Security for costs against Singapore-based plaintiff

10.2005.1Outro Tribunal1 de jun. de 2005Granted

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Resumo

In a contractual damages action pending before the Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal, the defendant requested security for costs because the plaintiff was seated in Singapore. The court held that security could be required under Art. 153 CPC since Singapore had no treaty with Switzerland exempting such security. Considering the dispute value of CHF 250,000, the court fixed the security at CHF 12,500, excluding costs already incurred for the filing of the reply. The motion was granted, and the procedural costs were shared mostly against the applicant, with reduced compensation awarded to the respondent.

Regest

Art. 153 CPC; security for costs against a foreign plaintiff without treaty-based exemption. A plaintiff domiciled in a state that has not concluded with Switzerland a treaty excluding cautio judicatum solvi may be ordered to furnish security for costs. The amount must be set with reference to the probable recoverable costs and party compensation in the concrete dispute; expenses incurred before the motion was filed cannot be included in the security base. Where the motion succeeds only in part or the amount is reduced, procedural costs and party compensation are to be allocated according to the parties’ relative success (consid. 1-3).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.1

Data decisione, Autorità: 01.06.2005, IICCA

Titolo: cauzione processuale - attore con sede a Singapore

Incarto n. 10.2005.1

Lugano 1° giugno 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Walzer e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, assente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa, con petizione 3 febbraio 2005, da

AT 1 rappr. da RA 1

contro

CV 1 rappr. da RA 3 e da RA 2

in materia di risarcimento per violazione contrattuale.

Ed ora sulla domanda di cauzione processuale 22 aprile 2005 con la quale la convenuta ha chiesto che l’attrice sia obbligata a depositare un importo di Fr. 50'000.- a valere quale garanzia per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili.

Lette le osservazioni 13 maggio 2005 dell’attrice che chiede, in via principale, che la domanda venga respinta e, in via subordinata, che l’importo della cauzione venga limitato a Fr. 5'000.-.

Esaminati gli atti dell’incarto

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’attrice ha sede a __________, Stato che non ha firmato con la Svizzera alcun trattato od accordo bilaterale riguardante l’esonero dalla prestazione di cautio judicatum solvi, e di conseguenza può essere obbligata a prestarla in questa procedura per la disposizione dell’art. 153 cpv. 1 lett. b) CPC;

che la domanda di cauzione è stata presentata contestualmente alla risposta di causa e quindi non può coprire questa attività del patrocinatore siccome i costi relativi si sono prodotti già prima dell’inoltro della domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 153 m. 64 e n. 287);

che, tenuto conto di un valore di causa di Fr. 250'000.-, le ripetibili dovute dalla parte attrice, qualora dovesse completamente soccombere nell’azione giudiziaria che ci occupa, possono situarsi tra Fr.12'500.- e Fr. 20'000.- (art. 9 TOA) e quindi la si può obbligare, poiché l’attività spesa per l’allestimento della risposta non può essere considerata, a prestare una cauzione di Fr. 12'500.-;

che le spese e le ripetibili di questo decreto seguono la soccombenza reciproca delle parti che, in funzione delle loro richieste iniziali, può essere valutata in ¾ a carico dell’istante convenuta nel merito e nel rimante quarto a carico della controparte, alla quale dovrà pure essere versata un’ndennità ridotta per ripetibili di Fr. 250.-;

Per i quali motivi

visto l’art. 153 CPC

decreta

  1. È fatto obbligo a AT 1, __________ di prestare una cauzione giudiziaria di Fr. 12'500.- mediante deposito di una garanzia di primaria banca svizzera o versamento in contanti sul conto 69-10370-9 Tribunale d’appello AGITI.

  2. La cauzione dovrà essere prestata entro il giorno 20 giugno 2005 con la comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine la causa verrà stralciata dai ruoli.

  3. Le spese del presente giudizio di complessivi Fr. 250.- sono a carico per ¾ dell’istante CV 1 e per ¼ di AT 1 cui controparte verserà Fr. 250.- per ripetibili ridotte.

  4. Intimazione:

  • ;
  • ;
  • .

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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