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Numero d'incarto:
10.2004.7
Data decisione, Autorità:
14.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.7/KRM
DA
3282/2003
Bellinzona
14
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
siccome
ritenuto
colpevole di falsità in documenti;
fatti
avvenuti tra dicembre 2000 e marzo 2001 a __________;
reato
previsto dall'art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2004 del
_______ __________ per cui fu
proposta la condanna
-
Alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
-
Alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
La
parte civile __________ Sagl viene rinviata al competente foro per le sue
pretese di risarcimento.
visto lo
scritto 10 dicembre 2003 dell'accusato;
considerato che
nello scritto citato __________ Peci contesta le conclusioni cui è giunto il
Procuratore pubblico, chiedendogli di rivalutare gli elementi a sua
disposizione e decretare al massimo una multa;
che
benché l'accusato sostenga che lo scritto non vuole essere un'opposizione, lo
stesso deve essere trattato come tale, poiché il suo contenuto corrisponde
formalmente a quello di un'opposizione;
che
per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio di __________ il 6 ottobre 2003;
che
il 20 novembre 2003, scaduto infruttuoso il periodo di giacenza, l'invio è
stato ritornato dalle poste italiane al mittente, il quale lo ha rispedito per
posta A il 27 novembre 2003 (cfr. busta allegata al decreto di accusa doc. B);
che
per costante giurisprudenza un atto si ritiene validamente intimato l'ultimo
giorno di giacenza presso l'ufficio postale;
che
nell'ipotesi più favorevole all'accusato il periodo per inoltrare opposizione
ha iniziato a decorrere il 21 novembre 2003 ed è terminato il 5 dicembre 2003;
che
l'opposizione interposta da __________ __________, datata 10 dicembre 2003 e
spedita il giorno seguente (cfr. busta allegata all'opposizione), risulta
dunque tardiva;
che
di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
Alla
crescita in giudicato di questo giudizio l'incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per i suoi incombenti.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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