Excess speed on highway punished as minor traffic offense

10.2005.251Outro Tribunal20 de dez. de 2005Modified

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The Bellinzona Penal Court heard an opposition to a penal order for allegedly grave speeding on the A2. The prosecutor sought confirmation, while the defense requested acquittal for lack of proof. The court found that only a 1 km/h speed excess was established, applying in dubio pro reo. It therefore set aside the grave-violation characterization, convicted the accused only of a traffic offense, reduced the fine from CHF 700 to CHF 20, and ordered CHF 30 in court costs. The judgment became final.

Sumário Omnilex

Art. 90 Abs. 1 SVG; Art. 4a Abs. 1 lit. d ONC; Ordnungsbussenrecht: Where the evidence does not establish a grave traffic violation, but only a minimal excess over the speed limit, the accused is to be convicted merely of a simple traffic offense. Under in dubio pro reo, the court may rely on the proven minimum exceedance and apply the corresponding disciplinary fine schedule. The seriousness of the original allegation does not preclude reduction to the lesser offense if only that is proven (consid. on proof and legal qualification).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.251

Data decisione, Autorità: 20.12.2005, PRPEN

Titolo: superamento del limite di velocità in autostrada di 1 Km/h rilevato mediante veicolo senza insegne di polizia

Incarto n. 10.2005.251 DA 1816/2005

Bellinzona 20 dicembre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Volvo targata __________ alla velocità di circa 160/170 Km/h rilevata dal tachigrafo della vettura di polizia che lo seguiva, malgrado il vigente limite di 120 Km/h,

fatti avvenuti il 14 marzo 2005 sull’autostrada A2 fra Bellinzona e Biasca;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa del 17 maggio 2005 n. DA 1816/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 maggio 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 20 dicembre 2005, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale rilevando l’assenza di prove, chiede l’assoluzione del proprio assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1816/2005 del 17 maggio 2005?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr e l’allegato 1 dell’OMD; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

rilevato che, cadendo il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;

che, in virtù del principio in dubio pro reo, in base alle dichiarazioni da lui stesso rese, egli deve essere punito per il mero superamento del limite di velocità di 1 Km/h, giusta il numero 303.3 lett. a dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD);

che la competenza di questo giudice è data per attrazione;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr, nonché la cifra 303.3. lett. a dell’allegato 1 dell’OMD,

per aver circolato con la vettura Volvo targata TI __________ U alla velocità di 121 Km/h, malgrado il vigente limite di 120 Km/h,

nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa n. DA 1816/2005 del 17 maggio 2005;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 20.-- (venti);

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 30.--;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 20.00 multa

fr. 10.00 tassa di giustizia

fr. 20.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the accused committed a grave traffic violation or only a minor traffic offense.

Decisão extraída

The charge of grave violation fell away; the accused was liable only for a traffic offense under Art. 90(1) SVG/LCR.

Fundamentação extraída

Applying in dubio pro reo, the court relied on the accused's own statements and held that only a 1 km/h excess was proven, which corresponds to the disciplinary fine schedule.

Questão jurídica principal

What penalty should be imposed for the proven 1 km/h speed excess.

Decisão extraída

A fine of CHF 20 was imposed.

Fundamentação extraída

Because only the minimal speed excess was established, the court applied the disciplinary fine rule for a 1 km/h exceedance.

Questão jurídica principal

How court costs should be allocated.

Decisão extraída

The accused must pay total court costs of CHF 30.

Fundamentação extraída

As the accused remained convicted for the lesser traffic offense, the costs were charged to him.

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