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Numero d'incarto:
10.2005.533
Data decisione, Autorità:
23.05.2006, PRPEN
Titolo:
cittadino straniero che soggiorna e lavora sprovvisto del necessario permesso
Incarto
n.
10.2005.533/CEG
DA
3409/2005
Bellinzona
23
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: avv. DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo __________
al __________, soggiornato illegalmente a __________ poiché sprovvisto del
richiesto permesso di polizia degli stranieri;
- contravvenzione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, nel
periodo __________ sino al __________ svolto attività lucrativa abusiva quale
aiuto cucina, presso il Ristorante __________ di __________, poiché sprovvisto
del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1, 23 cpv. 6
LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del 19
settembre 2005 n. DA 3409/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese
giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 settembre 2005;
indetto il dibattimento 23 maggio 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il DI 1 mentre l’AINQ 1 con
lettera 2 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dall’accusa di soggiorno illegale poiché egli, in base all’art.
3 dell’Accordo sulla libera circolazione non necessitava di permesso per
raggiungere il padre in Svizzera gravemente malato di silicosi dopo anni
trascorsi a lavorare in miniera. L’accusato non è venuto in Svizzera per motivi
economici, ma per assistere il padre. Egli, straniero e per nulla cognito delle
norme di legge e delle disposizioni in materia, si è fidato ciecamente del
proprio datore di lavoro che gli aveva assicurato non vi fossero problemi
essendo egli “coperto” dal contratto di lavoro. Attualmente l’accusato ha
ottenuto un nuovo permesso L sino a fine dell’anno, allorquando rientrerà
definitivamente in __________ per formare una famiglia e per iscriversi alla
scuola di poliziotto.
La pena per la contravvenzione
va ridotta sensibilmente e deve esservi esonero dal pagamento delle spese. In
via subordinata viene chiesta una massiccia riduzione della pena per entrambi i
capi d’accusa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, nel periodo __________
al __________, soggiornato illegalmente a __________ poiché sprovvisto del
richiesto permesso di polizia degli stranieri?
1.2. contravvenzione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, a __________,
nel periodo __________ sino al __________ svolto attività lucrativa abusiva
quale aiuto cucina, presso il Ristorante __________ di __________, poiché
sprovvisto del richiesto permesso di polizia degli stranieri?
-
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
-
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9
e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti
posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(art. 23 cpv.1 LDDS) e di contravvenzione alla Legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS) per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3409/2005 del
19 settembre 2005;
condanna ACCU 1
-
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
-
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per
complessivi fr. 200.-- (duecento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, SCC, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. -.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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