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Numero d'incarto:
10.2004.149
Data decisione, Autorità:
28.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.149/KRM
DAP
1879/94
Bellinzona
28
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Ferrazzo in
qualità di segretaria, per giudicare
difeso da: __________
prevenuto
colpevole di lesioni semplici e ingiuria;
fatti
avvenuti il 13 novembre 1993 a __________;
reati
previsti dagli art. 123 cifra 1 e 177 CP;
perseguito con
decreto d’accusa __________ 1994 n. DAP / del ___________ che propone la condanna dell'accusato:
-
Al
pagamento della multa di fr. 200.--.
-
Rinvia
la parte civile __________ __________ al competente foro civile per eventuali
pretese.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 30 settembre 1994 dall'accusato;
preso atto che
l'incarto è stato trasmesso per competenza alla Pretura penale il 26 aprile
2004;
considerato che
per il reato di lesioni semplici l'art. 123 cifra 1 CP commina la detenzione;
che
per l'art. 70 vCP l'azione penale per questo tipo di reato si prescrive in 5
anni;
che
giusta l'art. 72 cifra 2 CP vCP in ogni caso di interruzione comincia a
decorrere una nuova prescrizione, ritenuto nondimeno che l'azione penale è
prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione è
superato della metà;
che
dopo l'ordinanza 25 ottobre 1995 con cui è stata annullata la citazione al
dibattimento non è più stato compiuto alcun atto di interruzione della
prescrizione;
che
l'azione penale nei confronti dell'accusato per lesioni semplici si è quindi
estinta per prescrizione relativa 5 anni dopo, ossia il 25 ottobre 2000;
che
secondo l'art. 70 CP, nella versione in vigore dal 1° ottobre 2002, l'azione
penale si prescrive in 7 anni se al reato è comminata una pena diversa dalla
reclusione o dalla detenzione superiore ai tre anni;
che
pertanto, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, ritenuto che i
fatti risalgono al 13 novembre 1993, l'azione penale per lesioni semplici si è
in ogni caso estinta per prescrizione assoluta sette anni dopo, ossia il 13
novembre 2000 (si applica la prescrizione assoluta secondo il nuovo diritto,
poiché più favorevole all'imputato, dal momento che in precedenza occorrevano
per tale prescrizione 7 anni e mezzo);
che
per l'art. 178 cpv. 1 vCP per i delitti contro l'onore, l'azione penale si
prescrive in 2 anni;
che
a norma dell'art. 72 cifra 2 vCP in caso di interruzione i reati contro l'onore
si prescrivono in ogni caso col decorso di un termine pari al doppio della
durata normale;
che
l'azione penale per ingiuria nei confronti dell'accusato si è quindi estinta
per prescrizione relativa il 25 ottobre 1997, ossia due anni dopo l'ultimo atto
di interruzione (annullamento della citazione);
che,
anche volendo prescindere dalla prescrizione assoluta, l'azione penale nei
confronti dell'accusato per ingiuria si è in ogni caso estinta per prescrizione
assoluta il 13 novembre 1997, ossia quattro anni dopo i fatti;
che
alla stessa soluzione si giunge se si applica il nuovo diritto che prevede la
prescrizione per i reati contro l'onore in quattro anni (art. 178 cpv. 1 CP);
che
l'accusato deve quindi essere prosciolto da entrambe le imputazioni (sulle
conseguenze della prescrizione dell'azione penale cfr. DTF
./__________ del __________ __________ 2002, cons. 3.4);
per questi
motivi visti gli art. 70, 72 cifra 2, 178 cpv. 1 vCP; 70, 123
cifra 1, 177 cpv. 1,178 cpv. 1 CP; 273 e segg. CPP;
pronuncia 1. __________
è prosciolto dalle imputazioni di lesioni semplici e ingiuria per i
fatti descritti nel decreto di accusa DAP / del __________
1994.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.
-
Intimazione
a:
e alla
crescita in giudicato a:
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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