AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.569
Data decisione, Autorità:
05.04.2007, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona al volto con un pugno provocandole delle lesioni.
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.569
DA
4022/2005
Bellinzona
5
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1,
(difesa
da: DI 1,)
prevenuta colpevole di lesioni semplici,
per avere, _________ , il 9
agosto 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di CIVI 1 colpendola al
volto con un pugno provocandole le lesioni attestate nel certificato medico
10.08.2005 del dr. med. __________ dell’__________ agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CP; richiamato l'art. 66 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 31 ottobre
2005 n. 4022/2005 del , che propone la condanna:
-
Alla multa di fr. 300.--
(trecento).
-
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
-
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato
la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005;
indetto il
dibattimento in data 5 aprile 2007, al quale ha presenziato l’accusata
personalmente, accompagnata dal suo difensore, mentre la sost. PP ha comunicato
di rinunciare a comparire con scritto 15 febbraio 2007;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
viene
sentita la teste __________;
sentito il
difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusata;
sentito da
ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
È ACCU 1 autrice colpevole di
lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
-
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
-
Deve
essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura
formulate
da CIVI 1?
-
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
-
L’eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a
quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti l’art. 123 cifra 1 CP,
richiamato l'art. 66 CP; gli art.9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni semplici,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo
carico;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr.
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster