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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.355
Data decisione, Autorità:
28.10.2005, PRPEN
Titolo:
tentato si sottrarre denaro ad un ospite di una casa per anziani senza riuscirvi poiché sorpresa da un'infermiera.
CIVI 1
rappr. da: RA 1
Incarto
n.
10.2005.355
DA
2623/2005
Bellinzona
28
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(rappr. dal tutore: TU 1)
prevenuta colpevole di tentato furto,
per
avere, a scopo di indebito profitto, introducendosi all’interno della stanza n.
611 della Casa per anziani __________ di __________ il 5.3.2005, tentato di
sottrarre al fine di appropriarsene, denaro ai danni di CIVI 1, non riuscendo
nell’intento in quanto sorpresa da un’infermiera;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 139 cifra 1 CP; richiamato l'art. 21 CP;
perseguita con
decreto d’accusa n. 2623/2005 di data 13 luglio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
-
Alla pena di 3
(tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
2 (due) anni.
-
Il rinvio della
parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente
natura.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 19 luglio 2005 dall'accusata, limitatamente
al dispositivo n. 2;
indetto il
dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l’accusata con decisione 27 ottobre 2005
è stata autorizzata a non comparire, mentre il Procuratore pubblico con lettera
22 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
data lettura
del decreto d'accusa;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se la parte civile deve essere
rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese.
-
Sulle spese per l’odierno
giudizio.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
rinvia la parte civile al
competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.
rileva che i dispositivi per i
quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
“la condanna
di ACCU 1:
- Alla pena di 3 (tre)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
…
- Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.”
sono esecutivi e il
periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del
decreto di accusa avvenuta il 13 luglio 2005.
carica alla
condannata la tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 100.- per
l’odierno giudizio.
L’indicazione
dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- tassa
di giustizia DA
fr. 50.- tassa
di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie DA
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 250.- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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