Driving 90 km/h in a 50 km/h zone

10.2005.359Outro Tribunal27 de jun. de 2006Confirmed

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Resumo

ACCU 1 was tried before the Pretura penale in Bellinzona after objecting to a summary penalty order for speeding. He had driven at 90 km/h, as measured by radar, in a zone limited to 50 km/h. The court found him guilty of a serious violation of traffic rules, but imposed a lower fine than the one proposed in the decree d’accusa. It sentenced him to a CHF 700 fine and CHF 300 in costs, ordered the conviction entered in the criminal record, and warned that non-payment could lead to conversion into arrest.

Regest

Art. 90 ch. 2 LCR; serious speeding offence and sanctioning: driving at 90 km/h in a 50 km/h zone, established by radar, constitutes a serious violation creating a serious danger to others. Where guilt is established, the sentencing court may confirm criminal liability while freely assessing the fine within the statutory framework and charging costs to the convicted person (consid. 1-2).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.359

Data decisione, Autorità: 27.06.2006, PRPEN

Titolo: Guida a 90 km/h su limite di 50 km/h

Incarto n. 10.2005.359 DA 2494/2005

Bellinzona 27 giugno 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 90 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

fatti avvenuti a __________;

perseguito con decreto d’accusa n. 2494/2005 di data 11 luglio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

  2. Alla multa di fr. 1'000.--.

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 luglio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 giugno 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 25 aprile 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ alla velocità di 90 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 60 Km/h.

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 700.-;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 0.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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