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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.310
Data decisione, Autorità:
28.11.2006, PRPEN
Titolo:
facilitare il soggiorno illegale di due stranieri con fine di arricchimento
Incarto
n.
10.2005.310/CEG
DA
2108/2005
Bellinzona
28
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il Segretario assessore Flavio
Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri,
per avere, nell’intento di
procurare a sé un indebito arricchimento, facilitato il soggiorno illegale in
Svizzera dal dicembre __________ all’aprile __________ dei cittadini serbi __________
e __________, privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri,
ospitandoli in un appartamento di sua proprietà ubicato ad __________, contro il
pagamento di una pigione mensile pattuita in fr. 600.--, in parte compensata da
lavori di tinteggio eseguiti all’interno dell’ente locato;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 23 cpv. 2 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno
2005 n. DA 2108/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 10 (dieci) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Alla multa di fr. 800.--
(ottocento).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
(cento).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 giugno 2005;
indetto il dibattimento 28 novembre 2006,
al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal proprio difensore DI
1, mentre il AINQ1con lettera 14 agosto 2006 ha rinunciato a intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il teste __________ , __________,
__________ il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei
casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa
lettura dell'art. 307 CP, giura;
il difensore, il quale chiede
il proscioglimento del proprio patrocinato;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
È ACCU 1 autore colpevole di infrazione
aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri, per avere, nell’intento di procurare a sé un indebito arricchimento,
facilitato il soggiorno illegale in Svizzera dal dicembre __________ all’aprile
__________ dei cittadini serbi __________ e __________, privi del necessario
permesso di Polizia degli stranieri, ospitan-doli in un appartamento di sua
proprietà ubicato ad __________, contro il pagamento di una pigione mensile
pattuita in fr. 600.--, in parte compensata da lavori di tinteggio eseguiti
all’interno dell’ente locato?
-
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
-
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
-
L’eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e
segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, decaduti gli altri quesiti,
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di infrazione
aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri;
assegna le tasse e le spese per
complessivi fr. 220.-- allo Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 20.-- testi
fr. 220.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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