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Numero d'incarto:
10.2006.230
Data decisione, Autorità:
28.11.2006, PRPEN
Titolo:
sottrazione di vari capi di abbigliamento da un grande magazzino per un valore complessivo di fr. 779.80
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.230
DA
1692/2006
Bellinzona
28
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro
Croce in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
detenuto dal 24 al 25 aprile
2006;
prevenuto colpevole di furto,
per avere, il 24 aprile 2006 a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni del
negozio LESA 1 sottratto vari capi di abbigliamento per un valore complessivo
pari a ca. fr. 779.80;
La refurtiva è poi stata
parzialmente recuperata e già restituita alla parte lesa;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 139
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 15 maggio
2006 n. DA 1692/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Alla pena accessoria
dell'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 55 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 28 novembre 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale ;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d'accusa in questione?
-
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
Deve essere
comminata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero, e se sì,
a quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 55, 139 cifra 1 CPS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
furto di lieve entità, art. 139
cifra 1 e 172ter CPS,
per avere, il 24 aprile 2006 a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni del
negozio LESA 1 sottratto una tuta da ginnastica marca Nike del valore di fr.
99.--, un paio di pantaloncini corti marca Nike del valore fr. 39.90, una
maglietta nera marca Nike del valore di fr. 49.90 e una maglietta blu marca
Adidas del valore di fr. 45.90 per complessivi fr. 234.70;
condanna ACCU 1
-
alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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