projetos
10.2006.299 ΓÇó Drug purchase and use; probation not revoked but extended
10.2006.299Outro Tribunal15 de set. de 2006Modified
ACCU 1 was tried in Bellinzona before the Pretura penale for heroin-related offenses. He had opposed only the part of the penalty order revoking a previously suspended 60-day sentence. At the hearing he showed favorable conduct, negative toxicology results, discontinuation of methadone, restored driving licence, and stable employment. The court upheld the drug-law conviction and the suspended 30-day detention sentence from the penalty order, but refused to revoke the earlier suspended sentence and instead extended its probation by one year. Court fees and costs of CHF 50 each were imposed on the accused.
Art. 41 CP; probation revocation and extension of the probation period; when the offender’s subsequent conduct permits a favorable prognosis, revocation of a suspended sentence may be refused and the probation period prolonged instead. In assessing prognosis, the court may rely on sustained abstinence, compliance with treatment and controls, social stabilization, and stable employment (consid. pertaining to prognosis). Uncontested dispositive parts of a penalty order remain enforceable when no timely opposition is filed. Costs may be charged to the convicted accused.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2006.299
Data decisione, Autorità: 15.09.2006, PRPEN
Titolo: Acquisto di eroina per sé e per terzi e consumo.
Incarto n. 10.2006.299/CEG DA 2516/2005
Bellinzona 15 settembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel corso del mese di aprile 2005, per conto di __________ e __________, contrattato l’acquisto del quantitativo complessivo di 40/45 g di eroina, di cui 10 per sé stesso, 10 per __________ ed il rimanente per __________;
2.ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________, acquistato 10 g di eroina poi usati per proprio personale consumo;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 11 luglio 2005 n. DA 2516/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale il __________.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.— (cento);
vista l’opposizione parziale (limitatamente al dispostivo n. 2) al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 25 luglio 2005;
richiamati la sentenza 20 giugno 2006 in via contumaciale del Presidente della Pretura Penale;
la richiesta 3 luglio 2006 di nuovo giudizio da parte di ACCU 1;
indetto il dibattimento 15 settembre 2006, al quale è comparso l’accusato personal-mente;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato il quale chiede che non venga pronunciata la revoca dei 60 giorni di detenzione decretati il __________ dalla Pretura Penale. La prognosi per il futuro è favorevole: i risultati delle analisi prodotti certificano l’astinenza da sostanze stupefacenti dai fatti oggetti del decreto d’accusa; da allora, resosi conto dello stato in cui si trovava, l’accusato si sottopone regolarmente ai controlli e 2-3 volte al mese si reca dal dr. med. __________, presso cui è costantemente “monitorato”; dall’agosto 2005 ha eliminato la cura “sostitutiva” a base di metadone. Anche la Sezione della circolazione di Camorino, valutando positivamente gli esiti degli esami tossicologici, gli ha ritornato la licenza di condurre. L’accusato sottolinea poi i suoi sforzi per trovare un’occupazione professionale: dapprima ha ricevuto dalla disoccupazione l’attestato di partecipazione al programma di simulazione aziendale, poi ha lavorato a __________ in una ditta attiva in ambito pubblicitario da cui purtroppo non è stato retribuito. Egli, di formazione impiegato di commercio (nota massima in contabilità) e con un anno di frequenza della scuola di contabile federale, ha svolto in seguito per brevi periodi (a tempo parziale o a ore) lavori di manovalanza. Dall’autunno 2005 egli ha finalmente trovato un impiego fisso, che mantiene a tutt’oggi, presso la __________ di __________: vi lavora come aiuto contabile percependo fr. 3'200.— lordi al mese (è previsto un aumento a fine anno).
Egli sottolinea che una pena da espiare pregiudicherebbe il suo attuale rapporto professionale e costituirebbe un segno di sfiducia ai notevoli sforzi (con risultati) intrapresi nell’ultimo anno e mezzo, durante il quale ha interrotto ogni contatto con il mondo della tossicodipendenza;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, o deve esservi formale ammonimento?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; 41 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti;
dà atto - che ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup) e di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2516/2005 del 11 luglio 2005;
che sono esecutivi i dispositivi del decreto d’accusa ai quali non è stata interposta opposizione, e meglio, la condanna alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (dispositivo n. 1, laddove il periodo di prova decorre dall’intimazione del decreto d’accusa, avvenuta l’11 luglio 2005);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di un ulteriore anno;
assegna la tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese giudiziarie di fr. 50.-- relativi al presente giudizio a carico di ACCU 1;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 100.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster