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Numero d'incarto:
10.2004.201
Data decisione, Autorità:
07.10.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.201/fl
DA
1766/2004
Bellinzona
7
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di
segretaria, per giudicare
_ACCU1
(difeso da: DI1
prevenuto
colpevole di 1. vie di fatto
per avere, a __________
in data 02.03.2004, commesso vie di fatto nei confronti di __________,
afferrandolo con le mani al polso destro e torcendogli di seguito con vigore il
braccio;
- ingiuria
per avere, a __________ in data 02.03.2004, offeso
l’onore di __________, proferendo nei suoi confronti diversi epiteti
ingiuriosi, fra cui “cretino”, “ignorante” e “stupido”;
reati
previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 1766/2004 di data 17 maggio 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla
multa di fr. 300.--.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie
100.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 24 maggio 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 7 ottobre 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente e
il suo difensore, la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera
26 agosto 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la
teste __________;
sentita la
teste __________;
sentita la
difesa, la quale chiede il proscioglimento, in via subordinata il
proscioglimento per l'imputazione di vie di fatto ed in via ancora più
subordinata di una riduzione della multa;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se
__________ è autore colpevole di:
1.1. vie di fatto
1.2. ingiuria
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
- Sulla
pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli
atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 126 cpv. 1 e 177 CP; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie __________,
dall'imputazione
di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA 1766/2004 del 17 maggio 2004;
dichiara __________,
autore
colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. DA 1766/2004 del 17 maggio 2004;
condanna ___________,
-
alla
multa di fr. 150.--;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di _ACCU1
fr. 150.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 120.00 spese
giudiziarie
fr. 30.00 testi
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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