Conviction for calumny and fine upheld after objection

10.2006.39Outro Tribunal21 de jun. de 2006Convicted

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The Pretura penale of Bellinzona dealt with an objection against a summary penalty order charging ACCU 1 with calumny for telling third parties that she had been threatened with a pistol by CIVI 1. The accused did not appear at the hearing; the civil party requested confirmation and the public prosecutor asked for confirmation as well. After hearing the civil party and a witness, the court found the accusation proved, convicted ACCU 1, imposed the same fine of CHF 200, ordered substitute arrest if unpaid, charged costs of CHF 340, and ordered entry of the conviction in the criminal record with deletion after one year if the fine is paid and good conduct is maintained.

Sumário Omnilex

Art. 174 cpv. 1 CPS; calunnia by false statements to third parties; the court may confirm the summary penalty order where the facts are established and the accused is convicted. Art. 49 cpv. 3 and 4 CPS: a fine may be coupled with substitute arrest in case of non-payment and with criminal-record entry subject to erasure upon payment and good conduct. Procedurally, when the opposition is unfounded and the accused is absent, the first-instance court may decide in contumacial proceedings on the basis of the file and the evidence administered (consid. implicit).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.39

Data decisione, Autorità: 21.06.2006, PRPEN

Titolo: Riferire a terzi, sapendo di affermare cosa non vera, di essere stata minacciata con una pistola.

CIVI 1

Incarto n. 10.2006.39 DA 247/2006

Bellinzona 21 giugno 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di calunnia,

per avere detto a terzi, sapendo di dire cosa non vera, di essere stata minacciata con la pistola da CIVI 1, frase sentita anche da __________;

fatti avvenuti a __________, presso lo studio medico dott. __________, in data 6 giugno 2005;

reato previsto dall’art. 174 cifra 1 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 25 gennaio 2006 n. DA 247/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

  3. Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2006 dall’allora difensore;

indetto il dibattimento 21 giugno 2006, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 20 aprile 2006, non è comparsa, mentre la parte civile ha partecipato ed il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa, proceduto all’esame della parte civile e all’audizione della teste;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputata è autrice colpevole di calunnia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 174 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

calunnia, art. 174 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 6 giugno 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 247/2006 del 25 gennaio 2006;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 340.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 indennità teste

fr. 540.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

calumnyfalse accusationobjection to summary penalty orderin absentia proceedingsfinecriminal recordcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the accused committed calumny by falsely reporting to third parties that she had been threatened with a pistol.

Decisão extraída

Yes. The court found the accused guilty of calumny under Art. 174 para. 1 CPS for the stated facts.

Fundamentação extraída

After examining the file, hearing the civil party and the witness, the court confirmed the accusation as laid in the summary penalty order.

Questão jurídica principal

Whether the proposed fine should be imposed and in what amount.

Decisão extraída

A fine of CHF 200 was imposed, payable within three months, with substitute arrest in case of non-payment.

Fundamentação extraída

The court adopted the sanction proposed in the summary penalty order.

Questão jurídica principal

Whether the conviction should be entered in the criminal record and when it may be erased.

Decisão extraída

The conviction must be entered in the criminal record and will be erased after one year if the fine is paid and the accused behaves well.

Fundamentação extraída

The court ordered the record entry on the terms already indicated in the summary penalty order.

Questão jurídica principal

How court costs and fees should be allocated.

Decisão extraída

The accused was ordered to pay total judicial taxes and costs of CHF 340.

Fundamentação extraída

Because the conviction was confirmed, the procedural expenses were charged to the convicted person.

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