minimo della
moglie, calcolato dal Pretore in fr. 4653.– mensili per il 1993 e in fr. 4521.–
per il 1994, compresi in entrambi i casi gli oneri ipotecari gravanti
l’abitazione coniugale (decreto, pag. 5).
a) Il convenuto sostiene dapprima che il minimo vitale del diritto
esecutivo dev’essere ridotto da fr. 1025.– a fr. 925.– men-sili (minimo “per
persona singola che vive presso parenti” nell’accezione della tabella edita
dalla Camera di esecuzione e fallimenti), per lo meno fin quando la figlia
maggiorenne ha alloggiato nell’abitazione coniugale (inizio febbraio 1994: decreto,
pag. 4). La tesi non può essere seguita. A prescindere dal fatto che sarebbe
stata se mai la figlia a vivere presso parenti (nella fattispecie: la madre) e
non il contrario, l’appellante dimentica che fino a gennaio del 1994 il Pretore
ha imputato alla moglie un reddito di fr. 500.– mensili percepito proprio dalla
figlia (decreto, pag. 4 in fondo). Pretendere, in tali circostanze, di ridurre
il minimo vitale della moglie sotto i fr. 1025.– mensili non è serio. Già a un
primo esame l’appello non ha, su questo punto, alcuna consistenza.
b) Il Pretore ha calcolato nel fabbisogno della moglie una spesa di fr.
200.– mensili per il riscaldamento elettrico dell’abita-zione coniugale. A
parere dell’appellante tale somma sarebbe esagerata e andrebbe ridotta a una
media (tra estate e inverno) di fr. 60.– mensili. L’opinione non può essere
condivisa. Secondo la comune esperienza l’impianto elettrico per il
riscaldamento e l’acqua calda di una casa unifamiliare può indubbiamente
costare fr. 200.– mensili. L’importo, verosimile, è stato inserito quindi a giusto
titolo nel fabbisogno della moglie.
c) Invano l’appellante contesta anche il carico fiscale di fr. 300.–
mensili riconosciuto alla moglie dal primo giudice. Certo, egli sostiene che
l’attrice non ha dimostrato l’aggra-vio, ma il fatto che l’autorità fiscale non
abbia ancora disgiunto le partite fiscali dei coniugi (sopra, consid. 2c) non
significa – e da lungi – che la moglie vada esente da imposta. Il Pretore ha
ritenuto che l’attrice, divenuta soggetto fiscale autonomo con l’introduzione
dell’istanza per il tentativo di conciliazione, dovrà presumibilmente versare
almeno fr. 300.– mensili per l’imposta cantonale e comunale (per l’imposta
federale diretta vigeva, fino al 31 dicembre 1994, l’art. 22 lett. d seconda
frase DIFD). L’appellante non spende una parola per negare tale circostanza.
Sotto tale profilo il gravame si rivela, una volta ancora, insufficientemente
motivato (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
d) L’appellante insorge contro la spesa di fr. 150.– mensili inclusa
dal Pretore nel fabbisogno della moglie per la manutenzione dell’alloggio
coniugale. Senza negare – a ragione (DTF 114 II 18; Rep. 1994 pag. 144) – che
gli oneri di manutenzione immobiliare rientrino come tali nel fabbisogno, egli
fa valere che la somma non è resa verosimile. Se appena si considera però
ch’egli medesimo ammette, per l’abitazione coniugale, un valore locativo di fr.
18 850.– annui (dichiara-zione fiscale 1993/94, agli atti) e che a titolo di
manutenzione, amministrazione e assicurazione immobiliare l’autorità fiscale ammette
– per esperienza – spese varianti dal 15 al 25% di tale reddito (art. 2 cpv. 1
RT), una riduzione dell’im-porto di fr. 150.– mensili stimato dal Pretore non entra
nemmeno in linea di conto.
-
Da ultimo l’appellante critica il riparto a metà dell’eccedenza
mensile, sostenendo di dover affrontare “spese accresciute” per il posto di
lavoro e soggiungendo che già durante la vita in comune egli “aveva a
disposizione un importo maggiore della moglie per poter far fronte ai suoi
impegni professionali” (pag. 5). Ora, secondo il Tribunale federale la
suddivisione a metà dell’eccedenza può essere evitata solo ove sia reso
verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità
del reddito al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). A prescindere
dalla questione di sapere se spese professionali giustifichino un diverso
riparto dell’eccedenza (o se tali spese non rientrino piuttosto nel fabbisogno
del singolo coniuge), in concreto non è dato a divedere se e in che misura l’appellante
beneficiasse per ragioni professionali, a fine mese, di una somma maggiore
rispetto a quella spettante alla moglie. Mancando qualsiasi elemento di
valutazione, non è possibile nemmeno derogare al principio testé accennato e
suddividere l’eccedenza in parti disuguali.
-
Nelle sue richieste di giudizio l’appellante propone che sia annullato
anche l’obbligo di corrispondere alla moglie la somma di fr. 2600.– per
l’interesse ipotecario maturato nel mese di ottobre 1993 (dispositivo n. 4 del
decreto impugnato). Se non che, a tale riguardo l’appello è sfornito di
qualsiasi motivazione. Deve quindi essere dichiarato irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f, cui rinvia l’art. 309 cpv. 5 CPC).
II. Sull’appello adesivo
-
La documentazione prodotta per la prima volta con l’appello adesivo
è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Tali offerte di prova non possono
essere considerate ai fini del giudizio.
-
L’appellante adesiva contesta in primo luogo il reddito del marito,
tanto nel 1993 quanto nel 1994.
a) Essa fa valere che il reddito del marito nel 1993 non era di fr.
9840.– mensili, come accertato dal Pretore (decreto, pag. 3), bensì di fr. 10
087.–. L’argomentazione è parzialmente fondata. In sede provvisionale il
giudice si limita a un esame sommario dei dati disponibili (art. 376 cpv. 2
lett. d CPC). In concreto l’unico documento che permetta di definire il guadagno
del marito nel 1993 è un conteggio (doc. 2) da cui risulta uno stipendio netto
di fr. 9138.75 mensili, mentre tutto si ignora sulla tredicesima. Ora, in
mancanza di un certificato di salario annuo o di indicazioni chiare, non
incombe al giudice indagare se e in che misura la tredicesima si scosti dallo
stipendio netto mensile. Ai fini di un giudizio meramente sommario il giudice
si limita in circostanze del genere a maggiorare di un dodicesimo lo stipendio
netto rilevabile dal carteggio processuale. Ciò appare tanto più ragionevole
nella fattispecie se si considera che né il Pretore spiega come sia giunto al
risultato di fr. 9840.– né l’appellante adesiva illustra come abbia ottenuto la
somma di fr. 10 087.–. Lo stipendio netto del marito nel 1993 deve quindi
essere valutato in fr. 9900.– mensili (tredici dodicesimi di fr. 9138.75).
b) Lo stipendio netto del marito nel 1994 è già stato
valutato, a un esame meramente sommario, in fr. 12 107.– (sopra, con-sid. 1).
Su questo punto l’appello adesivo, che prospetta un guadagno di fr. 12 540.–
mensili sulla base di un calcolo complesso ma non perciò più attendibile,
dev’essere respinto.
- Anche l’appellante adesiva contesta per più versi il fabbisogno
minimo del marito (v. sopra, consid. 2).
a) L’indennità di fr. 200.– mensili per pasti fuori casa è rimessa in
causa perché eccede quanto il marito riceve dal datore di lavoro a titolo di
rimborso spese (fr. 140.– mensili). In realtà non vi è motivo per ridurre
l’importo ammesso dal primo giu-dice. Intanto, a non averne dubbio, l’indennità
ricevuta dal marito copre solo una parte dei costi effettivi. Oltre a ciò non
si può seriamente pretendere, dato il buon tenore di vita della famiglia, che
un’indennità di appena fr. 200.– aggiunta al fabbisogno minimo del marito
calcolato secondo i parametri del diritto esecutivo sia elevata. Al proposito
il gravame è privo di fondamento.
b) L’onere fiscale di fr. 1300.– mensili stimato dal Pretore è
contestato dall’appellante adesiva, la quale ne chiede la riduzione a fr. 800.–
mensili con l’argomento “che il reddito imponibile del marito sarà di circa fr.
