Conviction for uninsured driving and traffic-distance violation

10.2006.271Outro Tribunal3 de mai. de 2007Convicted

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Resumo Omnilex

The Pretura penale of Bellinzona convicted ACCU 1 for repeated driving without mandatory civil liability insurance and for a negligent traffic-rule violation arising from a rear-end collision in Lugano. The court accepted the insurance offense as undisputed and held that the accused had not maintained the necessary distance to the vehicle in front, which had been standing in a queue. It imposed a suspended pecuniary penalty of 12 daily rates of CHF 60 with a probation period of three years, a fine of CHF 700 with substitute detention of 7 days, and CHF 300 in costs. The conviction was ordered entered in the criminal record.

Sumário Omnilex

Art. 96 LCStr; Art. 90 LCStr; duty to maintain control and sufficient distance in traffic; rear-end collision with stationary vehicles in a queue. A driver must at all times be capable of stopping the vehicle in time; failure to do so constitutes a negligent traffic-rule violation. Repeated circulation without compulsory civil liability insurance is punishable when the driver knew or should have known, with due attention, that the required insurance did not exist. In sentencing, the court may combine a suspended pecuniary penalty with a fine and order criminal-record entry according to the applicable statutory rules.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.271

Data decisione, Autorità: 03.05.2007, PRPEN

Titolo: circolare con un'autovettura senza assicurazione RC e provocare un tamponamento

  1. LESA 1
  2. LESA 2
  3. LESA 3

Incarto n. 10.2006.271 DA 1953/2006

Bellinzona 3 maggio 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di 1. ripetuta circolazione senza assicurazione RC,

per aver ripetutamente condotto l'autovettura __________ targata __________ sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti a Lugano il 5.04.2006 ed in altre imprecisate date e località;

reato previsto dall’art. 96 cifra 1 e 2 LCStr;

  1. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando con la vettura suddetta, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dall'anti­stante motoveicolo __________ targato TI __________ condotto da LESA 2, urtandolo così da tergo spingendolo poi contro l’autovettura __________ targata TI __________ condotto da LESA 1, veicoli regolarmente fermi in colonna;

fatti avvenuti a Lugano il 5.04.2006;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno 2006 n. 1953/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

  2. Alla multa di fr. 1'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 giugno 2006;

indetto il dibattimento in data 3 maggio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal proprio difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ammette il reato di cui al punto 1 del decreto d’accusa, contestando tuttavia il reato di cui al punto 2 e chiedendo per quest’ultimo il proscioglimento del proprio assistito ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1 ripetuta circolazione senza assicurazione RC?

1.2 infrazione alle norme della circolazione?

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

  1. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

  2. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario e se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

ritenuto che il reato di ripetuta circolazione senza l’assicurazione RC non è contestato e che, per quanto attiene all’ulteriore infrazione in concorso, riferita all’art. 90 cifra 1 LCS, la stessa è da ritenersi commessa, dovendosi esigere dall’automobilisti di essere in ogni momento in grado di arrestare il proprio veicolo;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta circolazione senza assicurazione RC, art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr, infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1953/2006 del 6 giugno 2006.

condanna ACCU 1

  1. alla pena pecuniaria di 12 (dodici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 720.-- (settecentoventi);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

1.2. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

  1. alla multa di fr. 700.-- (settecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

  1. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-- (fr. 500.-- in caso di motivazione scritta).

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

criminal traffic offenseuninsured drivingrear-end collisionsafe distancesuspended sentencefinecriminal recordcosts

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Questão jurídica principal

Whether the accused was guilty of repeated driving without RC insurance and traffic-rule violation.

Decisão extraída

Yes. The court found the uninsured driving undisputed and held that the rear-end collision constituted a negligent traffic-rule violation.

Fundamentação extraída

Drivers must at all times be able to stop their vehicle; failing to maintain the necessary distance and striking a stationary vehicle in a queue breaches the traffic rules.

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