Simple assault by punches and kicks

10.2005.499Outro Tribunal21 de mar. de 2006Convicted

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Resumo

The Pretura penale of Bellinzona convicted ACCU 1 of simple bodily injury for repeatedly striking CIVI 1 with punches and kicks in Ascona on 9 July 2005. The court imposed 6 days' detention suspended for 2 years, charged the accused with CHF 400 in court costs, ordered entry of the conviction in the criminal record, and rejected the civil party's claims. The court noted that the civil claims had already been definitively referred to the civil forum and could no longer be examined in the criminal proceedings.

Regest

Art. 123 cpv. 1 CPS; condanna per lesioni semplici mediante pugni e calci; la prova del danno corporeo può fondarsi sulle risultanze mediche e sulle circostanze dell'aggressione. In assenza di elementi che giustifichino una diversa misura, il giudice può confermare la pena proposta nel decreto d'accusa e sospenderla condizionalmente. Le pretese civili non sono esaminabili nel merito quando il rinvio al foro civile sia divenuto definitivo per mancata opposizione; in tal caso la domanda è respinta senza ulteriore istruttoria (consid. impliciti). Le spese seguono la soccombenza del condannato.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.499

Data decisione, Autorità: 21.03.2006, PRPEN

Titolo: lesioni causate con pugni e calci

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.499 DA 3925/2005

Bellinzona 21 marzo 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, ad Ascona, il 9 luglio 2005, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 e meglio per avere colpito ripetutamente CIVI 1 con calci e pugni provocandole le lesioni attestate nel certificato medico 11 luglio 2005 del dr. med. __________ agli atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 18 ottobre 2005 n. DA 3925/2005 del AINQ 1che propone la condanna:

  1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 21 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’imputato e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come la parte civile, la quale, a sua volta, ha chiesto la condanna dell’accusato al pagamento di un’indennità a titolo di risarcimento e di torto morale;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede il proscioglimento, in quanto non ritiene di aver cagionato le lesioni attestate con il certificato medico in occasione del suo diverbio con la signora;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

  4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  5. Possono essere accolte le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile con scritto di data 7 febbraio 2006?

  6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti ad Ascona il 9 luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

  1. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

respinge le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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