45 000.–” (memoriale, pag. 3). Quest’ultima premessa non è sufficientemente motivata.
La circostanza che in concreto il guadagno netto del marito sia all’incirca di
fr. 145 000.– annui (nel 1994), che il contributo alimentare per la moglie si
aggiri sui fr. 70 000.– annui (infra, consid. 10) e quello per la figlia è di
fr. 9600.– ancora non rende verosimile un reddito imponibile di appena fr. 45
000.–. L’onere fiscale stimato dal Pretore corrisponde, per sommi capi, a un
reddito annuo imponibile di fr. 55 000.– per l’imposta cantonale e comunale,
rispettivamente a un reddito imponibile di fr. 110 000.– annui per l’imposta
federale diretta (fino al 31 dicembre 1994 – come si è accennato – i contributi
alimentari non potevano essere dedotti dal red-dito: sopra, consid. 3c). Ciò
posto, non soccorrono le premesse per ridurre l’importo di fr. 1300.– mensili
valutato dal primo giudice.
c) Sostiene l’appellante adesiva che al marito non andrebbe riconosciuto
il minimo vitale del diritto esecutivo per persone singole che vivono presso
parenti (fr. 985.–), ma la metà del minimo vitale per “coniugi o parenti che
formano un’unione domestica” (un mezzo di fr. 1370.–: tabella dei minimi di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo, già citata). Se non che, l’appellante si è
limitata a rendere verosimile che il marito vive e abita insieme con un’amica.
Ammesso – ma non concesso, già per il tenore di vita della famiglia – che il marito
possa essere ridotto a vivere con un minimo esistenziale di fr. 685.– mensili,
l’appellante adesiva non ha reso verosimile che il marito e la convivente
formino “un’unione domestica” alla stessa stregua di due coniugi o di due
parenti. Anche in proposito non v’è quindi ragione per modificare il decreto
del Pretore.
- Con riferimento al suo proprio fabbisogno minimo, l’appellante
adesiva contesta sia l’onere fiscale sia il costo dell’alloggio (interessi
ipotecari).
a) Quanto all’onere fiscale, essa fa valere che l’importo di fr. 300.–
mensili stimato dal Pretore (decreto, pag. 5) è insufficiente e deve essere
portato a fr. 500.–, “considerato che il reddito imponibile sarà di circa fr.
42 000.–”. La rivendicazione è fondata. Anche ammettendo infatti – con il
marito (osservazioni all’appello adesivo, pag. 4 in fondo) – che l’attrice
potrà dedurre dal contributo alimentare a suo favore gli interessi ipotecari,
il reddito imponibile di fr. 42 000.– annui appare tutt’altro che inverosimile.
Si giustifica pertanto di aumentare a fr. 500.– mensili l’onere fiscale da
inserire per questo titolo nel fabbisogno dell’appellante adesiva.
b) Il Pretore ha accertato l’ammontare degli interessi ipotecari
gravanti l’abitazione coniugale in fr. 2600.– mensili fino al 31 dicembre
1993, in fr. 2400.– mensili dal 1° al 31 gennaio 1994 e in fr. 2120.– mensili
dopo di allora (decreto, pag. 5). L’appellante adesiva non ridiscute tali
somme, ma pretende che il giudice fosse vincolato all’importo di fr. 2817.–
mensili ammesso dal marito (riassunto scritto allegato al verbale della
discussione finale del 26 settembre 1994). Il fatto è che il marito non ha
riconosciuto la cifra di fr. 2817.– in astratto: egli ha (giustamente) inserito
l’ammontare dell’in-teresse ipotecario nel fabbisogno della moglie, salvo
indicarne erroneamente l’ammontare. Nella misura in cui si prevale di tale
sbaglio, l’appellante adesiva abusa dei propri diritti e la sua pretesa non può
trovare tutela. Per gli stessi motivi è escluso che sia aumentata a fr. 2817.–
la somma a suo favore per l’onere ipotecario di ottobre 1993 (dispositivo n. 4
del decreto impugnato). Fuori luogo è infine la proposta di calcolare
l’interesse in base a un saggio fisso del 5.5% annuo (appello adesivo, pag. 6).
La regolamentazione di un assetto provvisionale ha per sua natura indole
transitoria: nulla osta a un suo adeguamento ove l’una o l’altra spesa dovesse
modificarsi in modo relativamente considerevole e duraturo verso l’alto o verso
il basso.
c) Come si è illustrato dianzi (consid. 2g), per il 1994 anche la
moglie deve beneficiare del buon tenore di vita familiare. Il principio della
parità di trattamento impone pertanto di mag-giorare il suo fabbisogno minimo
nella stessa misura riconosciuta al marito (20%). Con una riserva, riguardante
il costo dell’alloggio: nel fabbisogno della moglie figurano infatti spese di
abitazione per complessivi fr. 2400.– dal 1° al 31 gennaio 1994 e fr. 2120.–
dopo di allora, senza contare gli oneri di manutenzione. Pur considerando che
la casa di __________ ospita anche la figlia __________, tali importi offendono
il precetto di uguaglianza se paragonati con il canone di locazione riconosciuto
al marito (fr. 1145.– mensili nell’area urbana di __________). Su tali importi
la maggiorazione del 20% non è pertanto giustificata. Ciò posto, il fabbisogno
minimo della moglie deve essere rivalutato in fr. 5185.– dal 1° al 31 gennaio
1994 (fr. 4721.– più il 20% su fr. 2321.–) e in fr. 4905.– dopo di allora
(fr. 4441.– più il 20% su fr. 2321.–).
- Il quadro economico della famiglia si presenta, in sintesi, come
segue:
– reddito mensile del marito nel 1993:
fr. 9900.– (consid. 7a);
– reddito mensile del marito nel 1994:
fr. 12 107.– (consid. 1);
– reddito mensile della moglie fino al
gennaio 1994: fr. 830.–
(non contestati: decreto, pag. 4 e
6);
– reddito mensile della moglie dal
febbraio 1994: fr. 330.–
(non contestati: decreto, loc. cit.);
– fabbisogno mensile del marito nel
1993: fr. 4090.– (consid. 2g);
– fabbisogno mensile del marito nel
1994: fr. 4986.– (idem);
– fabbisogno mensile della moglie nel
1993: fr. 4853.– (consid. 9c);
– fabbisogno mensile della moglie nel
gennaio 1994: fr. 5185.– (idem);
– fabbisogno mensile della moglie dal
febbraio 1994: fr. 4905.– (idem).
– fabbisogno della figlia: fr. 800.–
(indiscusso);
Eccedenza nel 1993:
fr. 9900.– + fr. 830.– ./. fr. 4090.–
./. fr. 4853.– ./. fr. 800.– = fr. 987.–
Eccedenza nel gennaio 1994:
fr. 12 107.– + fr. 830.– ./. fr. 4986.–
./. fr. 5185.– ./. fr. 800.– = fr. 1966.–
Eccedenza dal 1° febbraio 1994:
fr. 12 107.– + fr. 330.– ./. fr. 4986.–
./. fr. 4905.– ./. fr. 800.– = fr. 1746.–
– Contributo per la moglie nel 1993:
fr. 4853.– + fr. 493.– (metà
eccedenza) = fr. 5345.– (arrotondati)
– Contributo per la moglie nel
gennaio 1994:
fr. 5185.– + fr. 983.– (metà
eccedenza) = fr. 6168.–
(limitato a fr. 6000.– in
conformità alla richiesta di giudizio)
– Contributo per la moglie dal 1°
febbraio 1994:
fr. 4905.– + fr. 873.– (metà
eccedenza) = fr. 5780.– (arrotondati).
