Acquittal for driving despite revocation of foreign licence ban

10.2004.379Outro Tribunal25 de fev. de 2005Acquitted

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Resumo Omnilex

The Bellinzona Pretura penale acquitted ACCU 1 of driving despite a ban on using his Yugoslav driving licence in Switzerland, and also of the subsidiary traffic-infringement charge. The court, after hearing the accused and considering a possible requalification under Art. 250 cpv. 1 CPP, answered both accusation questions negatively. As a result, all further questions fell away. Court fees and judicial expenses were placed on the State.

Sumário Omnilex

Art. 250 cpv. 1 CPP; requalification of the facts and acquittal of both the charged offence and the subsidiary offence; where the court, after a possible new legal qualification is discussed at trial, finds the evidence insufficient for either formulation of the charge, it must answer the relevant questions negatively and acquit. Consequentially, ancillary questions on penalty, conditional suspension, record entry, and costs fall away, save for the allocation of costs to the State where so ordered (consid. implied).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.379

Data decisione, Autorità: 25.02.2005, PRPEN

Titolo: per aver circolato malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava

Incarto n. 10.2004.379 ROC/MAM DA 3076/2004

Bellinzona 25 febbraio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di circolazione malgrado la revoca

per avere condotto la vettura Mazda targata TI __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________ il 05.07.2004;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC;

perseguito con decreto d'accusa no. 3076/2004 del 13 settembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio Perugini che propone la condanna del prevenuto:

  1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

  2. Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

29 settembre 2004;

indetto il dibattimento in data 25 febbraio 2005, al quale ha presenziato il prevenuto mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP, il Giudice, constatata dal dibattimento una possibile

nuova valutazione giuridica dei fatti, prospetta alle parti una nuova

imputazione, subordinata, segnatamente quella di

infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC in relazione con l’art.

42 cpv. 3 bis lett.a LCS)

per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

sentito nuovamente l’accusato per la sua dichiarazione conclusiva, con la quale questi postula il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1. È __________ autore colpevole di

circolazione magrado la revoca

per avere, a __________ il 05.07.__________, condotto la vettura Mazda targata TI __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

o, subordinatamente, di

1.2. infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)

per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. o 1.2., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS

  1. In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC, art. 147 OAC in relazione con l’art. 42 cpv. 3bis lett.a LCS sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti 1.1 e 1.2;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie ACCU 1, 23.10.1961, fu __________ n. __________, nato a __________

(__________), cittadino kossovaro, domiciliato a __________, __________,

coniugato, operaio:

dall’accusa di circolazione magrado la revoca e da quella (subordinata) di

infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)

ordina Tassa e spese di giustizia a carico dello Stato.

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

driving licencetraffic offenceacquittalsummary penalty orderrequalificationcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the accused was guilty of driving despite revocation / ban on use of his foreign driving licence.

Decisão extraída

The evidence did not support guilt on the main charge.

Fundamentação extraída

After reassessing the facts, the court answered the question negatively and found the main charge unproven.

Questão jurídica principal

Whether the accused was guilty of the subsidiary traffic-infringement charge under Art. 147 OAC in relation to Art. 42 cpv. 3bis lett. a LCS.

Decisão extraída

The subsidiary charge was also not established.

Fundamentação extraída

The court likewise answered the subsidiary question negatively and therefore the fallback charge failed as well.

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