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Numero d'incarto:
10.2004.22
Data decisione, Autorità:
04.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.22/KRM
DA
4152/2003
Bellinzona
4
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo
per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
difeso da: __________
siccome
ritenuto
colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti;
fatti
avvenuti il 15/18.06.2003 a __________, __________ e
__________;
reato
previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup, art. 19a cifra 1 LStup;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del
___________ per cui fu proposta
la condanna
-
Alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
-
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30
giorni di detenzione e di fr. 1'500.- di multa decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico di __________ il 18.06.2001, ma l'ammonisce formalmente.
-
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione
interposta in data 28 gennaio 2004 dall'accusato;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo
domicilio di __________ il 11 dicembre 2003 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che
il 13 dicembre 2003 la posta di __________ non ha potuto consegnare l'invio e
ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 19 dicembre
2003;
che
il 24 dicembre 2003 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata
ritirata, l'ha ritornata al mittente (cfr. timbro sulla busta), il quale ha
inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza
il 8 gennaio 2004;
che
per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per
raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del
destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale
(cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che
in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere
il 20 dicembre 2003;
che
detto termine scadeva il 3 gennaio 2004; essendo questo giorno sabato, il
termine è scaduto effettivamente il 5 gennaio 2004;
che
pertanto l'opposizione 28 gennaio 2004 (cfr. timbro sulla busta allegata
all'opposizione) è tardiva;
che
di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore
pubblico per quanto di sua competenza.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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