- L’appellante adesiva si duole della circostanza che il
Pretore le ha negato una provvigione ad litem di fr. 4000.– (decreto,
pag. 7). Essa definisce abusivo il comportamento del marito, che avrebbe donato
all’amica valori ingenti mentre obbligherebbe lei medesima a “consumare i (...)
pochi risparmi” per sopperire alle spese di causa (pag. 7). L’argomentazione
non è pertinente. Presupposto per ottenere una provvigione ad litem –
sia essa ancorata all’art. 163 CC (come ritiene il Pretore) o all’art.159 (come
assevera una parte della dottrina: Bräm
in: Zürcher Kom-mentar, Zurigo 1993, nota 135 seg. ad art. 159 con rinvii) –
non è il contegno più o meno rimprovevole dell’uno o dell’altro coniu-ge, ma il
fatto che il richiedente sia sprovvisto di mezzi sufficienti per affrontare una
causa non priva di possibilità di buon esito e che il coniuge sia in grado di
fornirgli tali mezzi (Hinderling/ Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 con rinvii). Nella
fattispecie l’appellante adesiva non solo ha risparmi di oltre fr. 10 000.–
depositati presso __________ __________ a __________ (decreto, pag. 7), ma
dispone a fine mese di un margine rilevante (l’ammontare della mezza eccedenza)
con il quale può agevolmente finanziare il processo. Non si può dire quindi
ch’essa non abbia mezzi sufficienti per stare in lite.
III. Sulle spese e le ripetibili
-
L’appellante adesiva insorge anche contro gli oneri processuali di
prima sede, chiedendo che siano posti interamente a carico del marito e che
quest’ultimo sia tenuto a rifonderle almeno fr. 4000.– per ripetibili. Il
dispositivo di prima sede deve essere modificato già per tener conto
dell’attuale pronunciato. L’appello principale infatti, pur censurando a
ragione due punti del decreto (reddito del marito nel 1994 e interessi passivi:
consid. 1 e 2f), non osta a che il contributo alimentare per la moglie fissato
dal primo giudice sia aumentato in parziale accoglimento dell’appel-lo adesivo
(provvisto di buon diritto sul reddito del marito nel 1993 e sul carico fiscale
della moglie: consid. 7a e 9a). Davanti al Pretore il marito aveva offerto alla
moglie, per finire, un contributo mensile di fr. 1800.– più il pagamento degli
interessi oneri ipotecari (riassunto scritto allegato al verbale del 26
settembre 1994). La moglie aveva chiesto un contributo di fr. 6000.– mensili
compresi gli interessi ipotecari retroattivamente dal 1° luglio 1993 (loc.
cit.). La maggior soccombenza del marito, ancorché non totale come pretende la
moglie (che soccombe in parte sull’ ammontare del contributo e appieno sulla
provvigione ad litem), giustifica pertanto di suddividere gli oneri di
prima sede in ragione di un terzo a carico della moglie e di due terzi a carico
del marito, che rifonderà alla moglie un’indennità ridotta di fr. 2000.– per
ripetibili.
-
Spese e ripetibili dell’appello principale seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Gli oneri dell’appello adesivo sono ripartiti nella
stessa proporzione dei costi di prima sede (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello principale è respinto.
II. Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
60.–
fr.
360.–
sono posti a carico
dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- __________ è condannato a versare
alla moglie __________, la prima volta il 27 ottobre 1993, i seguenti importi
anticipatamente entro il 27 di ogni mese:
a) fino al 31 dicembre 1993:
fr. 5345.– per la moglie stessa e
fr. 800.– per la figlia __________;
b) dal 1° gennaio al 31
dicembre 1994:
fr. 6000.– per la moglie stessa e
fr. 800.– per la figlia __________;
c) dal 1° febbraio 1994:
fr. 5780.– per la moglie stessa e
fr. 800.– per la figlia __________.
L’onere ipotecario gravante
l’abitazione coniugale è compreso nel contributo per la moglie.
Il contributo per la figlia
comprende l’assegno familiare.
Per il resto il decreto impugnato
è confermato.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
60.–
fr.
360.–
già anticipati dall’appellante
adesiva, sono posti a suo carico per un terzo e per due terzi a carico della
controparte, che rifonderà all’appellante adesiva fr. 700.– per ripetibili
ridotte di appello.
V. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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