Insult conviction for calling the victim a cheap prostitute

10.2004.367Outro Tribunal14 de jan. de 2005Modified

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Resumo

The Pretura penale of Bellinzona convicted ACCU 1 of insult for calling LESA 1 a 'puttana da quattro soldi'. The accused had opposed the summary penalty order, but after the hearing the court rejected the defence and confirmed guilt. It imposed a reduced fine of CHF 100, ordered payment of CHF 100 in court costs and expenses, and directed registration of the conviction in the criminal record, to be deleted after one year if the fine is paid and the accused behaves well. A two-month payment term was set, with warning that non-payment would be converted into arrest.

Regest

Art. 177 CP; insult by offensive epithets addressed to a person’s honour. A statement need not contain a factual allegation to be punishable; it suffices that, in context, the expression objectively constitutes an affront to honour. Where the accused merely invokes an alleged descriptive content, the decisive point is whether the utterance is capable of degrading the addressee in the view of a reasonable third party. On opposition to a summary penalty order, the court may reassess the penalty and costs and impose a lower fine, while maintaining the conviction if the offence remains established (consid. on guilt and penalty).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.367

Data decisione, Autorità: 14.01.2005, PRPEN

Titolo: offeso l'onore tacciando di "puttana da quattro soldi"

Incarto n. 10.2004.367/da DA 2740/2004

Bellinzona 14 gennaio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Anna Dell'Oso in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1, difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di ingiuria

per avere, a __________,

offeso l'onore di LESA 1 tacciandola di "puttana da quattro soldi";

reato previsto dall'art. 177 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa del 23 agosto 2004 n. DA 2740/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Multa di fr. 200.--.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie fr. 50.--,

vista l'opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 settembre 2004;

indetto il dibattimento 14 gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore, mentre il procuratore Pubblico con scritto 17 dicembre 2004 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, la quale sostiene che l’accusata ha solo voluto affermare un dato di fatto e non offendere la parte lesa; chiede il proscioglimento;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico

  2. Sulla pena e sulle spese

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2740/2004 del 23 agosto 2004;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 100.--;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna alla condannata il termine di due mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

LESA 1

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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